E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice della proprietà industriale, che viene a disciplinare in maniera organica la precedente normativa in materia di marchi, invenzioni, disegni, modelli di utilità, ecc…


DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 
    Codice  della  proprieta'  industriale,  a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
 GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 52 DEL 4/3/2005

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure per
favorire  l'iniziativa  privata e lo sviluppo della concorrenza, come
modificata  dall'articolo  2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n.
186,  di  conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo
2  della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  9 novembre  2004,  n.  266, ed in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
  Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
  Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
  Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
  Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n.
795;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
  Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
  Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
  Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
  Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
  Visti  i  commi  8,  8-bis,  8-ter  e  8-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive in data
17 ottobre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 253 del
28 ottobre 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 28 ottobre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati,  espresso  in  data  22 dicembre  2004  e  del Senato della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
                               Art. 1.
                  Diritti di proprieta' industriale
  1.   Ai   fini   dei   presente  codice,  l'espressione  proprieta'
industriale  comprende  marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli  di  utilita',  topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.

                               Art. 2.
                Costituzione ed acquisto dei diritti
  1.  I  diritti  di  proprieta'  industriale  si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal
presente  codice.  La brevettazione e la registrazione danno luogo ai
titoli di proprieta' industriale.
  2.  Sono  oggetto  di  brevettazione  le  invenzioni,  i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
  3.  Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a seminconduttori.
  4.  Sono  protetti,  ricorrendone  i  presupposti di legge, i segni
distintivi  diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali
riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
  5.  L'attivita'  amministrativa di brevettazione e di registrazione
ha  natura  di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti
ad  un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.

                               Art. 3.
                     Trattamento dello straniero
  1.  Ai  cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di  Parigi  per  la protezione della proprieta' industriale, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424,  ovvero  della  Organizzazione  mondiale  del  commercio  ed  ai
cittadini  di  Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che  siano  domiciliati  o  abbiano  uno  stabilimento  industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione  di  Unione  di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale,  e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
lo  stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove  varieta'  vegetali,  il  trattamento  accordato  ai  cittadini
italiani  e'  accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della
Convenzione  internazionale  per la protezione delle novita' vegetali
UPOV,  testo  di  Ginevra  del  19 marzo  1991,  ratificato con legge
23 marzo  1998,  n.  110.  In  materia  di  topografie dei prodotti a
seminconduttori,  il  trattamento  accordato ai cittadini italiani e'
accordato  ai  cittadini  di  un  altro  Stato  solo se la protezione
accordata  da  quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella
prevista dal presente codice.
  2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di
Unione  di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'
della  Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene
alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione  delle  novita'  vegetali, e' accordato, per le materie di
cui  al  presente  codice,  il  trattamento  accordato  ai  cittadini
italiani,  se  lo  Stato  al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
  3.  Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte
e  ratificate  dall'italia  riconoscono allo straniero nel territorio
dello  Stato,  per le materie di cui al presente codice, si intendono
automaticamente estese ai cittadini italiani.
  4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali
la  registrazione  in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero,   al   quale   si   fa   riferimento   nella  domanda  di
registrazione,  spetta  al  titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa.
  5.   Ai   cittadini   sono  equiparate  le  persone  giuridiche  di
corrispondente nazionalita'.

                               Art. 4.
                              Priorita'
  1.  Chiunque  abbia  regolarmente  depositato,  in  o per uno Stato
facente   parte   di   una   convenzione   internazionale  ratificata
dall'Italia  che  riconosce  il  diritto  di  priorita',  una domanda
diretta  ad  ottenere  un  titolo  di proprieta' industriale o il suo
avente  causa,  fruisce  di un diritto di priorita' a decorrere dalla
prima  domanda  per effettuare il deposito di una domanda di brevetto
d'invenzione,  di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di
marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi.
  2.  Il  termine  di  priorita'  e'  di  dodici  mesi per i brevetti
d'invenzione  ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei
mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
  3.  E'  riconosciuto  come  idoneo  a  far  nascere  il  diritto di
priorita'  qualsiasi  deposito  avente  valore  di deposito nazionale
regolare,  cioe'  idoneo  a  stabilire  la  data  alla quale la prima
domanda  e'  stata  depositata,  a norma della legislazione nazionale
dello  Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o
plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

                               Art. 5.
                             Esaurimento
  1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare
di  un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che
i  prodotti  protetti  da  un diritto di proprieta' industriale siano
stati  messi  in  commercio  dal  titolare  o con il suo consenso nel
territorio  dello  Stato  o  nel territorio di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
  2.  Questa  limitazione  dei  poteri  del  titolare tuttavia non si
applica,   con  riferimento  al  marchio,  quando  sussistano  motivi
legittimi   perche'  il  titolare  stesso  si  opponga  all'ulteriore
commercializzazione  dei  prodotti, in particolare quando lo stato di
questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
  3.  Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta'
protetta  e  delle  varieta'  essenzialmente  derivate dalla varieta'
protetta   quando   questa   non  sia,  a  sua  volta,  una  varieta'
essenzialmente  derivata,  al  costitutore  delle varieta' che non si
distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle
varieta'  la  cui  produzione  necessita  del  ripetuto impiego della
varieta' protetta, non si estendono:
    a) al  materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
    b) al  prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di
esse;
    c) a  qualsiasi  prodotto  fabbricato  direttamente a partire dal
prodotto della raccolta e,
    d) ad  ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano
stati  venduti  o  commercializzati dallo stesso costitutore o con il
suo  consenso  nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita'  europea  o  dello  Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della  varieta'  protetta  oppure un'esportazione del materiale della
varieta'  stessa  che  consenta  di  riprodurla  in uno Stato che non
protegge  la  varieta'  del  genere  o  della  specie  vegetale a cui
appartiene,  salvo  che  il  materiale  esportato  sia  destinato  al
consumo.
                               Art. 6.
                              Comunione
  1.  Se  un  diritto  di  proprieta'  industriale  appartiene a piu'
soggetti,  le  facolta'  relative sono regolate, salvo convenzioni in
contrario,   dalle  disposizioni  del  codice  civile  relative  alla
comunione in quanto compatibili.
Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI
DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
                               Art. 7.
                     Oggetto della registrazione
  1.   Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio
d'impresa   tutti   i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le  tonalita' cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.
                               Art. 8.
              Ritratti di persone, nomi e segni notori
  1.  I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi
senza  il  consenso  delle  medesime  e, dopo la loro morte, senza il
consenso  del  coniuge  e  dei figli; in loro mancanza o dopo la loro
morte,  dei  genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo
la  morte  anche  di  questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
  2.   I  nomi  di  persona  diversi  da  quelli  di  chi  chiede  la
registrazione  possono essere registrati come marchi, purche' il loro
uso  non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia  la  facolta'  di  subordinare  la registrazione al consenso
stabilito  al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a
chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
  3.   Se   notori,  possono  essere  registrati  come  marchio  solo
dall'avente  diritto,  o con il consenso di questi, o dei soggetti di
cui  al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario,  scientifico,  politico  o  sportivo,  le denominazioni e
sigle  di  manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi
finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.
                               Art. 9.
                           Marchi di forma
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura  stessa  del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere  un  risultato  tecnico,  o  dalla  forma  che da' un valore
sostanziale al prodotto.
                              Art. 10.
                               Stemmi
  1.  Gli  stemmi  e  gli  altri  segni considerati nelle convenzioni
internazionali  vigenti  in  materia,  nei  casi  e  alle  condizioni
menzionati  nelle  convenzioni  stesse,  nonche'  i  segni contenenti
simboli,  emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a
meno   che   l'autorita'  competente  non  ne  abbia  autorizzato  la
registrazione.
  2.  Trattandosi  di  marchio  contenente parole, figure o segni con
significazione  politica  o  di  alto  valore simbolico, o contenente
elementi  araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della
registrazione,  invia  l'esemplare  del  marchio  e  quantaltro possa
occorrere  alle  amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per  sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma
4.
  3.   L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha  la  facolta'  di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio
che  il  marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon
costume.
  4.  Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi
2  e  3,  esprime  avviso  contrario  alla registrazione del marchio,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
                              Art. 11.
                         Marchio collettivo
  1.  I  soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura  o  la  qualita'  di  determinati  prodotti o servizi, possono
ottenere  la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi
ed  hanno  la  facolta'  di  concedere  l'uso  dei  marchi  stessi  a
produttori o commercianti.
  2.  I  regolamenti  concernenti  l'uso  dei  marchi  collettivi,  i
controlli  e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di   registrazione;  le  modificazioni  regolamentari  devono  essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
  4.  In  deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'
consistere  in  segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per  designare  la  provenienza geografica dei prodotti o servizi. In
tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  puo'
rifiutare,  con  provvedimento  motivato,  la  registrazione quando i
marchi   richiesti   possano   creare  situazioni  di  ingiustificato
privilegio  o  comunque  recare  pregiudizio  allo  sviluppo di altre
analoghe  iniziative  nella  regione.  L'Ufficio  italiano brevetti e
marchi   ha   facolta'   di   chiedere  al  riguardo  l'avviso  delle
amministrazioni   pubbliche,   categorie   e   organi  interessati  o
competenti.   L'avvenuta   registrazione   del   marchio   collettivo
costituito  da  nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi  l'uso  nel  commercio  del  nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme   ai  principi  della  correttezza  professionale  e  quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
  5.  I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
                              Art. 12.
                               Novita'
  1.  Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data
del deposito della domanda:
    a) consistano  esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
    b) siano  identici  o simili ad un segno gia' noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o  prestati  da  altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa  dell'identita'  o  somiglianza  tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione  per  il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di  associazione  fra  i  due  segni.  Si  considera altresi' noto il
marchio  che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di  Parigi  per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma
il  14 luglio  1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente  conosciuto  presso  il  pubblico  interessato, anche in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del   marchio.   L'uso  precedente  del  segno,  quando  non  importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la  novita',  ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso
del  marchio,  anche  ai  fini  della  pubblicita',  nei limiti della
diffusione  locale,  nonostante  la registrazione del marchio stesso.
L'uso  precedente  del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione;
    c) siano  identici  o  simili  a  un  segno gia' noto come ditta,
denominazione  o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale,
adottato  da  altri,  se  a causa della identita' o somiglianza fra i
segni  e  dell'identita'  o  affinita'  fra  l'attivita' d'impresa da
questi  esercitata  ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
registrato  possa  determinarsi  un  rischio  di  confusione  per  il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra
i   due  segni.  L'uso  precedente  del  segno,  quando  non  importi
notorieta'  di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei
suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
    d) siano  identici  ad  un marchio gia' da altri registrato nello
Stato  o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in
data  anteriore  o  avente  effetto  da data anteriore in forza di un
diritto  di  priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
    e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello  Stato  o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito a domanda
depositata  in  data  anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza  di  un  diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza  per  prodotti  o  servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita'
fra  i  prodotti  o  i  servizi  possa  determinarsi  un  rischio  di
confusione  per  il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
    f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello  Stato  o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito a domanda
depositata  in  data  anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza  di  un  diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza  per  prodotti  o  servizi  anche  non affini, quando il
marchio  anteriore  goda  nella  Comunita',  se  comunitario, o nello
Stato,  di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo  trarrebbe  indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla  rinomanza  del  segno  anteriore o recherebbe pregiudizio agli
stessi;
    g) siano  identici  o  simili  ad  un  marchio  gia' notoriamente
conosciuto  ai  sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi per la proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche
non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
    h) nei  casi  di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita'
il  marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si  tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'.
  2.  Ai  fini  previsti  al comma 1, lettere d), e) e f), le domande
anteriori  sono  assimilate  ai  marchi  anteriori  registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.
                              Art. 13.
                        Capacita' distintiva
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa  i  segni  privi  di  carattere distintivo e in particolare
quelli  costituiti  esclusivamente  dalle  denominazioni generiche di
prodotti  o  servizi  o  da  indicazioni  descrittive  che ad essi si
riferiscono,  come  i  segni  che  in  commercio  possono  servire  a
designare  la  specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.
  2.  In  deroga  al  comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a),
possono  costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni  che  prima  della domanda di registrazione, a seguito dell'uso
che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
  3.  Il  marchio  non  puo' essere dichiarato o considerato nullo se
prima  della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',
il  segno  che  ne  forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato
fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  4.   Il   marchio   decade   se,  per  il  fatto  dell'attivita'  o
dell'inattivita'   del  suo  titolare,  sia  divenuto  nel  commercio
denominazione  generica  del  prodotto  o  comunque  servizio o abbia
perduto la sua capacita' distintiva.
                              Art. 14.
                              Liceita'
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
    a) i  segni  contrari  alla  legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
    b) i  segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza  geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o
servizi;
    c) i  segni  il  cui  uso  costituirebbe  violazione di un altrui
diritto   di  autore,  di  proprieta'  industriale  o  altro  diritto
esclusivo di terzi.
  2. Il marchio d'impresa decade:
    a) se  sia  divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare  circa  la  natura, qualita' o provenienza dei prodotti o
servizi,  a  causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal
titolare  o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali
e' registrato;
    b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
    c) per  omissione  da  parte  del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
                              Art. 15.
                     Effetti della registrazione
  1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la registrazione.
  2.  Gli  effetti  della prima registrazione decorrono dalla data di
deposito  della  domanda.  Trattandosi di rinnovazione gli effetti di
essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
  3.  Salvo  il  disposto  dell'articolo  20, comma 1, lettera c), la
registrazione  esplica  effetto  limitatamente  ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
  4.  La  registrazione  dura  dieci  anni  a  partire  dalla data di
deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
  5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro
dei  marchi  di  impresa  e  di  essa  deve  essere  data notizia nel
Bollettino ufficiale.
                              Art. 16.
                            Rinnovazione
  1.  La  registrazione  puo'  essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente,  con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
secondo  la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante  dall'Accordo  di  Nizza,  testo  di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
  2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
  3.  La  rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato
oggetto  di  trasferimento  per  una  parte dei prodotti o servizi e'
effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
  4.  Restano  immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione   per   i  marchi  registrati  presso  l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.
                              Art. 17.
                    Registrazione internazionale
  1.   Rimangono  ferme,  per  la  registrazione  dei  marchi  presso
l'Organizzazione  mondiale  della proprieta' intellettuale di Ginevra
(OMPI),   le   disposizioni   vigenti   ai  sensi  delle  convenzioni
internazionali.
  2.  I  marchi  internazionali  registrati  presso  l'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'Accordo  di  Madrid,  concernente la registrazione internazionale
dei  marchi,  testo  di  Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge  28 aprile  1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti  la  designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la
protezione,  devono  rispondere  ai  requisiti  previsti per i marchi
nazionali dal presente codice.
  3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali  designanti  l'Italia  conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.
                              Art. 18.
                        Protezione temporanea
  1.  Entro  i  limiti  ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo'
essere  accordata,  mediante  decreto  del  Ministro  delle attivita'
produttive,  una  protezione  temporanea  ai nuovi marchi apposti sui
prodotti  o  sui  materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano  in  esposizioni  nazionali  o  internazionali, ufficiali od
ufficialmente  riconosciute,  tenute  nel territorio dello Stato o in
uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
  2.   La  protezione  temporanea  fa  risalire  la  priorita'  della
registrazione,  a  favore  del  titolare  o  del suo avente causa, al
giorno  della  consegna  del  prodotto  o del materiale inerente alla
prestazione  del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che
la  domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della  consegna  ed,  in  ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di
apertura dell'esposizione.
  3.  Nel  caso  di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e'
stabilito  un  termine  piu'  breve, la domanda di registrazione deve
essere depositata entro questo termine.
  4.  Tra  piu'  marchi  identici  o  simili  per  prodotti o servizi
identici  o  affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno,
la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima
la domanda di registrazione.
  5.  Le  date  di  cui  ai  commi  2,  3  e 4 devono essere indicate
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
                              Art. 19.
                     Diritto alla registrazione
  1.  Puo'  ottenere  una  registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi   o  si  proponga  di  utilizzarlo,  nella  fabbricazione  o
commercio  di  prodotti  o nella prestazione di servizi della propria
impresa  o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
  2.  Non  puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
  3.  Anche  le  amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
                              Art. 20.
