Con il D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 il Governo ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge 3 ottobre 2001, n. 366, riformando in maniera significativa la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n.61
Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
(GU n. 88 del 15-4-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al
Governo per l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa’ commerciali, nonche’ nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all’articolo 12 della legge di delega;
Visto, in particolare, l’articolo 11 della citata legge 3 ottobre
2001, n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa’ commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 gennaio 2002;
Acquisito il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto di accogliere la condizione posta dalla Camera dei
deputati e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione
di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non
conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita’ produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia
di societa’ e di consorzi
- Il Titolo XI del libro V del codice civile e’ sostituito dal
seguente:
“Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’ E DI CONSORZI
Capo I
Delle falsita’
Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto
previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorche’ oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei
mesi.
La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa’ per conto di
terzi.
La punibilita’ e’ esclusa se le falsita’ o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le
falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche’ oggetto
di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e’
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene, in
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto,
ancorche’ aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai
soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.
Nel caso di societa’ soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
la pena per i fatti previsti al primo comma e’ da uno a quattro anni
e il delitto e’ procedibile d’ufficio.
La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.
La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’
esclusa se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsita’ o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione
del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo 2623 (Falso in prospetto). – Chiunque, allo scopo di
conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o
dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita’ e
l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in
errore i suddetti destinatari e’ punito, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena e’ dalla
reclusione da uno a tre anni.
Articolo 2624 (Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa’ di revisione). – I responsabili della revisione i quali, al
fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nelle
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della
falsita’ e l’intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societa’, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e’ della
reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 2625 (Impedito controllo). – Gli amministratori che,
occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita’ di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o
alle societa’ di revisione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la
reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona
offesa.
Capo II
Degli illeciti commessi dagli amministratori
Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). – Gli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del
capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti
ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
– Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, gli
amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un
anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima
del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il
reato.
Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della societa’ controllante). – Gli amministratori che, fuori dei
casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o
quote sociali, cagionando una lesione all’integrita’ del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote
emesse dalla societa’ controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del
termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio in relazione al quale e’ stata posta in essere la
condotta, il reato e’ estinto.
Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – Gli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o
fusioni con altra societa’ o scissioni, cagionando danno ai
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.
Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione
Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa’ o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo.
Articolo 2631 (Omessa convocazione dell’assemblea). – Gli
amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei
soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano
espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa si considera omessa allorche’ siano trascorsi trenta giorni
dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza
del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei
soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo in
caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa
legittima richiesta da parte dei soci.
Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti
e delle misure di sicurezza patrimoniali
Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). – Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale della societa’ mediante
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro
valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della societa’ nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento
delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.
Articolo 2634 (Infedelta’ patrimoniale). – Gli amministratori, i
direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in
conflitto con quello della societa’, al fine di procurare a se’ o ad
altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a
deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando
intenzionalmente alla societa’ un danno patrimoniale, sono puniti con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso in relazione a
beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non e’ ingiusto il profitto della societa’ collegata o
del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al
gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a
querela della persona offesa.
Articolo 2635 (Infedelta’ a seguito di dazione o promessa di
utilita). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito
della dazione o della promessa di utilita’, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio,
cagionando nocumento alla societa’, sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi da’ o promette l’utilita’.
Si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2636 (Illecita influenza sull’assemblea). – Chiunque, con
atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, e’
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 2637 (Aggiotaggio). – Chiunque diffonde notizie false,
ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in
modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella
stabilita’ patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e’ punito con
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorita’ pubbliche di vigilanza). – Gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori di societa’ o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza,
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle predette autorita’ previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti
alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la
reclusione da uno a quattro anni. La punibilita’ e’ estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa’ per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori di societa’, o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza o
tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita’,
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Articolo 2639 (Estensione delle qualifiche soggettive). – Per i
reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile
e’ equiparato sia chi e’ tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e
significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla
funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le
disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano
anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorita’
giudiziaria o dall’autorita’ pubblica di vigilanza di amministrare la
societa’ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di
terzi.
Articolo 2640 (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come
reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di
particolare tenuita’ la pena e’ diminuita.
Articolo 2641 (Confisca). – In caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente titolo e’ ordinata la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non e’ possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni
indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di
denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le
disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.”.
Art. 2.
Circostanza aggravante del reato previsto dall’articolo 622 del
codice penale
- All’articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e’
inserito il seguente: “La pena e’ aggravata se il fatto e’ commesso
da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e’
commesso da chi svolge la revisione contabile della societa’.”.
Art. 3.
Responsabilita’ amministrativa delle societa’
- La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e’ sostituita dalla seguente: “Responsabilita’
amministrativa da reato”.
- Dopo l’articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e’ inserito il seguente:
“Articolo 25-ter (Reati societari). – 1. In relazione ai reati in
materia societaria previsti dal codice civile, se commessi
nell’interesse della societa’, da amministratori, direttori generali
o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il
fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in
conformita’ degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali,
prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei
soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, primo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei
soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista
dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo
2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsita’ nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa’ di revisione, prevista dall’articolo
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsita’ nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa’ di revisione, previsto dall’articolo
2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo
2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,
previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e
delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della societa’ controllante, previsto dall’articolo 2628
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta
quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,
previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto
dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote;
- s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorita’ pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo
e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
- Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1,
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione
pecuniaria e’ aumentata di un terzo.”.
Art. 4.
Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari
- All’articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della
societa’, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621,
2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.”.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
- Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto
legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello
stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla
data predetta.
Art. 6.
Competenza
- All’articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la
lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
“d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile,
nonche’ dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti
diversi da quelli in essi indicati;”.
Art. 7.
Norma di coordinamento
- Dopo l’articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio
1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 187-bis. – 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182,
183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente
articolo 181, e’ sostituito dal riferimento all’articolo 2637 del
codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari
quotati.”.
Art. 8.
Abrogazioni
- Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175,
176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 9.
Entrata in vigore
- Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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