Sulla Gazzetta Ufficiale del 8.03.2002 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 2.02.2002 n. 24 che, in attuazione della direttiva 1999/44/CE, ha introdotto nel Codice Civile gli articoli 1519bis e seguenti. Tali norme hanno profondamente inciso sull’estensione della garanzia nella vendita di beni mobili ai consumatori, prevedendo tra l’altro che la garanzia copra i difetti sorti entro 2 anni dalla consegna del bene e che, in tale caso, il consumatore abbia diritto a richiedere la riparazione o sostituzione del bene.


GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DELL’ 8/3/2002 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.                        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA         Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;      Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),    ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;      Vista   la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del    Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e    delle garanzie dei beni di consumo;      Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,    adottata nella riunione del 21 novembre 2001;      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei    deputati e del Senato della Repubblica;      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella    riunione del 1 febbraio 2002;      Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle    attivita’ produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,    della giustizia e dell’economia e delle finanze;                                     E m a n a                      il seguente decreto legislativo:                                      Art. 1.                Disciplina della vendita dei beni di consumo         1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III    del libro IV del codice civile e’ inserito il seguente paragrafo:      “1-bis. – Della vendita dei beni di consumo.      1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). – Il presente    paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle    garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di    vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione    nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti    comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare    o produrre.      Ai fini del presente paragrafo si intende per:        a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di    cui   al   comma primo, agisce per scopi estranei all’attivita’    imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;        b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,    tranne:          1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo    altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie, anche mediante delega ai    notai;          2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in    un volume delimitato o in quantita’ determinata;          3) l’energia elettrica;        c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o    privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o    professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;        d) produttore:   il   fabbricante   di   un   bene   di consumo,    l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea    o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo    sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;        e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un    venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore    senza   costi   supplementari,   di   rimborsare il prezzo pagato,    sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo,    qualora   esso   non corrisponda alle condizioni enunciate nella    dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;        f) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino    del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.      Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di    beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,    limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.      1519-ter (Conformita’ al contratto). – Il venditore ha l’obbligo di    consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.      Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,    ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:        a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello    stesso tipo;        b) sono   conformi   alla   descrizione fatta dal venditore e    possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al    consumatore come campione o modello;        c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene    dello   stesso   tipo,   che   il consumatore puo’ ragionevolmente    aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle    dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni    fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o    rappresentante,     in     particolare     nella     pubblicita’   o    sull’etichettatura;        d) sono   altresi’   idonei   all’uso   particolare   voluto dal    consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del    venditore al momento della conclusione del contratto e che il    venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.      Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione    del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non    poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di    conformita’ deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.      Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui    al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,    dimostra che:        a) non   era a conoscenza della dichiarazione e non poteva    conoscerla con l’ordinaria diligenza;        b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il    momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile    al consumatore;        c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata    influenzata dalla dichiarazione.      Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione    del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformita’ del bene    quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’    stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale    equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito    per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in    modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di    installazione.      1519-quater   (Diritti   del   consumatore).   – Il venditore e’    responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di    conformita’ esistente al momento della consegna del bene.      In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al    ripristino,   senza   spese, della conformita’ del bene mediante    riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e    sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione    del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.      Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di    riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,    salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o    eccessivamente oneroso rispetto all’altro.      Ai fini di cui al comma terzo e’ da considerare eccessivamente    oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli    in confronto all’altro, tenendo conto:        a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di    conformita’;        b) dell’entita’ del difetto di conformita’;        c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere    esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.      Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un    congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli    inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e    dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.      Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi    indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con    riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano    d’opera e per i materiali.      Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione    del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle    seguenti situazioni:        a) la   riparazione   e   la   sostituzione sono impossibili o    eccessivamente onerose;        b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla    sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;        c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha    arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.      Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire    si tiene conto dell’uso del bene.      Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’    offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i    seguenti effetti:        a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico    rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie    conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al    comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio    alternativo proposto;        b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico    rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla    scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.      Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’    stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della    riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione    del contratto.      1519-quinquies (Diritto di regresso). – Il venditore finale, quando    e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto    di   conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del    produttore,   di   un precedente venditore della medesima catena    contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha    diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti    del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta    catena distributiva.      Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal    consumatore,   puo’   agire, entro un anno dall’esecuzione della    prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti    responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.      1519-sexies (Termini). – Il venditore e’ responsabile, a norma    dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita’ si    manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.      Il  consumatore   decade   dai   diritti   previsti dall’articolo    1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto    di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha    scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha    riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.      Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che    si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero    gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la    natura del bene o con la natura del difetto di conformita’.      L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati    dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei    mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per    l’esecuzione del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti    di cui all’articolo 1519-quater, comma secondo, purche’ il difetto di    conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e    prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.      1519-septies (Garanzia convenzionale). – La garanzia convenzionale    vincola   chi   la   offre   secondo   le modalita’ indicate nella    dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita’.      La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:        a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti    previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia    impregiudicati tali diritti;        b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli    elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e    l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta    e il domicilio o la sede di chi la offre.      A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile    per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.      La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri    non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.      Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,    terzo   e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo’    continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.      