                Diritti conferiti dalla registrazione
  1.   I  diritti  del  titolare  del  marchio  d'impresa  registrato
consistono  nella  facolta'  di  fare  uso  esclusivo del marchio. Il
titolare  ha  il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nell'attivita' economica:
    a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
    b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o  servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza
fra  i  segni  e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
    c) un  segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di  rinomanza  e  se  l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre  indebitamente  vantaggio  dal  carattere  distintivo  o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
  2.  Nei  casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro  confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di  detenerli  a  tali  fini,  oppure  di offrire o fornire i servizi
contraddistinti   dal   segno;  di  importare  o  esportare  prodotti
contraddistinti  dal  segno  stesso;  di  utilizzare  il  segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
  3.  Il  commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che
mette  in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
                              Art. 21.
                 Limitazioni del diritto di marchio
  1.  I  diritti  di  marchio  d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica:
    a) del loro nome e indirizzo;
    b) di  indicazioni  relative  alla  specie,  alla  qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
    c) del  marchio  d'impresa  se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o  pezzi  di  ricambio,  purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale.
  2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne',  in  specie,  in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato  con  altri  segni  conosciuti  come  distintivi  di imprese,
prodotti  o  servizi  altrui,  o  da  indurre  comunque in inganno il
pubblico,  in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti  o  servizi,  a  causa  del modo e del contesto in cui viene
utilizzato,  o  da  ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
  3.  E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo
che  la  relativa  registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.
                              Art. 22.
                  Unitarieta' dei segni distintivi
  1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna  e  nome  a  dominio  aziendale  un  segno  uguale  o  simile
all'altrui  marchio  se,  a causa dell'identita' o dell'affinita' tra
l'attivita'  di  impresa  dei  titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi  per  i  quali  il marchio e' adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
  2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione  o  ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
di  un  segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o
servizi  anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del  segno  senza  giusto  motivo  consente  di  trarre indebitamente
vantaggio  dal  carattere  distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.
                              Art. 23.
                      Trasferimento del marchio
  1.  Il  marchio  puo'  essere trasferito per la totalita' o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
  2.  Il  marchio  puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per  la  totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali
e'  stato  registrato  e  per la totalita' o per parte del territorio
dello  Stato,  a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario  si  obblighi  espressamente  ad  usare  il marchio per
contraddistinguere  prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi  in  commercio  o  prestati  nel  territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
  3.  Il  titolare  del  marchio d'impresa puo' far valere il diritto
all'uso  esclusivo  del  marchio  stesso  contro il licenziatario che
violi  le  disposizioni  del  contratto di licenza relativamente alla
durata;  al  modo  di  utilizzazione  del  marchio,  alla  natura dei
prodotti  o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio
in  cui  il  marchio  puo'  essere usato o alla qualita' dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
  4.  In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non
deve  derivare  inganno  in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
                              Art. 24.
                           Uso del marchio
  1.  A  pena  di  decadenza  il  marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o  servizi  per  i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione,  e  tale  uso  non  deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto  di  cinque  anni,  salvo  che  il  mancato  uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
  2.  Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del
marchio  l'uso  dello stesso in forma modificata che non ne alteri il
carattere  distintivo,  nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui  prodotti  o  sulle  loro confezioni ai fini dell'esportazione di
essi.
  3.  Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito  o  con  l'uso,  la  decadenza  non puo' essere fatta valere
qualora  fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della  domanda  o  dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l'uso  effettivo  del  marchio.  Tuttavia  se  il titolare effettua i
preparativi  per  l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo
dopo  aver  saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di   decadenza,   tale   inizio   o  ripresa  non  vengono  presi  in
considerazione   se  non  effettuati  almeno  tre  mesi  prima  della
proposizione  della  domanda  o  eccezione di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
  4.  Inoltre,  neppure  avra'  luogo  la decadenza per non uso se il
titolare  del  marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia  effettiva  utilizzazione  per  contraddistinguere  gli stessi
prodotti o servizi.
                              Art. 25.
                              Nullita'
  1. Il marchio e' nullo:
    a) se  manca  di  uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se
sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
    b) se  e'  in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,
14, comma 1, e 19, comma 2;
    c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
    d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
                              Art. 26.
                              Decadenza
  1. Il marchio decade:
    a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
    b) per  illiceita'  sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma
2;
    c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
                              Art. 27.
                    Decadenza e nullita' parziale
  1.  Se  i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa
sussistono  soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali
il  marchio  e'  registrato,  la decadenza o nullita' riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.
                              Art. 28.
                           Convalidazione
  1.   Il  titolare  di  un  marchio  d'impresa  anteriore  ai  sensi
dell'articolo  12  e  il titolare di un diritto di preuso che importi
notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi,  tollerato,  essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore  registrato  uguale  o  simile,  non  possono domandare la
dichiarazione  di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso
dello  stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio  preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato
domandato  in  mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo'
opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
  2.  La  disciplina  del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
Sezione II
Indicazioni geografiche
                              Art. 29.
                        Oggetto della tutela
  1.  Sono  protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine  che  identificano  un  paese,  una  regione o una localita',
quando  siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario
e   le  cui  qualita',  reputazione  o  caratteristiche  sono  dovute
esclusivamente  o  essenzialmente  all'ambiente geografico d'origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
                              Art. 30.
                               Tutela
  1.   Salva   la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  salve  le
convenzioni  internazionali  in  materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente  acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo
ad  ingannare  il  pubblico,  l'uso  di  indicazioni geografiche e di
denominazioni  di  origine,  nonche'  l'uso  di qualsiasi mezzo nella
designazione   o   presentazione  di  un  prodotto  che  indichino  o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa
dal  vero  luogo  di  origine,  oppure  che  il  prodotto presenta le
qualita'  che  sono  proprie  dei  prodotti  che  provengono  da  una
localita' designata da un indicazione geografica.
  2.  La  tutela  di  cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l'uso  nell'attivita'  economica  del  proprio  nome  o  del nome del
proprio  dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.
Sezione III
Disegni e modelli
                              Art. 31.
                     Oggetto della registrazione
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come disegni e
modelli  l'aspetto  dell'intero  prodotto  o  di  una sua parte quale
risulta,  in  particolare,  dalle  caratteristiche  delle  linee, dei
contorni,  dei  colori,  della  forma,  della  struttura superficiale
ovvero  dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
  2.   Per  prodotto  si  intende  qualsiasi  oggetto  industriale  o
artigianale,  compresi  tra  l'altro  i  componenti che devono essere
assemblati  per  formare  un  prodotto  complesso, gli imballaggi, le
presentazioni,  i  simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
  3.  Per  prodotto  complesso si intende un prodotto formato da piu'
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.
                              Art. 32.
                             La novita'
  1.  Un  disegno  o  modello  e'  nuovo  se nessun disegno o modello
identico  e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione
della  domanda  di  registrazione,  ovvero,  qualora si rivendichi la
priorita',  anteriormente  alla  data  di  quest'ultima.  I disegni o
modelli   si   reputano   identici  quando  le  loro  caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
                              Art. 33.
                        Carattere individuale
  1.  Un  disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione
generale   che   suscita   nell'utilizzatore   informato   differisce
dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno  o  modello  che  sia  stato  divulgato  prima  della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorita', prima della data di quest'ultima.
  2.  Nell'accertare  il  carattere individuale di cui al comma 1, si
prende  in  considerazione  il margine di liberta' di cui l'autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
                              Art. 34.
                            Divulgazione
  1.  Ai  fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello  si  considera  divulgato  se  e'  stato  reso accessibile al
pubblico  per  effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'
stato  esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti   specializzati  del  settore  interessato,  operanti  nella
Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della
data  di  presentazione  della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
  2.  Il  disegno  o  modello  non  si  considera reso accessibile al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli 32  e  33,  non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall'autore  o  dal  suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in
virtu'  di  informazioni  o  di  atti  compiuti dall'autore o dal suo
avente  causa  nei  dodici  mesi  precedenti la data di presentazione
della  domanda  di  registrazione  ovvero,  quando  si  rivendichi la
priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
  4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione
degli  articoli 32  e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato
reso  accessibile  al  pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione  della domanda o la data di priorita', se cio' risulti,
direttamente  o  indirettamente,  da  un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
  5. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
                              Art. 35.
                         Prodotto complesso
  1.  Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di
un  prodotto  complesso  possiede  i  requisiti  della  novita' e del
carattere individuale soltanto:
    a) se   il   componente,   una  volta  incorporato  nel  prodotto
complesso,  rimane  visibile durante la normale utilizzazione e cioe'
durante  l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
    b) se  le  caratteristiche  visibili del componente possiedono di
per se' i requisiti di novita' e di individualita'.
                              Art. 36.
                          Funzione tecnica
  1.  Non  possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli  quelle  caratteristiche  dell'aspetto  del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
  2.  Non  possono  formare  oggetto  di  registrazione per disegno o
modello  le  caratteristiche  dell'aspetto  del  prodotto  che devono
essere   necessariamente   riprodotte   nelle  loro  esatte  forme  e
dimensioni  per  potere  consentire  al  prodotto in cui il disegno o
modello  e'  incorporato  o  al  quale e' applicato di essere unito o
connesso   meccanicamente   con  altro  prodotto,  ovvero  di  essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che
ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono
costituire   oggetto   di  registrazione  i  disegni  o  modelli  che
possiedono  i  requisiti  della  novita'  e del carattere individuale
quando  hanno  lo  scopo  di  consentire  l'unione  o  la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
                              Art. 37.
                       Durata della protezione
  1.  La  registrazione  del  disegno  o  modello  dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo'
ottenere  la  proroga  della  durata per uno o piu' periodi di cinque
anni   fino   ad  un  massimo  di  venticinque  anni  dalla  data  di
presentazione della domanda di registrazione.
                              Art. 38.
                Diritto alla registrazione ed effetti
  1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
  2.  Il  diritto  alla registrazione spetta all'autore del disegno o
modello ed ai suoi aventi causa.
  3.  Salvo  patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,
che  siano  opera  di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le
loro  mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto
del  dipendente  di  essere  riconosciuto  come  autore del disegno o
modello   e   di   fare   inserire  il  suo  nome  nell'attestato  di
registrazione.
  4.  Gli  effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la
domanda  con  la  relativa  documentazione  e'  resa  accessibile  al
pubblico.
  5.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i
campioni  e  le  eventuali  descrizioni  dopo il deposito, purche' il
richiedente  non  abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un
periodo  che  non  puo'  essere superiore a trenta mesi dalla data di
deposito o da quella di priorita'.
  6.  Nei  confronti  delle  persone  alle  quali  la  domanda con la
riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata
notificata  a  cura  del richiedente, gli effetti della registrazione
decorrono dalla data di tale notifica.
                              Art. 39.
                       Registrazione multipla
  1.  Con  una  sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per
piu  disegni  e  modelli,  purche'  destinati  ad  essere  attuati  o
incorporati   in   oggetti   inseriti  nella  medesima  classe  della
classificazione  internazionale  dei  disegni  e  modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre
1968,  e  successive  modificazioni,  ratificato  con legge 22 maggio
1974, n. 348.
  2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa
la   domanda   concernente   piu'   registrazioni   ovvero  una  sola
registrazione  per  piu'  disegni  e  modelli.  Se  la domanda non e'
ammissibile    l'Ufficio    italiano   brevetti   e   marchi   invita
l'interessato,  assegnandogli  un termine, a limitare la domanda alla
parte  ammissibile,  con  facolta'  di  presentare,  per  i rimanenti
disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data
della prima domanda.
  3.  La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
  4.  La  domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che  non  presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare,
puo'  essere  mantenuta  in  forma  modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  verifica  che in tale forma il disegno o modello
conserva  la  sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'
da  parziale  rinuncia  da  parte  del  titolare  o dalla annotazione
sull'attestato  di  registrazione  di  una  sentenza  che dichiari la
parziale nullita' della registrazione stessa.
                              Art. 40.
                     Registrazione contemporanea
  1.  Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita'
ed  al  tempo  stesso  accresce  l'utilita'  dell'oggetto al quale si
riferisce,  possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello  di  utilita'  e  la  registrazione per disegno o modello, ma
l'una  e  l'altra  protezione  non possono venire cumulate in un solo
titolo.
  2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso
tempo   ne  accresca  l'utilita',  e'  applicabile  la  procedura  di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie
modifiche.
                              Art. 41.
               Diritti conferiti dal disegno o modello
  1.  La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare
il  diritto  esclusivo  di  utilizzarlo  e  di  vietare  a  terzi  di
utilizzarlo senza il suo consenso.
  2.   Costituiscono   in   particolare   atti  di  utilizzazione  la
fabbricazione,  l'offerta,  la  commercializzazione,  l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello
e'  incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
  3.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno
o  modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca
nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
  4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del
margine  di  liberta'  dell'autore  nella realizzazione del disegno o
modello.
                              Art. 42.
           Le limitazioni del diritto su disegno o modello
  1.  I  diritti  conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non si estendono:
    a) agli   atti   compiuti  in  ambito  privato  e  per  fini  non
commerciali;
    b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
    c) agli  atti  di  riproduzione  necessari per le citazioni o per
fini  didattici,  purche'  siano  compatibili  con  i  principi della
correttezza    professionale,    non    pregiudichino   indebitamente
l'utilizzazione  normale  del  disegno  o  modello  e sia indicata la
fonte.
  2.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non sono esercitabili riguardo:
    a) all'arredo  e  alle  installazioni  dei  mezzi  di locomozione
navale   e   aerea   immatricolati   in   altri   Paesi  che  entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
    b) all'importazione  nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera
a);
    c) all'esecuzione   delle  riparazioni  sui  mezzi  di  trasporto
predetti.
                              Art. 43.
                              Nullita'
  1. La registrazione e' nulla:
    a) se  il  disegno  o  modello non e' registrabile ai sensi degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
    b) se  il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al
buon  costume;  il  disegno  o  modello  non  puo' essere considerato
contrario  all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
    c) se  il  titolare  della  registrazione  non  aveva  diritto di
ottenerla  e  l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli
dall'articolo 118;
    d) se  il  disegno  o  modello  e'  in conflitto con un disegno o
modello   precedente  che  sia  stato  reso  noto  dopo  la  data  di
presentazione  della  domanda  o,  quando si rivendichi la priorita',
dopo  la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da
una   data  precedente  per  effetto  di  registrazione  comunitaria,
nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
    e) se  il  disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe
violazione  di  un  segno  distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore;
    f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno  degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,
n.  424,  ovvero  di  segni,  emblemi  e  stemmi  diversi  da  quelli
contemplati   da  detto  articolo  e  che  rivestono  un  particolare
interesse pubblico nello Stato.
  2.  La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma
oggetto  di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),
puo'  essere  promosa  unicamente  dal titolare di tali diritti o dai
suoi aventi causa.
  3.  La  nullita'  della  registrazione  del  disegno  o modello che
costituisce  utilizzazione  impropria  di uno degli elementi elencati
nell'articolo  6-ter  della  Convenzione  di  Unione di Parigi per la
protezione   industriale  ovvero  di  segni,  emblemi  e  stemmi  che
rivestono  un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.
                              Art. 44.
 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
  1.  I  diritti  di  utilizzazione  economica  dei disegni e modelli
industriali  protetti  ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10,  della  legge  22 aprile  1941,  n.  633,  durano  tutta  la vita
dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
  2.  Il  Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con
cadenza  periodica,  all'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge
22 aprile  1941,  n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione
dell'oggetto  ed  all'autore,  al nome, al domicilio del titolare dei
diritti,  alla  data  della  pubblicazione,  nonche'  ad  ogni  altra
annotazione o trascrizione.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi annota i dati di cui al
comma  2  nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo
189 del presente codice.
Sezione IV
Invenzioni
                              Art. 45.
                        Oggetto del brevetto
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  brevetto  per  invenzione  le
invenzioni  nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad
avere un'applicazione industriale.
  2.  Non  sono  considerate  come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
    a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
    b) i  piani,  i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,
per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
    c) le presentazioni di informazioni.
  3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio'
che  in  esse  e'  nominato  solo  nella  misura in cui la domanda di
brevetto  o  il  brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi,  programmi  e  presentazioni  di  informazioni considerati in
quanto tali.
  4.  Non  sono  considerati  come  invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi  per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale  e  i  metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa  disposizione  non si applica ai prodotti, in particolare alle
sostanze  o  alle  miscele  di  sostanze, per l'attuazione di uno dei
metodi nominati;
  5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa  disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed
ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
                              Art. 46.
                             La novita'
  1.  Un'invenzione  e'  considerata  nuova  se non e' compresa nello
stato della tecnica.
  2.  Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato
reso  accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione  scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
  3. E'  pure  considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto  di  domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo  o  internazionali  designanti e aventi effetto per l'Italia,
cosi'  come  sono  state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore  a  quella  menzionata  nel  comma  2  e  che  siano  state
pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu'
tardi.
  4.   Le   disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  non  escludono  la
brevettabilita'  di  una  sostanza  o di una composizione di sostanze
gia'  compresa  nello stato della tecnica, purche' in funzione di una
nuova utilizzazione.
                              Art. 47.
                     Divulgazioni non opponibili
  1. Per    l'applicazione   dell'articolo   46,   una   divulgazione
dell'invenzione  non  e'  presa in considerazione se si e' verificata
nei  sei  mesi  che  precedono  la  data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
  2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
  3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai
sensi  delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito
della  novita'  deve  valutarsi  con riferimento alla data alla quale
risale la priorita'.
                              Art. 48.
                         Attivita' inventiva
  1. Un'invenzione   e'   considerata  come  implicante  un'attivita'
inventiva  se,  per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo  evidente  dallo  stato della tecnica. Se lo stato della tecnica
comprende  documenti  di  cui  al  comma  3, dell'articolo 46, questi
documenti  non  sono  presi  in  considerazione  per  l'apprezzamento
dell'attivita' inventiva.
                              Art. 49.
                           Industrialita'
  1.  Un'invenzione  e'  considerata  atta  ad  avere un'applicazione
industriale  se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
                              Art. 50.
                              Liceita'
  1. Non  possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
  2.  L'attuazione  di  un'invenzione  non  puo'  essere  considerata
contraria  all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
                              Art. 51.
                       Sufficiente descrizione
  1. Alla   domanda   di   concessione  di  brevetto  per  invenzione
industriale  debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla
sua intelligenza.
  2.  L'invenzione  deve  essere  descritta  in modo sufficientemente
chiaro  e  completo  perche'  ogni  persona  esperta  del  ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
  3.  Se  un'invenzione  riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto    ottenuto    mediante    tale   procedimento   e   implica
l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non  puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona
esperta  del  ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto
si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel
regolamento.
                              Art. 52.
                           Rivendicazioni
  1.  La  descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di   informazione   tecnica   e  deve  concludersi  con  una  o  piu'
rivendicazioni  in  cui  sia  indicato,  specificamente,  cio' che si
intende debba formare oggetto del brevetto.
  2. I  limiti  della  protezione  sono  determinati dal tenore delle
rivendicazioni;  tuttavia,  la  descrizione  e  i  disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.
  3.  La  disposizione  del  comma  2  deve  essere intesa in modo da
garantire   nel  contempo  un'equa  protezione  al  titolare  ed  una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
                              Art. 53.
                     Effetti della brevettazione
  1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
  2.  Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con  la  descrizione  e  gli eventuali disegni e' resa accessibile al
pubblico.
  3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della
domanda  oppure  dalla  data di priorita', ovvero dopo novanta giorni
dalla  data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato
nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico,  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati.
  4.  Nei  confronti  delle  persone  alle  quali  la  domanda con la
descrizione  e  gli  eventuali disegni e' stata notificata a cura del
richiedente,  gli  effetti  del  brevetto  per invenzione industriale
decorrono dalla data di tale notifica.
                              Art. 54.
              Effetti della domanda di brevetto europeo
  1.  La  protezione  conferita  dalla domanda di brevetto europeo ai
sensi  dell'articolo  67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto
europeo  del  5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260,  decorre  dalla  data  in  cui  il  titolare medesimo abbia resa
accessibile  al  pubblico,  tramite  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.  Gli
effetti  della  domanda  di  brevetto  europeo sono considerati nulli
dall'origine  quando  la domanda stessa sia stata ritirata o respinta
ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.
                              Art. 55.
       Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
  1.  La  domanda  internazionale depositata ai sensi del Trattato di
cooperazione  in  materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978,  n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
equivale  ad  una  domanda  di brevetto europeo nella quale sia stata
designata   l'Italia   e  ne  produce  gli  effetti  ai  sensi  della
Convenzione  sul  brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge  26 maggio  1978,  n.  260  e  delle  norme di attuazione dello
stesso.
                              Art. 56.
               Diritti conferiti dal brevetto europeo
  1.  Il  brevetto  europeo  rilasciato  per  l'Italia conferisce gli
stessi  diritti  ed  e'  sottoposto  allo  stesso regime dei brevetti
italiani  a  decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino
europeo  dei  brevetti  la  menzione  della concessione del brevetto.
Qualora  a  seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto
in  forma  modificata,  i  limiti  della  protezione stabiliti con la
concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.
  2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione
italiana in materia.
  3.  Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi
una  traduzione  in  lingua  italiana del testo del brevetto concesso
dall'Ufficio  europeo  nonche'  del  testo  del brevetto mantenuto in
forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
  4.  La  traduzione,  dichiarata  perfettamente  conforme  al  testo
originale  dal  titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve
essere  depositata  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ciascuna delle
pubblicazioni di cui al comma 1.
  5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
il  brevetto  europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto
in Italia.
                              Art. 57.
       Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
  1.  Il  testo  della  domanda  di  brevetto  europeo o del brevetto
europeo,  redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo
dei   brevetti,  fa  fede  per  quanto  concerne  l'estensione  della
protezione,  salvo  il  disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione  sul  brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260.
  2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito  della  domanda  ed alla concessione del brevetto europeo e'
considerata   facente   fede  nel  territorio  dello  Stato,  qualora
conferisca  una  protezione meno estesa di quella conferita dal testo
redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
  3.  La  disposizione  di  cui al comma 2 non si applica nel caso di
azione di nullita'.
  4.  Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi
momento,  dal  titolare  della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi  effetti  solo  dopo  che sia stata resa accessibile al pubblico
presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.
  5.  Chiunque,  in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un'invezione  ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo'
proseguire  a  titolo  gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella
sua  azienda  o  per  i  bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.
                              Art. 58.
          Trasformazione della domanda di brevetto europeo
  1.  La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l'italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale:
    a) nei  casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260;
    b) in  caso  di  inosservanza del termine di cui all'articolo 14,
paragrafo  2,  della  Convenzione  sul  brevetto  europeo,  quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
  2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello
di  utilita'  di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata  ritirata  o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia  i  requisiti  di  brevettabilita', previsti dalla legislazione
italiana per i modelli di utilita'.
  3.  A  coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'
consentito  chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
  4.  Se  una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi
1,  2  e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
la  domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla
stessa  data  di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti
annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo
dei  brevetti  sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.
                              Art. 59.
 Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
  1.  Qualora,  per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto  europeo  valido  in Italia siano stati concessi allo stesso
inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita',  il  brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa  invenzione  del  brevetto  europeo,  cessa di produrre i suoi
effetti alla data in cui:
    a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e'
scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
    b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con
il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
    c) il  brevetto  italiano  e'  stato  rilasciato, se tale data e'
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
  2.   Le  disposizioni  del  comma  1  rimangono  valide  anche  se,
successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
  3.  Alla  scadenza  dei  termini  di  cui  al comma 1, colui che ha
promosso  un  azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la
conversione   nella  corrispondente  azione  a  tutela  del  brevetto
europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano
per il periodo anteriore.
                              Art. 60.
                               Durata
  1.  Il  brevetto  per  invenzione  industriale  dura  venti  anni a
decorrere  dalla  data  di  deposito  della domanda e non puo' essere
rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.
                              Art. 61.
                      Certificato complementare
  1.  Ai  certificati  complementari  di protezione concessi ai sensi
della  legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico,
con  gli  stessi  diritti  esclusivi  ed  obblighi,  del brevetto. Il
certificato  complementare  di  protezione produce gli stessi effetti
del  brevetto  al  quale si riferisce limitatamente alla parte o alle
parti  di  esso  relative  al medicamento oggetto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
  2.   Gli  effetti  del  certificato  complementare  di  protezione,
decorrono  dal  momento  in cui il brevetto perviene al termine della
sua  durata  legale  e  si  estendono  per una durata pari al periodo
intercorso  tra  la  data del deposito della domanda di brevetto e la
data  del  decreto  con  cui  viene  concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento.
  3.  La durata del certificato complementare di protezione, non puo'
in  ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data
in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.
  4.  Al  fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale   complementare   a   quella   prevista  dalla  normativa
comunitaria,  le  disposizioni  di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349,  ed  al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno
1992,  trovano  attuazione  attraverso una riduzione della protezione
complementare  pari  a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio   2004,  fino  al  completo  allineamento  alla  normativa
europea.
  5.  Le  aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al
di  fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di
registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo
di  un  anno  rispetto  alla  scadenza  della  copertura  brevettuale
complementare del principio attivo.
                              Art. 62.
                           Diritto morale
  1.  Il  diritto  di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'
essere  fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge
e  dai  discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro  morte,  dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o
dopo  la  morte  anche  di  questi,  dai parenti fino al quarto grado
incluso.
                              Art. 63.
                        Diritti patrimoniali
  1.  I  diritti  nascenti  dalle  invenzioni  industriali, tranne il
diritto   di   essere   riconosciuto   autore,   sono   alienabili  e
trasmissibili.
  2.  Il  diritto  al  brevetto  per  invenzione  industriale  spetta
all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
                              Art. 64.
                      Invenzioni dei dipendenti
  1.  Quando  l'invenzione  industriale  e'  fatta  nell'esecuzione o
nell'adempimento  di  un  contratto  o  di  un  rapporto  di lavoro o
d'impiego,  in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del
contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo  retribuita, i diritti
derivanti  dall'invenzione  stessa  appartengono al datore di lavoro,
salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di esserne riconosciuto
autore.
  2.  Se  non  e'  prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attivita'  inventiva,  e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento  di  un  contratto  o  di un rapporto di lavoro o di
impiego,  i  diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di  lavoro,  ma  all'inventore,  salvo  sempre  il  diritto di essere
riconosciuto  autore,  spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il
brevetto,  un  equo  premio per la determinazione del quale si terra'
conto  dell'importanza  della protezione conferita all'invenzione dal
brevetto,  delle  mansioni  svolte  e  della  retribuzione  percepita
dall'inventore,   nonche'  del  contributo  che  questi  ha  ricevuto
dall'orginizzazione del datore di lavoro.
  3.  Qualora  non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e
si  tratti  di  invenzione  industriale  che  rientri  nel  campo  di
attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione
per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto
del  brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquistare, per
la  medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone   del   prezzo,   da  fissarsi  con  deduzione  di  una  somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore  di  lavoro  per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potra'  esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento  della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda
di  brevetto.  I  rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono  di  diritto,  ove  non  venga  integralmente  pagato  alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
  4.   Ferma   la   competenza   del   giudice   ordinario   relativa
all'accertamento  della  sussistenza  del diritto all'equo premio, al
canone  o  al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare
degli   stessi,   anche   se   l'inventore   e'   un   dipendente  di
amminisirazione  statale, alla determinazione dell'ammontare provvede
un  collegio  di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna  delle  parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso
di   disaccordo,  dal  Presidente  della  sezione  specializzata  del
Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente
le  sue  mansioni.  Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
  5.  Il  collegio  degli  arbitratori  puo'  essere  adito  anche in
pendenza  del  giudizio di accertamento della sussistenza del diritto
all'equo   premio,   al   canone  o  al  prezzo,  ma,  in  tal  caso,
l'esecutivita'  della  sua  decisione  e'  subordinata a quella della
sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve  procedere  con  equo  apprezzamento.  Se  la  determinazione e'
manifestamente  iniqua  od  erronea  la  determinazione  e' fatta dal
giudice.
  6.  Agli  effetti  dei  commi  1, 2 e 3, si considera fatta durante
l'esecuzione  del  contratto  o  del  rapporto  di lavoro o d'impiego
l'invenzione  industriale  per la quale sia chiesto il brevetto entro
un  anno  da  quando  l'inventore  ha  lasciato  l'azienda  privata o
l'amministrazione  pubblica  nel  cui campo di attivita' l'invenzione
rientra.
                              Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
                               ricerca
  1.  In  deroga  all'articolo  64,  quando  il  rapporto  di  lavoro
intercorre  con  un  universita'  o  con una pubblica amministrazione
avente  tra  i  suoi  scopi  istituzionali  finalita'  di ricerca, il
ricercatore    e'    titolare   esclusivo   dei   diritti   derivanti
dall'invenzione  brevettabile  di  cui  e'  autore.  In  caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette   ovvero  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  i  diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
  2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a
licenze  a  terzi  per  l'uso  dell'invenzione, spettante alla stessa
universita'   o   alla  pubblica  amministrazione  ovvero  a  privati
finanziatori  della  ricerca,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  dei
rapporti reciproci.
  3.  In  ogni  caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta
per  cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel  caso  in  cui  le universita' o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni.
  4.  Trascorsi  cinque  anni  dalla  data  di rilascio del brevetto,
qualora  l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause
indipendenti  dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore  era  dipendente  al  momento  dell'invenzione acquisisce
automaticamente  un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di sfruttare
l'invenzione  e  i  diritti  patrimoniali ad essa connessi o di farli
sfruttare  da  terzi,  salvo  il  diritto  spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
  5.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano nelle
ipotesi  di  ricerche  finanziate,  in  tutto o in parte, da soggetti
privati  ovvero  realizzate  nell'ambito  di  specifici  progetti  di
ricerca  finanziati  da  soggetti  pubblici diversi dall'universita',
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
                              Art. 66.
                         Diritto di brevetto
  1.  I  diritti  di  brevetto  per invenzione industriale consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel  territorio  dello  Stato,  entro  i  limiti  ed  alle condizioni
previste dal presente codice.
  2.  In  particolare,  il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:
    a) se  oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
    b) se  oggetto  del  brevetto  e'  un procedimento, il diritto di
vietare  ai  terzi,  salvo  consenso  del  titolare,  di applicare il
procedimento,  nonche'  di  usare,  mettere  in  commercio, vendere o
importare  a  tali  fini  il  prodotto  direttamente  ottenuto con il
procedimento in questione.
                              Art. 67.
                      Brevetto di procedimento
  1.  Nel  caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello  ottenuto  mediante  il  procedimento  brevettato  si  presume
ottenuto,   salvo   prova   contraria,  mediante  tale  procedimento,
alternativamente:
    a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
    b) se  risulta  una  sostanziale  probabilita'  che  il  prodotto
identico  sia  stato  fabbricato  mediante  il  procedimento  e se il
titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
  2.  Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse  del  convenuto  in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.
  3.  Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo  industriale  somministra  ad  altri  i  mezzi  univocamente
destinati  ad  attuare  l'oggetto  del brevetto, si presume che abbia
anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non
esistano patti contrari.
                              Art. 68.
                 Limitazioni del diritto di brevetto
  1.  La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
    a) agli   atti   compiuti   in  ambito  privato  ed  a  fini  non
commerciali,   ovvero   in   via   sperimentale   ancorche'   diretti
all'ottenimento,   anche   in   paesi  esteri,  di  un'autorizzazione
all'immissione   in   commercio  di  un  farmaco  ed  ai  conseguenti
adempimenti  pratici  ivi  compresi la preparazione e l'utilizzazione
delle  materie  prime  farmacologicamente  attive a cio' strettamente
necessarie;
    b) alla  preparazione  estemporanea,  e per unita', di medicinali
nelle  farmacie  su  ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati,
purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
  2.  Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui attuazione
implichi  quella  di  invenzioni  protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
  3.  Chiunque,  nel  corso  dei  dodici  mesi anteriori alla data di
deposito  della  domanda  di brevetto o alla data di priorita', abbia
fatto  uso  nella  propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad
usarne  nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto
insieme  all'azienda  in  cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
                              Art. 69.
                         Onere di attuazione
  1.  L'invenzione  industriale  che  costituisce oggetto di brevetto
deve  essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
  2.  Le  invenzioni  riguardanti  oggetti  che  per  la  prima volta
figurano  in  una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta  nel  territorio dello Stato, si considerano attuate da quando
gli  oggetti  vi  sono  introdotti fino alla chiusura della medesima,
purche'  siano  stati  esposti  almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.
  3.  L'introduzione  o  la  vendita  nel  territorio  dello Stato di
oggetti  prodotti  in  Stati  diversi  da  quelli membri della Unione
europea  o  dello  Spazio  economico  europeo ovvero da quelli membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione.
                              Art. 70.