1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). – E’ nullo    ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di    conformita’, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,    i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita’ puo’    essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata    d’ufficio dal giudice.      Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della    responsabilita’ di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, ad un    periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.      E’   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo    l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un paese    extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della    protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto    presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato    membro dell’Unione europea.      1519-nonies   (Tutela   in   base ad altre disposizioni). – Le    disposizioni del presente paragrafo non escludono ne’ limitano i    diritti   che   sono   attribuiti   al consumatore da altre norme   dell’ordinamento giuridico”.     Art. 2.                              Norme transitorie         1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle    vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al    consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore    del presente decreto.      2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all’articolo    1519-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 del    presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato    prima della data di entrata in vigore del presente decreto.      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo    osservare.        Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2002                                    CIAMPI                                  Berlusconi, Presidente del Consiglio                                  dei Ministri e, ad interim, Ministro                                  degli affari esteri                                  Buttiglione, Ministro per le politiche                                  comunitarie                                  Marzano,   Ministro   delle   attivita’                                  produttive                                  Castelli, Ministro della giustizia                                  Tremonti,   Ministro   dell’economia e                                  delle finanze                         Visto, il Guardasigilli: Castelli                    Avvertenza:                  – Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto              dall’amministrazione   competente   per materia ai sensi              dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni              sulla   promulgazione   delle leggi, sull’emanazione dei              decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle              pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,              approvato con decreto del Presidente della Repubblica              28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la              lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali              e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e              l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.                  Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di              pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’              europee (GUCE).              Note alle premesse:                  –   L’art.   76   della   Costituzione stabilisce che              l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere              delegato al Governo se non con determinazione di principi e              criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per              oggetti definiti.                  – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,              al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le              leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i              regolamenti.                  – La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: “Disposizioni              per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza              dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria              2000”. Si riporta il testo dell’art. 1, commi 1 e 3 e              l’allegato B della suddetta legge:                  “Art. 1. – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro              il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della              presente legge, i decreti legislativi recanti le norme              occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese              negli elenchi di cui agli allegati A e B.                  2. (Omissis).                  3.   Gli   schemi   dei   decreti legislativi recanti              attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui              all’allegato B sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli              altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati              ed al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia              espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,              il   parere   delle Commissioni competenti per materia,              nonche’, nei casi di cui all’art. 2 comma 1, lettera g),              della Commissione parlamentare per le questioni regionali;              decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in              mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per              il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che              precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o              successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta              giorni”.                  “Allegato B – (Art. 1, commi 1 e 3)                  93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre              1993,   concernente   taluni   aspetti dell’organizzazione              dell’orario di lavoro.                  94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre              1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale              europeo   o di una procedura per l’informazione e la              consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di              imprese di dimensioni comunitarie.                  96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre              1996,   che   modifica la direttiva 86/378/CEE relativa              all’attuazione del principio della parita’ di trattamento              tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di              sicurezza sociale.                  1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del              Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature              radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e              il reciproco riconoscimento della loro conformita’.                  1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile              1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili              nell’alimentazione degli animali.                  1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile              1999, relativa alle discariche di rifiuti.                  1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del              Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo              di   riconoscimento   delle qualifiche per le attivita’              professionali     disciplinate     dalle   direttive   di              liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure              transitorie   e   che   completa il sistema generale di              riconoscimento delle qualifiche.                  1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del              Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della              vendita e delle garanzie dei beni di consumo.                  1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del              Consiglio,   del   31 maggio   1999,   concernente   il              ravvicinamento     delle     disposizioni     legislative,              regolamentari e amministrative degli Stati membri relative              alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura              dei preparati pericolosi.                  1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno              1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto              riguarda   il   regime   di imposta sul valore aggiunto              applicabile ai servizi di telecomunicazioni.                  1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del              Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a              carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci              su strada per l’uso di alcune infrastrutture.                  1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno              1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario              di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione              armatori della Comunita’ europea (ECSA) e dalla Federazione              dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST).                  1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno              1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di              garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti              televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario              siano gestite da persone giuridiche distinte.                  1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno              1999, relativa all’accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul              lavoro a tempo determinato.                  1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio              1999, che stabilisce le norme minime per la protezione              delle galline ovaiole.                  1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio              1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che              fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli              alimenti per gli animali”.                  – La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: “Disciplina              dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza              del Consiglio dei Ministri”. L’art. 14 della suddetta legge              cosi’ recita:                  “Art.   14   (Decreti legislativi). – 1. I decreti              legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76              della   Costituzione sono emanati dal Presidente della              Repubblica con la denominazione “decreto legislativo” e con              l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,              della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli              altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge              di delegazione.                  2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire              entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il              testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’              trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per la              emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.                  3. Se la delega legislativa si riferisce ad una              pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata              disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti              successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In              relazione al termine finale stabilito dalla legge di              delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere              sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio              della delega.                  4. In ogni caso, qualora il termine previsto per              l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’              tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei              decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni              permanenti delle due Camere competenti per materia entro              sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali              disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive              della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni              successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue              osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle              Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni”.