             Licenza obbligatoria per mancata attuazione
  1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro
anni  dalla  data  di  deposito della domanda se questo termine scade
successivamente  al precedente, qualora il titolare del brevetto o il
suo  avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,
non  abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio
dello  Stato  o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione  europea  o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato
membro  dell'Organizzazione  mondiale  del  commercio, ovvero l'abbia
attuata  in  misura  tale  da  risultare  in grave sproporzione con i
bisogni  del  Paese,  puo'  essere  concessa licenza obbligatoria per
l'uso  non  esclusivo  dell'invenzione  medesima,  a  favore  di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
  2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire
concessa,  qualora  l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre
tre  anni,  sospesa  o  ridotta  in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
  3.  La  licenza  obbligatoria  non  viene  concessa se la mancata o
insufficiente   attuazione  e'  dovuta  a  cause  indipendenti  dalla
volonta'  del  titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono
comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto  stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel
mercato   interno   del   prodotto  brevettato  od  ottenuto  con  il
procedimento brevettato.
  4.  La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non  esonera  il
titolare  del  brevetto  o  il suo avente causa dall'onere di attuare
l'invenzione.  Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata
attuata  entro due anni dalla data di concessione della prima licenza
obbligatoria  o  lo  sia  stata  in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
                              Art. 71.
                         Brevetto dipendente
  1.  Puo'  essere  concessa  licenza  obbligatoria  se  l'invenzione
protetta  dal  brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei  diritti  relativi  ad  un  brevetto  concesso  in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare
del   brevetto   posteriore   nella  misura  necessaria  a  sfruttare
l'invenzione,  purche'  questa  rappresenti, rispetto all'oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
  2.  La  licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al
brevetto   sull'invenzione   dipendente.  Il  titolare  del  brevetto
sull'invenzione  principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di  una  licenza  obbligatoria  a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.
                              Art. 72.
                         Disposizioni comuni
  1.  Chiunque  domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente
rivolto  al  titolare  del brevetto e di non avere potuto ottenere da
questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
  2.  La  licenza  obbligatoria  puo' essere concessa soltanto contro
corresponsione,  da  parte del licenziatario ed a favore del titolare
del  brevetto  o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche'
il  richiedente  la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine
ad   una  soddisfacente  attuazione  dell'invenzione  a  norma  delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
  3.  La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti
che  il  richiedente  abbia  contraffatto il brevetto, a meno che non
dimostri la sua buona fede.
  4.   La   licenza   obbligatoria   puo'  essere  concessa  per  uno
sfruttamento       dell'invenzione       diretto      prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno.
  5.  La  licenza  obbligatoria  e' concessa per durata non superiore
alla  rimanente  durata  del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del  titolare  del  brevetto  o  del  suo  avente  causa, puo' essere
trasferita  soltanto  con  l'azienda  del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
  6.   La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non  pregiudica
l'esercizio,   anche   da   parte   del   licenziatario,  dell'azione
giudiziaria  circa  la  validita'  del  brevetto  o  l'estensione dei
diritti che ne derivano.
  7.  Nel  decreto  di  concessione della licenza vengono determinati
l'ambito  la  durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le
altre   condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la  concessione  in
relazione  allo  scopo  della  stessa,  la  misura  e le modalita' di
pagamento  del  compenso.  In  caso  di  opposizione,  la misura e le
modalita'   di  pagamento  del  compenso  sono  determinate  a  norma
dell'articolo 80.
  8.  Le  condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  essere  variate su richiesta di ognuna
delle   parti   interessate,  qualora  sussistano  validi  motivi  al
riguardo.
  9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.
  10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata
concessa  licenza  obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi
l'uso  del  brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle
stabilite  per  la  licenza  obbligatoria,  le condizioni stesse sono
estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
                              Art. 73.
                  Revoca della licenza obbligatoria
  1.  La  licenza  obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  qualora  non  risultino  adempiute  le
condizioni  stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora
il  titolare  della  licenza  non  abbia  provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita' prescritte.
  2.  La  licenza  obbligatoria  e' altresi' revocata con decreto del
Ministero  delle  attivita' produttive se e quando le circostanze che
hanno   determinato   la   concessione  cessino  di  esistere  ed  e'
improbabile  che  tornino  a  verificarsi  oppure su istanza concorde
delle parti.
  3.  La  revoca  puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da'
pronta   notizia   mediante   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta  giorni  dalla  data di ricevimento della raccomandata, puo'
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio
italiano   brevetti   e   marchi.   Si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
  4.  In  caso  di  revoca,  colui che aveva ottenuto la licenza puo'
attuare  l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.
                              Art. 74.
                         Invenzioni militari
  1.   Le   disposizioni   relative   alla   concessione  di  licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,
oppure  su  brevetto  dipendente,  non  si  applicano alle invenzioni
brevettate  appartenenti  all'amministrazione  militare  o  a  quelle
sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.
                              Art. 75.
             Decadenza per mancato pagamento dei diritti
  1.  Il  brevetto  per invenzione decade per mancato pagamento entro
sei   mesi  dalla  data  di  scadenza  del  diritto  annuale  dovuto,
subordinatamente  all'osservanza  delle disposizioni dei commi 2, 3 e
4.
  2.  Trascorso  il  mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi
altresi'  inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e'
ammesso  con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto
il  termine  utile  per  il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano
brevetti   e   marchi  notifica  all'interessato,  con  comunicazione
raccomandata,  che  non  risulta effettuato nel termine prescritto il
pagamento  del  diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo  trenta  giorni  dalla data di comunicazione anzidetta, da' atto
nel  registro  dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza  del  brevetto  per  mancato pagamento del diritto annuale,
pubblicando  poi  nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
  3.  Il  titolare  del  brevetto, ove provi di avere tempestivamente
effettuato  il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione
dei   ricorsi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del
Bollettino  ufficiale,  l'annullamento della anzidetta annotazione di
decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,
udita  la  parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le
loro  eventuali  osservazioni  scritte. Tanto della presentazione del
ricorso,  quanto  del  dispositivo  della sentenza, deve essere presa
nota  nel  registro  dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
  4.  Intervenuta  la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei
mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato
respinto,  il  brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque
dal  compimento  dell'ultimo  anno  per  il  quale  sia  stato pagato
utilmente il diritto.
                              Art. 76.
                              Nullita'
  1. Il brevetto e' nullo:
    a) se   l'invenzione   non   e'   brevettabile   ai  sensi  degli
articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
    b) se,  ai  sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta
in  modo  sufficientemente  chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla;
    c) se  l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale;
    d) se  il  titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle  facolta'  accordategli
dall'articolo 118.
  2.  Se  le  cause  di  nullita'  colpiscono  solo  parzialmente  il
brevetto,  la  relativa  sentenza  di  nullita' parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso.
  3.  Il  brevetto  nullo  puo'  produrre  gli  effetti di un diverso
brevetto  del  quale  contenga i requisiti di validita' e che sarebbe
stato  voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullita'.  La  domanda  di  conversione  puo' essere proposta in ogni
stato  e  grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per
la validita' dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto
nullo.  Il  titolare  del  brevetto  convertito,  entro  sei mesi dal
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  conversione,  presenta
domanda  di  correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata
la  corrispondenza  del  testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
  4.  Qualora  la  conversione comporti il prolungamento della durata
originaria  del  brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista
della   prossima  scadenza  avevano  compiuto  investimenti  seri  ed
effettivi  per  utilizzare  l'oggetto  del  brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo
di maggior durata.
  5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai
sensi  del  presente  articolo  ed,  altresi',  quando  la protezione
conferita dal brevetto e' stata estesa.
                              Art. 77.
                       Effetti della nullita'
  1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo,
ma non pregiudica:
    a) gli  atti  di esecuzione di sentenze di contraffazione passate
in giudicato gia' compiuti;
    b) i   contratti   aventi   ad   oggetto   l'invenzione  conclusi
anteriormente  al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  ha
dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze,
puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione
del contratto;
    c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a
titolo di equo premio, canone o prezzo.
                              Art. 78.
                              Rinuncia
  1.  Il  titolare  puo'  rinunciare  al  brevetto  con atto ricevuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei
brevetti.
  2.  Qualora  in  relazione  al  brevetto  siano  trascritti  atti o
sentenze  che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi
sul  brevetto  ovvero  domande  giudiziali  con  le  quali  si chiede
l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
                              Art. 79.
                             Limitazione
  1.  Il  brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla
quale  devono  unirsi  la  descrizione, le rivendicazioni e i disegni
modificati.
  2.  Ove  l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente  dovra'  provvedere  a versare nuovamente la tassa per la
pubblicazione  a  stampa  della descrizione e dei disegni, qualora si
fosse  gia'  provveduto  alla  stampa  del  brevetto  originariamente
concesso.
  3.  L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente
un  giudizio  di  nullita'  del brevetto e finche' non sia passata in
giudicato  la  relativa  sentenza.  Neppure  puo'  essere  accolta in
mancanza  del  consenso  dei  terzi  che  abbiano  trascritto  atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande
giudiziali  con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di
tali diritti.
  4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.
                               Art. 80
                         Licenza di diritto
  1. Il  richiedente  o  il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza  anche  del  mandatario  che  per-venga  all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi,  se  non  e'  trascritta licenza esclusiva, puo'
offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
  2.  Gli  effetti  della  licenza  decorrono  dalla notificazione al
titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il
compenso.
  3.  In  quest'ultimo  caso alla determinazione della misura e delle
modalita'   di   pagamento  del  compenso  provvede  un  collegio  di
arbitratori,  composto  di tre membri, nominati uno da ciascuno delle
parti  ed  il  terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal  presidente  della  commissione  dei  ricorsi.  Il collegio degli
arbitratori   deve   procedere   con   equo   apprezzamento.   Se  la
determinazione  e'  manifestamente  iniqua  od  erronea oppure se una
delle   parti   rifiuta   di  nominare  il  proprio  arbitratore,  la
determinazione e' fatta dal giudice.
  4.  Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti
nella  determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti
o  rivelati  fatti  che  fanno  apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia' fissato.
  5.  Il  richiedente  o  titolare  del brevetto che abbia offerto al
pubblico  licenza  sul  brevetto ha diritto alla riduzione alla meta'
dei diritti annuali.
  6.  La  riduzione di cui al comma e' concessa dall'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi.  La  dichiarazione di offerta viene annotata nel
registro  dei  brevetti,  pubblicata  nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finche' non e' revocata.
                              Art. 81.
     Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro
  1.  E'  consentito  a  soggetti  terzi  che  intendano produrre per
l'esportazione  principi  attivi coperti da certificati complementari
di  protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di  avviare  con  i  titolari  dei  certificati  suddetti,  presso il
Ministero  delle  attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di  licenze  volontarie  non  esclusive a titolo oneroso nel rispetto
della legislazione vigente in materia.
  2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione  verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei   quali  l'esportazione  del  principio  attivo  non  costituisce
contraffazione  del  relativo brevetto, in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
  3.  La  licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.
Sezione V
I modelli di utilita'
                              Art. 82.
                        Oggetto del brevetto
  1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i
nuovi  modelli  atti a conferire particolare efficacia o comodita' di
applicazione  o  di  impiego  a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili  od  oggetti  di  uso  in  genere,  quali  i  nuovi  modelli
consistenti     in     particolari    conformazioni,    disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
  2.  Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
  3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai
modelli  che  conseguono  pari utilita', purche' utilizzino lo stesso
concetto innovativo.
                               Art. 83
                    Il diritto alla brevettazione
  1.  Il  diritto  al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di
utilita' ed ai suoi aventi causa.
                              Art. 84.
                      Brevettazione alternativa
  1.   E'   consentito  a  chi  chiede  il  brevetto  per  invenzione
industriale,   ai   sensi   del   presente   codice,   di  presentare
contemporaneamente  domanda  di  brevetto per modello di utilita', da
valere  nel  caso  che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte.
  2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o
viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli  un  termine,  a modificare la domanda stessa, la quale
tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
  3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche
un'inverzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.
                              Art. 85.
               Durata ed effetti della brevettazzione
  1.  Il  brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data
di presentazione della domanda.
  2.  I  diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto
sono regolati conformemente all'articolo 53.
                              Art. 86.
                               Rinvio
  1.  Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei
modelli di utilita', in quanto applicabili.
  2.  In  particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita'
le  disposizioni  in  materia  di invenzioni dei dipendenti e licenze
obbligatorie.
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
                               Art. 87
                        Oggetto della tutela
  1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
    a) consistente  in  un  insieme  di  materiali  che comprende uno
strato di materiale semiconduttore;
    b) che   contiene   uno  o  piu'  strati  composti  di  materiale
conduttore,  isolante  o  semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
    c) destinato  a  svolgere,  esclusivamente  o  insieme  ad  altre
funzioni, una funzione elettronica.
  2.  La  topografia  di un prodotto a semiconduttori e' una serie di
disegni correlati, comunque fissati o codificati:
    a) rappresentanti  lo  schema tridimensionale degli strati di cui
si compone un prodotto a semiconduttori;
    b) nella  qual  serie  ciascuna  immagine riproduce in tutto o in
parte  una  superficie  del  prodotto  a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.
                              Art. 88.
                       Requisiti della tutela
  1.  Possono  costituire  oggetto di diritti esclusivi le topografie
risultanti  dallo  sforzo  intellettuale creativo del loro autore che
non  siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti
a semiconduttori.
  2.  Possono  costituire  oggetto  di  diritti  esclusivi  anche  le
topografie   risultanti  dalla  combinazione  di  elementi  comuni  o
familiari,  purche'  nell'insieme  soddisfino  ai requisiti di cui al
comma 1.
                              Art. 89.
                         Diritto alla tutela
  1.   I   diritti   esclusivi   sulle   topografie  dei  prodotti  a
semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilita' spettano
all'autore e ai suoi aventi causa.
  2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
  3.   Qualora   la   topografia   venga   creata  nell'esecuzione  o
nell'adempimento  di  un contratto diverso da un contratto di lavoro,
il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.
                              Art. 90.
                        Contenuto dei diritti
  1.   I   diritti   esclusivi   sulle   topografie  dei  prodotti  a
semiconduttori consistono nella facolta' di:
    a) riprodurre   in   qualsiasi   modo   o   forma,  totalmente  o
parzialmente, la topografia;
    b) sfruttare  commercialmente,  ovvero  detenere  o distribuire a
scopo  di  commercializzazione,  ovvero importare una topografia o un
prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
  2.   Lo  sfruttamento  commerciale  e'  costituito  dalla  vendita,
l'affitto,  il  leasing  o  qualsiasi  altro  metodo di distribuzione
commerciale o l'offerta per tali scopi.
                              Art. 91.
                  Limitazione dei diritti esclusivi
  1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori
non   si   estende   ai   concetti,  processi,  sistemi,  tecniche  o
informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
  2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle
riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo
di  insegnamento,  di analisi o di valutazione della topografia e dei
concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella
topografia stessa.
  3.  I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti
di  topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione
effettuata  in  conformita'  al  comma  2,  qualora  tali  topografie
rispondano ai requisiti di proteggibilita'.
                              Art. 92.
                            Registrazione
  1.  La  topografia  dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a
condizione che:
    a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la
topografia  sia  stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine
di  due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche' tale data
sia  precisata  in  apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo
sfruttamento  commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni
di   riservatezza  nel  quale  non  vi  sia  stata  alcuna  ulteriore
distribuzione  ai  terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia
non   avvenga   secondo   le   condizioni   di  riservatezza  imposte
dall'adozione   di  misure  ritenute  necessarie  alla  tutela  degli
interessi  essenziali  della sicurezza nazionale e che si riferiscono
alla  produzione  o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e materiale
bellico;
    b) al   momento   del  primo  sfruttamento  commerciale  o  della
richiesta  di  registrazione,  il  proprietario  della topografia sia
cittadino   o   persona  giuridica  italiana  o,  se  straniero,  sia
rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.
  2.  Il  diritto  di  richiedere la registrazione si estingue con il
decorso  di  quindici  anni  dalla  data  della  prima  fissazione  o
codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di
sfruttamento  commerciale  in  una  qualsiasi  parte del mondo per lo
stesso  periodo.  A  tali  effetti  per  sfruttamento  commerciale si
intende  quello  non  comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza  secondo  le  indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).
                              Art. 93.
                  Decorrenza e durata della tutela
  1.  I  diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima,
in ordine di tempo, delle date seguenti:
    a) alla  data del primo sfruttamento commerciale della topografia
in una qualsiasi parte del mondo;
    b) alla  data  in  cui  e' stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
  2.  I  diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni
dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
    a) la  fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la
prima  volta  sfruttata  commercialmente  in  una qualsiasi parte del
mondo;
    b) la  fine  dell'anno  civile  in  cui e' stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
  3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma
1, lettera a).
                              Art. 94.
                         Menzione di riserva
  1.  La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro
esterno possono recare una menzione costituita da:
    a) il segno T racchiuso da un cerchio;
    b) la  data  in  cui  per  la  prima volta la topografia e' stata
oggetto di sfruttamento commerciale;
    c) il  nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti
sulla topografia.
  2.  Tale  menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia,
ovvero   la  rivendicazione  della  titolarita'  sulla  topografia  o
l'intenzione  di  chiedere  la  registrazione entro il termine di due
anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
  3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la
domanda  di  registrazione  non sia stata presentata entro i due anni
dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia
stata rifiutata definitivamente.
                              Art. 95.
                           Contraffazione
  1.  Costituisce  atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio,
senza  il  consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per
interposta persona:
    a) la  riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della
topografia;
    b) la  fissazione  con  qualsiasi  mezzo  della  topografia in un
prodotto a semiconduttori;
    c) l'utilizzazione,  l'importazione  e  la  detenzione  a fini di
commercializzazione,  nonche'  la commercializzazione o distribuzione
del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
  2.  Non  costituiscono  atti  di  contraffazione l'importazione, la
distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori  contraffatti,  effettuati  senza sapere o senza avere
una  ragione  valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di
cui all'articolo 90.
  3.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 2 e' consentita la prosecuzione
dell'attivita'  intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e
delle  scorte  esistenti,  ma  il  titolare  dei diritti esclusivi ha
diritto  alla  corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento  in  cui  abbia  adeguatamente avvisato l'acquirente in buona
fede  che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza
di  accordo  tra  le  parti,  per la determinazione e le modalita' di
pagamento  dell'equo  corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato
si  applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza
di diritto.
                              Art. 96.
               Risarcimento del danno ed equo compenso
  1.  Chiunque,  dopo  la  registrazione  della  topografia o dopo la
diffida  di  colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al
risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
  2.  Se  gli  atti  di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento  commerciale  del prodotto a semiconduttori con menzione
di  riserva  e  la registrazione della topografia, il responsabile e'
tenuto  a  corrispondere  solo  un  equo  compenso  al titolare della
topografia registrata.
  3.  Se  gli  atti  indicati  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 1
dell'articolo  95  avvengono  dopo  il  primo  atto  di  sfruttamento
commerciale  di  un  prodotto  a  semiconduttori  senza  menzione  di
riserva,  il  titolare  della  topografia registrata ha diritto ad un
equo  compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere
una  licenza  ad  eque  condizioni  per  continuare  a  sfruttare  la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora  il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una
licenza   contrattuale,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui
alla  sezione  IV,  incluse quelle relative alla determinazione della
misura  e  delle  modalita'  di  pagamento  del  compenso  in caso di
opposizione.
  4.  Chi  ha  acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
senza  avere  una  ragione  valida  di  ritenere  che  il prodotto e'
tutelato  da  registrazione,  ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale  del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo  o  avere  avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori  e'  tutelato,  e'  dovuto  il  pagamento  di  un equo
compenso.  L'avente  causa  dell'acquirente  di cui al presente comma
conserva gli stessi diritti ed obblighi.
  5.  Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.
                              Art. 97.
                    Nullita' della registrazione
  1.  La  domanda  diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in
qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non
sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
    a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
    b) il  proprietario  della topografia non sia alcuno dei soggetti
indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
    c) non  sia  stata  chiesta  la  registrazione in Italia entro il
termine  previsto  all'articolo  92,  comma  1, lettera a) e, qualora
trattisi  di  topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato
nel  biennio  precedente  il  18 marzo 1989, la registrazione non sia
stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
    d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento
in apposita dichiarazione scritta;
    e) la   domanda   di   registrazione  non  presenta  i  requisiti
richiesti.
Sezione VII
Informazioni segrete
                              Art. 98.
                        Oggetto della tutela
  1.  Costituiscono  oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
    a) siano  segrete,  nel  senso  che  non siano nel loro insieme o
nella   precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro  elementi
generalmente  note  o  facilmente  accessibili  agli  esperti ed agli
operatori del settore;
    b) abbiano valore economico in quanto segrete;
    c) siano  sottoposte,  da  parte  delle  persone al cui legittimo
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
  2.  Costituiscono  altresi' oggetto di protezione i dati relativi a
prove   o  altri  dati  segreti,  la  cui  elaborazione  comporti  un
considerevole  impegno  ed  alla  cui  presentazione  sia subordinata
l'autorizzazione  dell'immissione  in  commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
                              Art. 99.
                               Tutela
  1.  Salva  la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  e'  vietato
rivelare  a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all'articolo 98.
Sezione VIII
Nuove varieta' vegetali
                              Art. 100.
                         Oggetto del diritto
  1.  Puo'  costituire  oggetto  del  diritto  su  una nuova varieta'
vegetale  un  insieme  vegetale  di  un taxon botanico del grado piu'
basso   conosciuto  che,  conformandosi  integralmente  o  meno  alle
condizioni  previste per il conferiniento del diritto di costitutore,
puo' essere:
    a) definito  in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
    b) distinto    da   ogni   altro   insieme   vegetale   in   base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
    c) considerato  come  un'entita  rispetto  alla  sua  idoneita' a
essere riprodotto in modo conforme.
                              Art. 101.
                             Costitutore
  1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
    a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una
varieta';
    b) la   persona   che  e'  il  datore  di  lavoro  della  persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
    c) l'avente  diritto  o  avente causa dai soggetti indicati nelle
lettere a) e b).
                              Art. 102.
                              Requisiti
  1.  Il  diritto  di  costitutore e' conferito quando la varieta' e'
nuova, distinta, omogenea e stabile.
                              Art. 103.
                               Novita'
  1.  La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda   di   costitutore,   il   materiale  di  riproduzione  o  di
moltiplicazione  vegetativa  o un prodotto di raccolta della varieta'
non  e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore
o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
    a) sul  territorio  italiano  da  oltre  un  anno  dalla  data di
deposito della domanda;
    b) in  qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti, da oltre sei anni.
                              Art. 104.
                             Distinzione
  1.  La  varieta'  si  reputa  distinta  quando  si contraddistingue
nettamente  da  ogni  altra  varieta' la cui esistenza, alla data del
deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.
  2.   In   particolare  un'altra  varieta'  si  reputa  notoriamente
conosciuta quando:
    a) per  essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda
per  il  conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un
registro  ufficiale,  purche'  detta  domanda  abbia  come effetto il
conferimento  del  diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro
ufficiale delle varieta';
    b) e' presente in collezioni pubbliche.
                              Art. 105.
                             Omogeneita'
  1.  La  varieta'  si  reputa  omogenea  quando  e' sufficientemente
uniforme  nei  suoi  caratteri  pertinenti  e rilevanti ai fini della
protezione,  con  riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle  particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla
sua moltiplicazione vegetativa.
                              Art. 106.
                             Stabilita'
  1.  La  varieta'  si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti  ai  fini  della  protezione rimangono invariati in seguito
alle  successive  riproduzioni  o  moltiplicazioni  o,  in caso di un
particolare  ciclo  di  riproduzione  o moltiplicazione, alla fine di
ogni ciclo.
                              Art. 107.
                Contenuto del diritto del costitutore
  1.  E'  richiesta  l'autorizzazione  del costitutore per i seguenti
atti  compiuti  in  relazione  al  materiale  di  riproduzione  o  di
moltiplicazione della varieta' protetta:
    a) produzione o riproduzione;
    b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
    c) offerta  in  vendita,  vendita  o  qualsiasi  altra  forma  di
commercializzazione;
    d) esportazione o importazione;
    e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
  2.  L'autorizzazione  del  costitutore  e'  richiesta  per gli atti
menzionati  al  comma  1  compiuti  in  relazione  al  prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione  non  autorizzata  di  materiali  di  riproduzione o di
moltiplicazione  della  varieta'  protetta, a meno che il costitutore
non  abbia  potuto  esercitare  ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
    a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta,
quando  questa  non  sia,  a  sua  volta, una varieta' essenzialmente
derivata;
    b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta conformemente al requisito della distinzione;
    c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta' protetta.
  4.  Ai  fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta'
e'  essenzialmente  derivata  da un'altra varieta', definita varieta'
iniziale, quando:
    a) deriva  prevalentemente  dalla  varieta'  iniziale  o  da  una
varieta'  che  a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta'
iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che
risultano  dal  genotipo  o  dalla  combinazione  dei  genotipi della
varieta' iniziale;
    b) si  distingue  nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per
quanto  concerne  le  differenze  generate dalla derivazione, risulta
conforme   alla  varieta'  iniziale  nell'espressione  dei  caratteri
essenziali  che  risultano  dal  genotipo  o  dalla  combinazione dei
genotipi della varieta' iniziale.
  5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra
l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante  somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
fra  piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
  6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e
la  concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione  da  parte  di  colui  che,  nel  periodo  suddetto, ha
compiuto  gli  atti  che,  una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.
                              Art. 108.
               Limitazioni del diritto del costitutore
  1.  Il  diritto  di  costitutore non si estende ad atti compiuti in
ambito  privato,  a  scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale;  ad  atti compiuti allo scopo di creare altre varieta',
nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107,
comma  3,  ad  atti  di  cui  allo  stesso articolo 107, commi 1 e 2,
compiuti rispetto a tali altre varieta'.
  2.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  107,  comma 1, chiunque
intende    procedere    alla    moltiplicazione,   in   vista   della
certificazione,  di  materiale  proveniente  da  varieta'  oggetto di
privativa  per  nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.
                              Art. 109.
                       Durata della protezione
  1.  Il  diritto  di costitutore, concesso a norma di questo codice,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi  e  le  viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua
concessione.
  2.  Gli  effetti  della  privativa  decorrono  dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al
pubblico.
  3.  Nei  confronti  delle  persone alle quali la domanda, corredata
degli   elementi   descrittivi,   e'  stata  notificata  a  cura  del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.
                              Art. 110.
                           Diritto morale
  1.  Il  diritto  di  essere considerato autore della nuova varieta'
vegetale  puo'  essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua
morte,  dal  coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro
mancanza  o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed  in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al
quarto grado incluso.
                              Art. 111.
                        Diritti patrimoniali
  1.   I  diritti  nascenti  dalla  costituzione  di  nuove  varieta'
vegetali,  tranne  il  diritto  di  esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
  2.  Qualora  la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di
un  rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo
64.
                              Art. 112.
                        Nullita' del diritto
  1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
    a) le  condizioni  fissate  dalle  norme  sulla  novita'  e sulla
distinzione  non  erano  effettivamente  soddisfatte  al  momento del
conferimento del diritto di costitutore;
    b) le  condizioni  fissate  dalle norme sulla omogeneita' e sulla
stabilita'  non  sono state effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento   del   diritto   di  costitutore,  ove  il  diritto  di
costitutore   e'   stato   conferito  essenzialmente  sulla  base  di
informazioni o documenti forniti dal costitutore;
    c) il  diritto  di costitutore e' stato conferito a chi non aveva
diritto   e   l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle  facolta'
accordategli dall'articolo 118.
                              Art. 113.
                        Decadenza del diritto
  1.  Il  diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni  relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu'
effettivamente soddisfatte.
  2.  Il  diritto  decade  inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'amministrazione competente:
    a) non   presenta,   entro   il   termine  di  trenta  giorni  le
informazioni,  i  documenti  o  il  materiale  ritenuti  necessari al
controllo del mantenimento della varieta';
    b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
    c) non  propone,  in  caso  di  cancellazione della denominazione
della  varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra
denominazione adeguata.
  3.  Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata  dall'Ufficio  italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
                              Art. 114.
                    Denominazione della varieta'
  1.   La  varieta'  deve  essere  designata  con  una  denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
  2.  La  denominazione  deve permettere di identificare la varieta'.
Essa  non  puo'  consistere  unicamente  di  cifre, a meno che non si
tratti  di  una  prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa
non  deve  essere  suscettibile  di  indurre  in  errore  o di creare
confusione   quanto  alle  sue  caratteristiche,  al  valore  o  alla
identita'  della  varieta'  o  alla  identita'  del  costitutore.  In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che
designi,  sul  territorio  di  uno  Stato  aderente all'Unione per la
protezione   delle  nuove  varieta'  vegetali  (UPOV),  una  varieta'
preesistente  della  stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno  che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione
non abbia assunto alcuna importanza particolare.
  3.   I   diritti   acquisiti   anteriormente   da  terzi  non  sono
pregiudicati.
  4.  La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in
uno  degli  Stati  aderenti  all'Unione per la protezione delle nuove
varieta' vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta'.
  5.  La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e' registrata.
  6.  La  denominazione  depositata e registrata, nonche' le relative
variazioni  sono  comunicate  alle  autorita'  competenti degli Stati
aderenti all'UPOV.
  7.  La  denominazione  registrata  deve  essere  utilizzata  per la
varieta'  anche  dopo  l'estinzione del diritto di costitutore, nella
misura  in  cui,  conformemente  alle disposizioni di cui al comma 3,
diritti   acquisiti   anteriormente   non   si   oppongano   a   tale
utilizzazione.
  8.  E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa,  un  nome commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione   varietale   risulti,   in   ogni   caso,   facilmente
riconoscibile.
                              Art. 115.
               Licenze obbligatorie ed espropriazione
  1.  Il  diritto  di  costitutore  puo'  formare  oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
  2.  Alle  licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano,
in  quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione,
le  norme  in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV,
incluse  quelle  relative  alla  determinazione  della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.
  3.  La  mancanza,  la  sospensione  o  la riduzione dell'attuazione
prevista  all'articolo  70 si verifica quando il titolare del diritto
di  costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu'
licenziatari,   non  pone  a  disposizione  degli  utilizzatori,  nel
territorio   dello   Stato,   il   materiale  di  propagazione  e  di
moltiplicazione  della  varieta' vegetale protetta in misura adeguata
alle esigenze dell'economia nazionale.
  4.  Con  le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi',
indipendentemente   dalla  attuazione  dell'oggetto  del  diritto  di
costitutore,  essere concesse in qualunque momento mediante pagamento
di  equo  compenso  al  titolare  del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie  speciali,  non  esclusive, per l'utilizzazione di nuove
varieta'  vegetali  protette  che  possono  servire all'alimentazione
umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione
di medicinali.
  5.  Le  licenze  previste  ai  commi  1,  2, 3 e 4 sono concesse su
conforme  parere  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
  6. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo
per   il   titolare   del  diritto  di  mettere  a  disposizione  del
licenziatario  il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
  7.  L'espropriazione  ha  luogo,  per  le  nuove varieta' vegetali,
sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
                              Art. 116.
                               Rinvio
  1.  Sono  applicabili  alle nuove varieta' vegetali le disposizioni
della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della
presente sezione.
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
                              Art. 117.
                      Validita' ed appartenenza
  1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio
delle  azioni  circa  la  validita'  e  l'appartenenza dei diritti di
proprieta' industriale.
                              Art. 118.
                              Rivendica
  1.  Chiunque  ne  abbia  diritto  ai sensi del presente codice puo'
presentare  una  domanda  di  registrazione  oppure  una  domanda  di
brevetto.
  2.  Qualora  con  sentenza  passata  in giudicato si accerti che il
diritto  alla  registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto
diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo
di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
    a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione,   rivestendo  a  tutti  gli  effetti  la  qualita'  di
richiedente;
    b) depositare   una   nuova   domanda   di   brevetto  oppure  di
registrazione  la  cui  decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di
essa  non  ecceda  quello  della  prima  domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale
cessa  comunque  di  avere effetti; depositare, nel caso del marchio,
una  nuova  domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in
cui  il  marchio  contenuto  in  essa  sia sostanzialmente identico a
quello  della  prima  domanda,  risale  alla  data  di  deposito o di
priorita'  della  domanda  iniziale, la quale cessa comunque di avere
effetti;
    c) ottenere il rigetto della domanda.
  3.  Se  il  brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'
stata  effettuata  a  nome  di  persona  diversa dall'avente diritto,
questi puo' in alternativa:
    a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure  dell'attestato  di  registrazione  a far data dal momento del
deposito;
    b) far  valere  la  nullita'  del  brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
  4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per
una   nuova  varieta'  vegetale,  oppure  dalla  pubblicazione  della
concessione  della  registrazione  della  topografia  dei  prodotti a
semiconduttori,  senza che l'avente diritto si sia valso di una delle
facolta'  di  cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque ne abbia interesse.
  5.  La  norma  del  comma  4  non  si applica alle registrazioni di
marchio e di disegni e modelli.
  6.  Salvo  l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di
nome  a  dominio  aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o
richiesta  in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata   oppure   a  lui  trasferita  da  parte  dell'autorita'  di
registrazione.
                              Art. 119.
                             Paternita'
  1.  L'Ufficio  italiano  brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della    designazione    dell'inventore   o   dell'autore,   ne'   la
legittimazione  del  richiedente,  fatte  salve le verifiche previste
dalla  legge  o  dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare
del  diritto  alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato
ad esercitarlo.
  2.  Una  designazione  incompleta od errata puo' essere rettificata
solanto  su  istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona  precedentemente  designata  e,  qualora  l'istanza  non  sia
presentata  dal  richiedente  o  dal  titolare  del  brevetto o della
registrazione,   anche   da   una   dichiarazione   di   consenso  di
quest'ultimo.
  3.  Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
sentenza  esecutiva  in  base alla quale il richiedente o il titolare
del  brevetto  o  della  registrazione  e'  tenuto  a designarlo come
inventore  o  come  autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.
                              Art. 120.
                     Giurisdizione e competenza
  1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorita'
giudiziaria  dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio
e  la  residenza  delle  parti.  Se  l'azione di nullita' e' proposta
quando  il  titolo  non  e'  stato  ancora concesso, la sentenza puo'
essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi
ha  provveduto  sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a
domande presentate in data anteriore.
  2.   Le   azioni   previste   al  comma  1  si  propongono  davanti
all'autorita'  giudiziaria  del  luogo  in  cui  il  convenuto  ha la
residenza  o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in
cui  il  convenuto  ha  la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando  il  convenuto  non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora  ne'  l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello
Stato   residenza,  domicilio  o  dimora  e'  competente  l'autorita'
giudiziaria di Roma.
  3.   L'indicazione  di  domicilio  effettuata  con  la  domanda  di
registrazione  o  di  brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione  di  domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorita'  giurisdizionali  ordinarie  o amministrative. Il domicilio
cosi'  eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione  da  annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
  4.  La  competenza  in materia di diritti di proprieta' industriale
appartiene  ai  tribunali  espressamente  indicati  a  tale scopo dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
  5.  Per  tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai
sensi  dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4.
  6.  Le  azioni  fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore  possono  essere  proposte  anche  dinanzi  all'autorita'
giudiziaria  dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione
i fatti sono stati commessi.
                              Art. 121.
                 Ripartizione dell'onere della prova
  1.  L'onere  di  provare  la  nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta'  industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo   il   disposto   dell'articolo   67   l'onere  di  provare  la
contraffazione  incombe  al  titolare.  La  prova della decadenza del
marchio  per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese
le presunzioni semplici.
  2.  Qualora  una  parte  abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato documenti, elementi o
informazioni  detenuti  dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che
il  giudice  ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti  implicati  nella  produzione e distribuzione dei prodotti o
dei  servizi  che  costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
  3.  Il  giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le  misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
  4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
  5.  Nella  materia  di cui al presente codice il consulente tecnico
d'ufficio  puo'  ricevere  i  documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice  anche  se  non  ancora  prodotti in causa, rendendoli noti a
tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.
                              Art. 122.
        Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza
  1.  Fatto  salvo  il  disposto dell'articolo 188, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo  di  proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi  abbia  interesse  e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga  all'articolo  70 del codice di procedura civile, l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio.
  2  L'azione  diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
marchio  per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso
del  marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di  proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche'  il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al  ritratto  oppure  perche'  la  registrazione del marchio e' stata
effettuata  a  nome  del  non  avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto  dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto.
  3.  L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
disegno  o  modello  per  la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo 43,  comma  1,  lettera  d)  ed  e),  oppure  perche' la
registrazione  e'  stata  effettuata  a  nome  del non avente diritto
oppure   perche'  il  disegno  o  modello  costituisce  utilizzazione
impropria  di  uno  degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione  di  Unione  di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale  -  testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge  28 aprile  1976,  n.  424,  o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano  un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
rispettivamente   esercitata   soltanto   dal  titolare  dei  diritti
anteriori  e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
  4.  L'azione  di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale  e'  esercitata  in  contraddittorio  di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
  5.  Le  sentenze  che  dichiarano  la nullita' o la decadenza di un
titolo  di  proprieta'  industriale sono annotate nel registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  6.  Una  copia  dell'atto  introduttivo  di ogni giudizio civile in
materia  di  diritti di proprieta' industriale deve essere comunicata
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi, a cura di chi promuove il
giudizio.
  7.   Ove  alla  comunicazione  anzidetta  non  si  sia  provveduto,
l'autorita'  giudiziaria,  in  qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
  8.  Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e
marchi  copia  di  ogni  sentenza in materia di diritti di proprieta'
industriale.
                              Art. 123.
                        Efficacia erga omnes
  1.  Le  decadenze  o  le  nullita'  anche  parziali di un titolo di
proprieta'  industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando
siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
                              Art. 124.
                           Sanzioni civili
  1.  Con  la  sentenza  che  accerta  la violazione di un diritto di
proprieta'   industriale  puo'  essere  disposta  l'inibitoria  della
fabbricazione,   del  commercio  e  dell'uso  di  quanto  costituisce
violazione del diritto.
  2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il  giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
  3.  Con  la  sentenza  che  accerta  la violazione di un diritto di
proprieta'  industriale  puo' essere ordinata la distruzione di tutte
le  cose  costituenti  la  violazione.  Non  puo'  essere ordinata la
distruzione  della  cosa  e  l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento   dei   danni,  se  la  distruzione  della  cosa  e'  di
pregiudizio  all'economia  nazionale.  Nel  caso  della violazione di
diritti  di  marchio,  la  distruzione  concerne  il  marchio ma puo'
comprendere  le  confezioni  e,  quando  l'autorita'  giudiziaria  lo
ritenga  opportuno,  anche  i  prodotti  o  i materiali inerenti alla
prestazione  dei  servizi,  se  cio' sia necessario per eliminare gli
effetti della violazione del diritto.
  4.  Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei diritti di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono  univocamente  a  produrli  o ad attuare il metodo o processo
tutelato  siano  assegnati  in  proprieta'  al  titolare  del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
  5.   E'   altresi'  in  facolta'  del  giudice,  su  richiesta  del
proprietario  degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma
4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del  titolo  di proprieta'
industriale  o  delle  particolari  circostanze del caso, ordinare il
sequestro,  a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del  titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che  gli  oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza  di  accordo  tra  le  parti,  verra'  stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
  6.  Delle  cose  costituenti  violazione  del diritto di proprieta'
industriale  non  si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'
puo'  esserne  interdetto  l'uso  quando appartengono a chi ne fa uso
personale o domestico.
  7.   Sulle   contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le  misure
menzionate  in  questo  articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame,  sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
                              Art. 125.
                       Risarcimento del danno
  1.  Il  risarcimento  dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni  degli  articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro  cessante  e'  valutato  dal  giudice anche tenendo conto degli
utili  realizzati  in  violazione  del  diritto  e  dei  compensi che
l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto  pagare  qualora  avesse
ottenuto licenza dal titolare del diritto.
  2.  La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne,
ad  istanza  di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
                              Art. 126.
                    Pubblicazione della sentenza
  1.  L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare
o  la  sentenza  che  accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale  sia  pubblicata  integralmente  o  in sunto o nella sola
parte  dispositiva,  tenuto  conto della gravita' dei fatti, in uno o
piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
                              Art. 127.
                  Sanzioni penali e amministrative
  1.  Salva  l'applicazione  degli articoli 473, 474 e 517 del codice
penale,  chiunque  fabbrica,  vende, espone, adopera industrialmente,
introduce   nello  Stato  oggetti  in  violazione  di  un  titolo  di
proprieta'  industriale  valido  ai  sensi  delle  norme del presente
codice,  e'  punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro.
  2.  Chiunque  appone,  su  un  oggetto,  parole  o  indicazioni non
corrispondenti  al  vero,  tendenti  a  far credere che l'oggetto sia
protetto  da  brevetto,  disegno  o modello oppure topografia o a far
credere  che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo,  chiunque  faccia  uso  di  un marchio registrato, dopo che la
relativa  registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima
il  marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
                              Art. 128.
                             Descrizione
  1.  Il  titolare  di  un  diritto industriale puo' chiedere che sia
disposta  la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale
diritto,  nonche'  dei  mezzi  adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entita'.
  2.  L'istanza  si  propone  con ricorso al Presidente della sezione
specializzata  del tribunale competente per il giudizio di merito, ai
sensi dell'articolo 120.
  3.  Il  Presidente  della  sezione  specializzata fissa con decreto
l'udienza  di  comparizione e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del decreto.
  4.  Lo  stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre,
sommarie  informazioni,  provvede con ordinanza non impugnabile e, se
dispone  la  descrizione, indica le misure necessarie da adottare per
garantire   la   tutela  delle  informazioni  riservate  e  autorizza
l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando   la  convocazione  della  controparte  potrebbe  pregiudicare
l'attuazione  del  provvedimento,  provvede sull'istanza con decreto,
motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
  5.  L'ordinanza  di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima  dell'inizio  della  causa  di  merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di
merito.
  6.  Il  provvedimento  perde  di  efficacia  se non e' eseguito nel
termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
  7.  Si  applica  anche  alla  descrizione il disposto dell'articolo
669-undicies del codice di procedura civile.
                              Art. 129.
                              Sequestro
  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale puo'
chiedere  il  sequestro  di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei  medesimi  e  degli  elementi  di prova concernenti la denunciata
violazione.  Sono  adottate  in  quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
  2.  Il  procedimento  di  sequestro e' disciplinato dalle norme del
codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
  3.  Salve  le  esigenze  della  giustizia penale non possono essere
sequestrati,  ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la  violazione  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale, finche'
figurino  nel  recinto  di  un esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta,  tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.
                              Art. 130.
                         Disposizioni comuni
  1.  La  descrizione  e  il  sequestro  vengono  eseguiti a mezzo di
ufficiale  giudiziario,  con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti  ed  anche  con  l'impiego  di  mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
  2.  Gli  interessati  possono  essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
  3.  Decorso  il  termine  dell'articolo 675 del codice di procedura
civile,  possono  essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro  gia'  iniziate,  ma  non  possono  esserne  iniziate altre
fondate  sullo  stesso  provvedimento.  Resta  salva  la  facolta' di
chiedere   al   giudice   di   disporre  ulteriori  provvedimenti  di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
  4.  La  descrizione  e  il  sequestro  possono  concernere  oggetti
appartenenti  a  soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'
si  tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi
in  commercio  dalla  parte  nei  cui  confronti siano stati emessi i
suddetti  provvedimenti  e  purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
  5.  Il  verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il  ricorso  ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
                              Art. 131.
                             Inibitoria
  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale puo'
chiedere  che  sia  disposta  l'inibitoria  della  fabbricazione, del
commercio  e  dell'uso  di quanto costituisce violazione del diritto,
secondo  le  norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i
procedimenti cautelari.
  2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il  giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
                              Art. 132.
                Anticipazione della tutela cautelare
  1.  I  provvedimenti  di  cui  agli articoli 128, 129 e 131 possono
essere  concessi  anche in corso di brevettazione o di registrazione,
purche'  la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
                              Art. 133.
                 Tutela cautelare dei nomi a dominio
  1.  L'Autorita'  giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre
all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente
registrato,  anche  il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo,
se  ritenuto  opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte
del beneficiario del provvedimento.
                              Art. 134.
                         Norme di procedura
  1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e  di  concorrenza  sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti
di  proprieta'  industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio  di  diritti  di  proprieta' industriale ai sensi della
legge  10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
UE,  la  cui  cognizione  e' del giudice ordinario, ed in generale in
materie  di  competenza  delle  sezioni  specializzate quivi comprese
quelle  che  presentano  ragioni  di  connessione  anche impropria si
applicano  le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo
III  del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non
disciplinato  dalle  norme suddette, si applicano le disposizioni del
codice  di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso
l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5.
  2.  Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le
norme  degli  articoli 35  e  36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5.
  3.  Tutte  le  controversie  nelle materie di cui al comma 1, quivi
comprese   quelle   disciplinate  dagli  articoli 64  e  65  e  dagli
articoli 98  e  99,  sono  devolute  alla  cognizione  delle  sezioni
specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002,
n.  273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza
delle  sezioni  specializzate  anche  le  controversie  in materia di
indennita'  di  espropriazione dei diritti di proprieta' industriale,
di cui conosce il giudice ordinario.
                              Art. 135.
                       Commissione dei ricorsi
  1.  Contro  i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che  respingono  totalmente  o parzialmente una domanda o istanza che
rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di
un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e' ammesso
ricorso  entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento  della  comunicazione  del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.
  2.  La  Commissione  dei  ricorsi,  istituita  con regio decreto 29
giugno  1939,  n.  1127,  e' composta di un presidente, un presidente
aggiunto  e  di  otto  membri  scelti  fra  i magistrati di grado non
inferiore  a  quello  di  consigliere d'appello, sentito il Consiglio
superiore   della   magistratura,  o  tra  i  professori  di  materie
giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
  3.  La  Commissione  si  articola  in  due  sezioni, presiedute dal
presidente  e  dal  preidente  aggiunto. Il presidente, il presidente
aggiunto  ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  durano  in  carica due anni.
L'incarico e' rinnovabile.
  4.  Alla  Commissione  di  cui  al comma 2 possono essere aggregati
tecnici  scelti  dal  presidente tra i professori delle universita' e
degli   istituti   superiori   e   tra  i  consulenti  in  proprieta'
industriale,  iscritti  all'Ordine  aventi  una comprovata esperienza
come  consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
  5.  La  scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici,  puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia
su  funzionari  a  riposo,  ferme le categorie di funzionari entro le
quali la scelta deve essere effettuata.
  6.  La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti  sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione,  o  con  decreto  a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e  marchi  ed  il  trattamento  economico  e'  quello stabilito dalla
vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
  7.  La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle   attivita'   produttive   nella   materia   della   proprieta'
industriale.   Tale   funzione  viene  esercitata  su  richiesta  del
Ministero  delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in
sede  consultiva  non  sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
  8.  I  compensi  per  i  componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,
sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
                              Art. 136.
             Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
  1.  Il  ricorso  deve  essere notificato tanto all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  quanto  ai  controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente  si  riferisce  entro  il  termine di sessanta giorni da
quello  in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia  avuto  conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione  individuale,  dal giorno in cui sia scaduto il termine
della  pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o  di  regolamento,  salvo  l'obbligo  di  integrare con le ulteriori
notifiche  agli  altri  controinteressati,  che  siano ordinate dalla
Commissione  dei  ricorsi.  Il  ricorso,  con la prova delle avvenute
notifiche,  con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del
ricorrente  e  con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi
in  giudizio,  deve  essere  depositato,  entro  il termine di trenta
giorni    dall'ultima    notifica,   presso   gli   uffici   di   cui
all'articolo 147  o  inviato  direttamente, per raccomandata postale,
alla  segreteria  della  Commissione  dei  ricorsi,  presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
  2.  Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  3.  All'originale  del  ricorso  devono essere unite tante copie in
carta  libera  quanti  sono  i  componenti  della  Commissione  e  le
controparti,  salva,  tuttavia,  la  facolta'  del  Presidente  della
Commissione  di  richiedere  agli  interessati  un numero maggiore di
copie.
  4.  La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della  documentazione  a  sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  entro  trenta giorni dalla
scadenza  del  termine  cli  deposito  del  ricorso,  deve  produrre,
mediante  inserimento  in  apposito fascicolo tenuto dalla segreteria
della  Commissione,  l'eventuale  provvedimento impugnato nonche' gli
atti  ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
  5.  Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione
competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni
di  natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,
scelti tra i tecnici aggregati.
  6.  Il  Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,
non  superiori  in  ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione
delle  memorie  e  delle repliche delle controparti e per il deposito
dei relativi documenti.
  7.  Scaduti  i  termini  di  cui  al  comma  6, la Commissione puo'
disporre  i  mezzi  istruttori  che  ritiene opportuni, stabilendo le
modalita'  della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato,  durante  il  corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti
per   eventuali   chiarimenti.  Ove  i  mezzi  istruttori  non  siano
necessari,  o,  comunque,  dopo l'espletamento di essi, il Presidente
fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
  8.  Le  sezioni  della  Commissione,  quando  decidono sui ricorsi,
giudicano  con  l'intervento  di un Presidente e di due membri aventi
voto deliberativo.
  9.  La  Commissione  ha  facolta'  di chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
  10.  Il  ricorrente,  o  il suo mandatario se vi sia, che ne faccia
domanda  in  tempo  utile  e  comunque  almeno due giorni prima della
discussione  ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue
ragioni.  Il  ricorrente  puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi  assistere  da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio puo'
costituirsi  in  giudizio  come  Amministrazione  resistente  con  un
proprio  funzionario.  Aperta  la  seduta,  il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le
loro  ragioni  e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione,
il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario
dello  stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le
notizie ed i documenti richiesti.
  11.  Ogni  interessato,  prima della chiusura della discussione del
ricorso,  puo'  presentare  alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante   la   discussione,  emergono  fatti  nuovi  influenti  sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
  12.   La  Commissione  ha  sempre  facolta'  di  disporre  i  mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,
di   ordinare   il   differimento  della  decisione,  o  anche  della
discussione, ad altra seduta.
  13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
  14.   La  Commissione  dei  ricorsi,  ove  ritenga  irricevibile  o
inammissibile  il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che
il  ricorso  e'  infondato,  lo  rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.
  15.   Il  relatore,  od  un  altro  membro  della  Commissione,  e'
incaricato   di   redigere  la  sentenza  esponendo  i  motivi  della
decisione.
  16.  La  sentenza  e'  notificata, per raccomandata postale, a cura
della   segreteria  della  Commissione,  all'interessato  od  al  suo
mandatario,  se  nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,
nella  sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre  che  le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto
bollettino  quando  riguardino  questioni  di  massima  e  quando  la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
  17.   Se   il   ricorrente,   allegando  un  pregiudizio  grave  ed
irreparabile  derivante  dall'esecuzione  dell'atto impugnato, ovvero
dal  comportamento  inerte  dell'Ufficio  italiano brevetti e marchi,
durante  il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari  che appaiono, secondo le
circostanze,  piu'  idonee  ad  assicurare interinalmente gli effetti
della  decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione  della  domanda  cautelare, in caso di estrema gravita' e
urgenza,  tale  da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della  Camera  di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere  al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui   il   ricorso   e'   assegnato,  di  disporre  misure  cautelari
provvisorie.  Il  Presidente  provvede con decreto motivato, anche in
assenza   di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima  Camera  di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda
cautelare,  la  Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite  sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
  18.  La  domanda  di  revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse  e  la  riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
  19.   Nel   caso   in  cui  l'amministrazione  non  abbia  prestato
ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia adempiuto
solo  parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le
opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i  poteri  inerenti  al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27,  primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054,    e   successive   modificazioni,   e   dispone   l'esecuzione
dell'ordinanza  cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.
                              Art. 137.
 Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
  1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
  2.  All'esecuzione  si  applicano  le norme stabilite dal codice di
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
  3.  Il  pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue
con  atto  notificato  al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
    a) la  dichiarazione  di  pignoramento  del  titolo di proprieta'
industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
    b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
    c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
    d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
    e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
  4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi
del  sequestratario  giudiziale del titolo di proprieta' industriale,
anche  per  quanto  riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati
dopo  la  data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso
del  diritto  di  proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
  5.  Si  osservano,  nei  riguardi  della notificazione dell'atto di
pignoramento,  le  norme contenute nel codice di procedura civile per
la  notificazione  delle  citazioni.  Se  colui  al  quale  l'atto di
pignoramento  deve  essere notificato non abbia domicilio o residenza
nello  Stato,  ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione
e'   eseguita   presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi.  In
quest'ultimo  caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio
ed inserita nel Bollettino ufficiale.
  6.  L'atto  di  pignoramento  del diritto di proprieta' industriale
deve  essere  trascritto,  a  pena  di inefficacia, entro otto giorni
dalla  notifica.  Avvenuta  la trascrizione dell'atto di pignoramento
del  diritto  di  proprieta'  industriale,  e finche' il pignoramento
stesso  spiega  effetto,  i  pignoramenti  successivamente trascritti
valgono   come  opposizione  sul  prezzo  di  vendita,  quando  siano
notificati al creditore procedente.
  7.   La  vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti  di  proprieta'
industriale   pignorati   sono  fatte  con  le  corrispondenti  norme
stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve
le disposizioni particolari del presente codice.
  8.  La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi
se  non  siano  trascorsi  almeno  trenta giorni dal pignoramento. Un
termine  di  venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto
di  fissazione  del  giorno  della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti di proprieta' industriale,
dispone  le  forme  speciali  che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo  altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche
in  deroga  alle  norme  del  codice di procedura civile. All'uopo il
giudice  puo'  stabilire  che l'annunzio sia affisso nei locali della
Camera  di  commercio  ed  in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi   e  pubblicato  nel  Bollettino  dei  diritti  di  proprieta'
industriale.
  9.  Il  verbale  di  aggiudicazione  deve contenere gli estremi del
diritto  di  proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi
titoli.
  10.  Il  creditore  istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di
proprieta'  industriale,  deve  notificare  almeno dieci giorni prima
della  vendita,  ai  creditori  titolari  dei  diritti  di  garanzia,
trascritti,  l'atto  di  pignoramento  e il decreto di fissazione del
giorno  della  vendita.  Questi  ultimi  creditori devono depositare,
nella  cancelleria  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni  dalla  vendita.  Chiunque  vi  abbia interesse puo' esaminare
dette domande e i documenti.
  11.  Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8,
il  giudice,  su  istanza  di  una delle parti, fissa l'udienza nella
quale  proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo
ricavato   dalla  vendita  e  dagli  eventuali  frutti.  Il  giudice,
nell'udienza,  accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove  le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato
dei  frutti,  procede  alla  graduazione  fra  i  creditori  ed  alla
destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme  stabilite  nel  codice  di  procedura  civile per l'esecuzione
mobiliare.  I  crediti  con mora, eventuali o condizionati, diventano
esigibili secondo le norme del codice civile.
  12.  L'aggiudicatario  del  diritto  di  proprieta'  industriale ha
diritto  di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti
di  garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  copia del verbale di aggiudicazione e
attestato  del  cancelliere  dell'avvenuto  versamento  del prezzo di
aggiudicazione,   osservate  le  norme  per  la  cancellazione  delle
trascrizioni.
  13.  I  diritti  di  proprieta'  industriale, ancorche' in corso di
concessione  o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla  procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia
di  esecuzione  forzata  stabilite  dal presente articolo ed altresi'
quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
  14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro
dei   diritti   di   proprieta'  industriale  si  propongono  davanti
all'autorita'    giudiziaria   dello   Stato   competente   a   norma
dell'articolo 120.
                              Art. 138.
                            Trascrizione
  1.  Debbono  essere  resi  pubblici  mediante  trascrizione  presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
    a) gli   atti   fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
trasferiscono  in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'
industriale;
    b) gli   atti   fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
costituiscono,  modificano  o trasferiscono diritti personali o reali
di  godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
    c) gli  atti  di  divisione,  di  societa',  di  transazione,  di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
    d) il verbale di pignoramento;
    e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
    f) il  verbale  di sospensione della vendita di parte dei diritti
di   proprieta'   industriale  pignorati  per  essere  restituiti  al
debitore, a norma del codice di procedura civile;
    g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
    h) le  sentenze  che  dichiarano  l'esistenza degli atti indicati
nelle  lettere  a),  b)  e  c),  quando  tali  atti  non  siano stati
precedentemente  trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',
l'annullamento,  la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto  trascritto  devono essere annotate in margine alla trascrizione
dell'atto  al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte
le  domande  giudiziali  dirette  ad  ottenere  le sentenze di cui al
presente  articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della
sentenza   risalgono  alla  data  della  trascrizione  della  domanda
giudiziale;
    i) i  testamenti  e  gli  atti che provano l'avvenuta successione
legittima e le sentenze relative;
    l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di  proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
    m) le  sentenze  che  dispongono  la  conversione  di  titoli  di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
    n) le  domande  giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al  presente  articolo.  In  tal  caso gli effetti della trascrizione
della  sentenza  risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
  2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
  3.  Per  ottenere  la  trascrizione, il richiedente deve presentare
apposita  nota  di  trascrizione,  sotto  forma di domanda, allegando
copia  autentica  dell'atto  pubblico  ovvero  l'originale o la copia
autentica  della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 195.
  4.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'
formale  degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
  5.  L'ordine  delle  trascrizioni  e'  determinato  dall'ordine  di
presentazione delle domande.
  6.  Le  omissioni  o  le  inesattezze  che  non inducano incertezza
assoluta  sull'atto  che  si  intende  trascrivere  o  sul  titolo di
proprieta'  industriale  a  cui  l'atto  si  riferisce non comportano
l'invalidita' della trascrizione.
                              Art. 139.
                     Effetti della trascrizione
  1.  Gli  atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze  indicati  alle  lettere  d),  i)  ed  l) dell'articolo 138,
finche'  non  siano  trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi
che  a  qualunque  titolo  hanno  acquistato  e legalmente conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale.
  2.  Nel  conflitto  di  piu'  acquirenti  dello  stesso  diritto di
proprieta'  industriale  dal  medesimo  titolare, e' preferito chi ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
  3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia,  sospende  gli  effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti  e  delle  sentenze  anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni
vengono  meno  dopo  la  trascrizione  del verbale di aggiudicazione,
purche'  avvenga  entro  tre  mesi  dalla  data  della aggiudicazione
stessa.
  4.  I  testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti.
  5.  Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto  europeo,  a  condizione  che  siano  stati  trascritti  nel
Registro italiano dei brevetti europei.
                              Art. 140.
                         Diritti di garanzia
  1.  I  diritti  di  garanzia  sui  titoli di proprieta' industriale
devono essere costituiti per crediti di denaro.
  2.   Nel  concorso  di  piu'  diritti  di  garanzia,  il  grado  e'
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
  3.  La  cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e'
eseguita  in  seguito  alla  produzione  dell'atto  di  consenso  del
creditore   con   sottoscrizione   autenticata   ovvero   quando   la
cancellazione  sia  ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero
in  seguito  al  soddisfacimento  dei diritti assistiti da garanzia a
seguito di esecuzione forzata.
  4.  Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per
la trascrizione.
                              Art. 141.
                           Espropriazione
  1.  Con  esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'
industriale,  ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione,
possono  essere  espropriati  dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
  2.  L'espropriazione  puo'  essere limitata al diritto di uso per i
bisogni  dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze
obbligatorie in quanto compatibili.
  3.   Con   l'espropriazione   anzidetta,   quando   sia  effettuata
nell'interesse  della  difesa militare del Paese e riguardi titoli di
proprieta'   industriale   di   titolari   italiani,   e'  trasferito
all'amministrazione  espropriante anche il diritto di chiedere titoli
di proprieta' industriale all'estero.
                              Art. 142.
                      Decreto di espropriazione
  1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro competente, di concerto con i
Ministri  delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentito  il  Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la
difesa  militare  del  Paese  o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.
  2.   Il  decreto  di  espropriazione  nell'interesse  della  difesa
militare   del   Paese,  quando  viene  emanato  prima  della  stampa
dell'attestato  di  brevettazione  o di registrazione, puo' contenere
l'obbligo  e  stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo
di proprieta' industriale.
  3.  La  violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262
del codice penale.
  4.  Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante
al  titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla
base  del  valore  di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione
dei ricorsi.
  5.  Contro  i  decreti  di  espropriazione  per  causa  di pubblica
utilita'  e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente   per  territorio  il  quale  provvede  con  giurisdizione
esclusiva  e  con  applicazione del rito speciale di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
                              Art. 143.
                    Indennita' di espropriazione
  1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita'
fissata  ai  sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il
titolare  e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata
da un collegio di arbitratori.
  2.  All'inventore  o all'autore, il quale provi di avere perduto il
diritto  di  priorita'  all'estero  per  il  ritardo  della decisione
negativa  del  Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un
equo  indennizzo,  osservate  le  norme  relative  all'indennita'  di
espropriazione.
  3.  I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro
dei  titoli  di  proprieta'  industriale a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Sezione II
Misure contro la pirateria
                              Art. 144.
                          Atti di pirateria
  1.  Agli  effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti  di  pirateria  le  contraffazioni  e  le  usurpazioni di altrui
diritti  di  proprieta'  industriale,  realizzate dolosamente in modo
sistematico.
                              Art. 145.
               Comitato Nazionale Anti contraffazione
  1.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito il
Comitato  Nazionale  Anticontraffazione  con funzioni di monitoraggio
dei  fenomeni  in  materia  di  violazione  dei diritti di proprieta'
industriale,  nonche'  di  proprieta'  intellettuale limitatamente ai
disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
  2.  Le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di
cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli   affari   esteri,   delle   politiche  agricole  e  forestali,
dell'interno,  della giustizia e per i beni e le attivita' culturali,
in  modo  da  garantire  la rappresentanza degli interessi pubblici e
privati.
  3.  Il  funzionamento  del  Comitato di cui al comma 1 non comporta
oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 146.
                   Interventi contro la pirateria
  1.   Qualora   ne  abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  segnala  alla  Procura  della  Repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
  2.  Fatta  salva  la  repressione  dei reati e l'applicazione della
normativa  nazionale  e comunitaria vigente in materia, di competenza
dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il  tramite  del  Prefetto  della  provincia interessata e i sindaci,
limitatamente   al   territorio   comunale,  possono  disporre  anche
d'ufficio,  il  sequestro  amministrativo della merce contraffatta e,
decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di
cui  al  comma  3,  procedere  alla  sua  distruzione,  a  spese  del
contravventore.  E'  fatta salva la facolta' di conservare i campioni
da utilizzare a fini giudiziari.
  3.  Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
sezione  specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'
compiuto  l'atto  di  pirateria,  su  richiesta  dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
  4.  L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al
comma  2  e'  proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge  24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni. Il
termine  per  ricorrere  decorre  dalla  data  di  notificazione  del
provvedimento  o  da  quella  della  sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E
RELATIVE PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
                              Art. 147.
               Deposito delle domande e delle istanze
  1.  Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi
notificati  menzionati  nel  presente  codice sono depositati, presso
l'Ufficio  italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio,
industria   e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o  enti  pubblici
determinati  con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Con
decreto  dello  stesso  Ministro  sono  determinate  le  modalita' di
deposito,  quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici o enti anzidetti, all'atto del
ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro
i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e
marchi,  delle  forme  indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
  2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad
adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto
d'ufficio.
  3.  Non  possono,  ne'  direttamente,  ne'  per interposta persona,
chiedere  brevetti  per  invenzioni industriali o divenire cessionari
gli  impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
dopo  due  anni  da  quando  abbiano  cessato  di appartenere al loro
ufficio.
                              Art. 148.
             Ricevibilita' ed integrazione delle domande
  1.  Le  domande  di brevetto e di registrazione di cui all'articolo
147,   comma  1,  non  sono  ricevibili  se  il  richiedente  non  e'
identificabile  o  non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche
quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco
dei  prodotti  ovvero  dei  servizi.  L'irricevitilita', salvo quanto
stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
  2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare
le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di
pagamento  tardivo,  entro  il  termine  di due mesi dalla data della
comunicazione se constata che:
    a) alla  domanda  di invenzioni industriali e modelli di utilita'
non  e'  allegato  un  documento  che  possa essere assimilato ad una
descrizione  ovvero  manchi  parte  della descrizione o un disegno in
essa  richiamato  ovvero  la  domanda contiene, in sostituzione della
descrizione,  il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti  il  numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto
il deposito ed i dati identificativi del richiedente;
    b) alla  domanda  di  varieta' vegetale non e' allegato almeno un
esemplare  della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie
in essa richiamate;
    c) alla   domanda  di  modelli  e  disegni  non  e'  allegata  la
riproduzione grafica o fotografica;
    d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne
consenta l'identificazione;
    e) non  sono  consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei
diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.
  3.  Se  il  richiedente  ottempera all'invito dell'ufficio entro il
termine  di  cui  al  comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa
integrazione,  l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere
a  tutti  gli  effetti,  quella  di  ricevimento  della  integrazione
richiesta  e  ne  da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non  ottempera  all'invito  dell'ufficio  entro  il termine di cui al
comma  2,  salvo  il  caso  in  cui,  entro tale termine, abbia fatto
espressa  rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di
cui  al  comma  2,  lettera  a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita'
della domanda ai sensi del comma 1.
  4.  Se  il  richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di
cui  al  comma  2,  l'Ufficio  riconosce  quale data del deposito, da
valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e
ne da' comunicazione al richiedente.
  5.  Tutte  le  domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo
147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
Degli  atti  in  lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la
traduzione  in  lingua  italiana.  Se la descrizione e' presentata in
lingua  diversa  da quella italiana, la traduzione in lingua italiana
deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
                              Art. 149.
             Deposito delle domande di brevetto europeo
  1.  Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso
l'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
  2.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai
fini  dell'applicazione  di tali disposizioni, la domanda deve essere
corredata  da  una  copia  delle  descrizioni  e delle rivendicazioni
redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi informa immediatamente
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
                              Art. 150.
           Trasmissione della domanda di brevetto europeo
  1.  Le  domande  di  brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del
servizio   militare   brevetti   del   Ministero   della  difesa,  e'
manifestamente  non  suscettibile  di essere vincolato al segreto per
motivi  di  difesa  militare,  sono  trasmesse,  a  cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu'
breve  termine  possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data
del loro deposito.
  2.  Nel  caso  in cui le domande di brevetto europeo si considerano
ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul
brevetto  europeo,  il  richiedente,  entro  tre  mesi  dalla data di
ricezione   della   comunicazione,   ha   facolta'   di  chiedere  la
trasformazione  della  domanda  in  domanda  di brevetto italiano per
invenzione industriale.
  3.   Fatte  salve  le  disposizioni  a  tutela  del  segreto  sulle
invenzioni  interessanti  la  difesa  militare  del  Paese, l'Ufficio
italiano  brevetti  e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti
mesi  dalla  data  di  deposito o di priorita', trasmette copia della
richiesta  di  trasformazione  di  cui al comma 2 ai servizi centrali
degli  altri  Stati  indicati nella richiesta medesima, allegando una
copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
                              Art. 151.
                Deposito della domanda internazionale
  1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il
domicilio   o  la  sede  in  Italia  possono  depositare  le  domande
internazionali  per  la  protezione delle invenzioni presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio
ricevente  ai  sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in
materia   di  brevetti  del  19 giugno  1970,  ratificato  con  legge
26 maggio 1978, n. 260.
  2.  La  domanda  puo'  essere  presentata presso l'Ufficio italiano
brevetti   e  marchi  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di
attuazione;  la  data  di  deposito della domanda viene determinata a
norma  dell'articolo  11  del  Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.
  3.  La  domanda  internazionale puo' essere depositata anche presso
l'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  nella  sua  qualita'  di  ufficio
ricevente,  ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto
europeo  del  5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260,    e   presso   l'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
intellettuale  di  Ginevra  quale  ufficio  ricevente,  osservate  le
disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.
                              Art. 152.
               Requisiti della domanda internazionale
  1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
del  Trattato  di  cooperazione  in materia di brevetti del 19 giugno
1970,  ratificato  con  legge  26 maggio  1978,  n.  260,  e  del suo
regolamento di esecuzione.
  2.  Ai  soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2,
la  domanda  deve  essere  corredata da una copia della descrizione e
delle  rivendicazioni  in  lingua  italiana,  nonche' degli eventuali
disegni.
  3.  La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad
eccezione  di  quelli  comprovanti  il  pagamento delle tasse, devono
essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono
approntate  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  a  spese del
richiedente.
                              Art. 153.
               Segretezza della domanda internazionale
  1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  salvo  consenso  del
richiedente,  rende  accessibile al pubblico la domanda solo dopo che
abbia  avuto  luogo  la  pubblicazione internazionale o sia pervenuta
all'ufficio  designato  la  comunicazione  di cui all'articolo 20 del
Trattato  di  cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato  con  legge  26 maggio  1978,  n.  260,  o la copia di cui
all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi
dalla data di priorita'.
  2.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di
essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente,
il  titolo  dell'invenzione,  la  data del deposito e il numero della
domanda internazionale.
                              Art. 154.
              Trasmissione della domanda internazionale
  1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  trasmette all'Ufficio
internazionale  e  all'amministrazione  che  viene  incaricata  della
ricerca  la  domanda  internazionale  entro  i termini previsti dalle
regole  22  e  23  del  regolamento  di  esecuzione  del  Trattato di
cooperazione in materia di brevetti.
  2.  Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per
la    trasmissione    dell'esemplare    originale    della    domanda
internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal
Ministero   della  difesa  l'imposizione  del  vincolo  del  segreto,
l'Ufficio  ne  da'  comunicazione  al  richiedente,  diffidandolo  ad
osservare l'obbligo del segreto.
  3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma
2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale
in  una  domanda  nazionale  che  assume  la  stessa  data  di quella
internazionale;  se la trasformazione non viene richiesta, la domanda
si intende ritirata.
                              Art. 155.
       Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
  1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il
domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare
le  domande  internazionali  per  la protezione dei disegni o modelli
direttamente  prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1,
dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni
o  modelli  industriali  del 6 novembre 1925, e successive revisioni,
ratificato  con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato:
Accordo.
  2.  La  domanda  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi puo'
anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
  3.  La  data  di  deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,
comma 2, dell'Accordo.
  4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle
istruzioni  amministrative  emanate  dall'Ufficio  internazionale, ed
essere  redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.
                              Art. 156.
                 Domanda di registrazione di marchio
  1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
    a) l'identificazione  del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
    b) la  eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data
da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento
di  conversione  di precedente domanda comunitaria o di registrazione
internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid
per  la  registrazione  internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
    c) la riproduzione del marchio;
    d) l'elenco  dei  prodotti  o  dei  servizi  che  il  marchio  e'
destinato  a  contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della
classificazione  di  cui  all'Accordo  di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge
27 aprile 1982, n. 243.
  2.  Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
                              Art. 157.
           Domanda di registrazione di marchio collettivo
  1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi
oltre  ai documenti di cui all'articolo 156, comma 1, anche copia dei
regolamenti di cui all'articolo 11.
                              Art. 158.
         Divisione della domanda di registrazione di marchio
  1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
  2.  Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti
e   marchi  invitera'  l'interessato,  assegnandogli  un  termine,  a
limitare  la  domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare,
per  i  rimanenti  marchi,  altrettante  domande, che avranno effetto
dalla data della domanda primitiva.
  3.  Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti
o  servizi,  puo'  essere  divisa  dal  richiedente  in  piu' domande
parziali,  nelle  quali  sono  ripartiti i prodotti o i servizi della
domanda iniziale, nei seguenti casi:
    a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione
del marchio;
    b) durante   ogni   procedura   di   opposizione  alla  decisione
dell'ufficio di registrazione del marchio;
    c) durante  ogni  procedura  di  ricorso  contro  la decisione di
registrare il marchio.
  4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda
iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
  5  Il  ricorso  alla  Commissione  dei  ricorsi sospende il termine
assegnato dall'ufficio.
                              Art. 159.
                 Domanda di rinnovazione di marchio
  1.  La  domanda  di  rinnovazione di marchio di impresa deve essere
fatta dal titolare o dal suo avente causa.
  2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve
essere  depositata  entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data
di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda
di  rinnovazione  puo'  essere  presentata nei sei mesi successivi al
mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.
  3.  Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
  4.   Per   i  marchi  registrati  sulla  base  di  una  domanda  di
trasformazione  di una domanda di marchio comunitario o di un marchio
comunitario,  presentata  ai  sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive
modificazioni,  ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di
una  registrazione  internazionale, presentata ai sensi dell'articolo
9-quinquies  del  Protocollo  relativo  all'Accordo  di  Madrid sulla
registrazione   internazionale   dei   marchi  del  27  giugno  1989,
ratificato  con  legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima
registrazione,  ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente
dalla  data  di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla
data di registrazione internazionale.
  5.  Se  il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda
di  rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di
tutte.
  6.  Se  la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono
soltanto  ad  una  parte  dei  prodotti  o dei servizi per i quali il
marchio   e'  stato  registrato,  la  registrazione  viene  rinnovata
soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
                              Art. 160.
    Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'
  1. La domanda deve contenere:
    a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
    b) l'indicazione  dell'invenzione  o  del  modello,  in  forma di
titolo,  che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e
lo scopo.
  2.  Una  medesima  domanda  non puo' contenere la richiesta di piu'
brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
  3. Alla domanda devono essere uniti:
    a)   la   descrizione   dell'invenzione   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 51;
    b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
    c) la designazione dell'inventore;
    d) quando  vi  sia  mandatario,  anche  l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
    e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
  4.  La  descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con
un  riassunto  che  ha  solo  fini  di  informazione  tecnica  e deve
concludersi  con  una  o  piu'  rivendicazioni  in  cui sia indicato,
specificamente,  cio'  che  si  intende  debba  formare  oggetto  del
brevetto.
                              Art. 161.
         Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
  1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
  2.  Se  la  domanda  comprende  piu' invenzioni, l'Ufficio italiano
brevetti  e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine,
a  limitare  tale  domanda  ad  una  sola invenzione, con facolta' di
presentare,  per  le  rimanenti  invenzioni, altrettante domande, che
avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
  3.  Il  ricorso  alla  Commissione  dei ricorsi sospende il termine
assegnato dall'Ufficio.
                              Art. 162.
                     Procedimento microbiologico
  1.   Una   domanda   di   brevetto   riguardante   un  procedimento
microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara'
considerata descritta qualora:
    a) una  coltura  del  microrganismo sia stata depositata, al piu'
tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso
un centro di raccolta di tali colture;
    b) la  domanda  depositata contenga le informazioni pertinenti di
cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
    c)  la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di
raccolta  di  colture  abilitato  presso  il  quale  una  coltura del
microrganismo  sia  stata depositata, nonche' con il numero e la data
di  deposito  di  detta  coltura,  salva  la  facolta'  per l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  di  chiedere  copia  della ricevuta di
deposito.
  2.  Si  considerano  centri  abilitati  quelli riconosciuti ai fini
dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorita' internazionale
riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.
  3.  Le  indicazioni  di  cui al comma 1, lettera c), possono essere
comunicate  entro  un  termine di due mesi a decorrere dalla data del
deposito  della  domanda  di  brevetto.  La  comunicazione  di questa
indicazione  e'  considerata  quale  consenso  irrevocabile  e  senza
riserve  del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a
disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la
domanda  di  brevetto  e'  resa  accessibile  al  pubblico,  presenti
richiesta  al  centro di raccolta presso il quale il microrganismo e'
stato depositato.
  4.  La  richiesta  di  cui  al  comma 3 dovra' essere notificata al
titolare  della  domanda  o  del  brevetto e dovra' essere completata
dalle seguenti indicazioni:
    a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
    b) l'impegno  di  chi  presenta  la  richiesta  nei confronti del
titolare  del  brevetto  o  della  domanda di brevetto di non rendere
accessibile la cultura a qualsiasi terzo;
    c) l'impegno   ad  effettuare  l'utilizzazione  di  tale  coltura
attraverso   un   esperto   qualificato,   nominativamente   indicato
esclusivamente  a  fini sperimentali fino alla data in cui la domanda
di  brevetto  non  venga  rigettata  o  ritirata  o  il  brevetto sia
definitivamente  decaduto  o  dichiarato  nullo  e  sia  venuta  meno
qualsiasi  possibilita' di reintegrazione in forma specifica a favore
del richiedente o del titolare del brevetto.
  5.   L'esperto   designato   per  l'utilizzazione  e'  responsabile
solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
                              Art. 163.
Domanda  di  certificato  complementare  per  i  medicinali  e  per i
                        prodotti fitosanitari
  1.   La  domanda  di  certificato  deve  essere  depositata  presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di
base  con  riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio
del prodotto.
  2.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti
dati concernenti la domanda di certificato:
    a) nome e indirizzo del richiedente;
    b) numero del brevetto di base;
    c) titolo dell'invenzione;
    d) numero  o  data dell'autorizzazione di immissione in commercio
nonche'   indicazione   del   prodotto   la   cui  identita'  risulta
dall'autorizzazione stessa;
    e)  se  del  caso,  numero  e  data della prima autorizzazione di
immissione in commercio nella comunita'.
                              Art. 164.
             Domanda di privativa per varieta' vegetale
  1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:
    a) l'identificazione  del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
    b) l'indicazione  in  italiano  ed  in  latino del genere o della
specie cui la varieta' appartiene;
    c) la  denominazione proposta, specificando se trattasi di codice
o di nome di fantasia;
    d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
    e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
    f) l'elenco dei documenti allegati.
  2. Alla domanda devono essere uniti:
    a) la  descrizione  della  varieta' vegetale. In caso di varieta'
ibrida,  a  richiesta  del  costitutore,  le informazioni relative ai
componenti  genealogici  non  sono  messi a disposizione del pubblico
dall'ufficio ricevente;
    b) la  riproduzione  fotografica  della varieta' vegetale e delle
sue cartteristiche specifiche;
    c) ogni  informazione  e  documentazione  ritenuta  utile ai fini
dell'esame  della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami
in  coltura  eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La
documentazione  redatta  in  lingua  straniera  e'  corredata  da una
traduzione  in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o
dal suo mandatario;
    d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
    e) i    documenti    comprovanti   le   priorita'   eventualmente
rivendicate;
    f)   quando   vi  sia  mandatario,  l'atto  di  nomina  ai  sensi
dell'articolo 201;
    g) il  documento comprovante il pagamento della tassa di domanda,
della   tassa   per   la   lettera   d'incarico  o  per  la  relativa
autocertificazione.
  3.  I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono
essere  depositati  successivamente,  ma  non oltre il termine di sei
mesi  dal  deposito  della  domanda. I documenti indicati al comma 2,
lettere  c)  e  g),  possono essere presentate successivamente ma non
oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.
  4.  La  varieta'  e'  descritta  in  modo da mettere chiaramente in
evidenza  in  quale  maniera  essa  e'  stata ottenuta e quali sono i
caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da
altre varieta' similari conosciute.
  5.  Nella  descrizione  e' indicata anche la denominazione proposta
dal costitutore.
  6.  Se  trattasi  di  varieta' essenzialmente derivata ai sensi del
comma  4  dell'articolo  107,  e'  indicata  la varieta' iniziale. Se
trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine
e la natura della modifica genetica.
                              Art. 165.
                    Dichiarazione del costitutore
  1. Il costitutore dichiara che:
    a) la  varieta'  di  cui  chiede la protezione costituisce, a sua
conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e
presenta i requisiti della suddetta norma;
    b) ha  ottenuto  l'autorizzazione  dei  titolari  di  altre nuove
varieta'  vegetali  eventualmente  occorrenti  per  la  produzione di
quella richiesta;
    c) s'impegna  a  fornire,  a  richiesta dei competenti organi del
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, di seguito indicato
con  la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato
a consentire l'esame della stessa;
    d) e'   stata  depositata  per  la  stessa  varieta'  domanda  di
protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
    e) rinuncia   al   marchio  d'impresa  eventualmente  utilizzato,
qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.
                              Art. 166.
                 Domanda di denominazione varietale
  1. La denominazione proposta per la nuova varieta':
    a) deve  essere  conforme  alle  linee  guida  del  consiglio  di
amministrazione dell'ufficio comunitario delle varieta' vegetali;
    b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e
al buon costume;
    c) non deve contenere nomi geografici.
                              Art. 167.
            Domanda di registrazione di disegni e modelli
  1. La domanda deve contenere:
    a) l'identificazione  del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
    b) l'indicazione  del  disegno  o  modello, in forma di titolo ed
eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si
intendono rivendicare.
  2. Alla domanda devono essere uniti:
    a) la   riproduzione   grafica   del  disegno  o  modello,  o  la
riproduzione  grafica  dei  prodotti industriali la cui fabbricazione
deve  formare  oggetto  del  diritto  esclusivo,  o  un  campione dei
prodotti  stessi  quando  trattasi  di  prodotti  industriali  aventi
fondamentalmente due sole dimensioni;
    b) la  descrizione  del  disegno  o  modello,  se  necessaria per
l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
    c) quando   vi   sia   mandatario,  l'atto  di  nomina  ai  sensi
dell'articolo 201;
    d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
                              Art. 168.
              Domanda di registrazione delle topografie
  1.  Ogni  domanda  deve avere per oggetto una sola topografia di un
prodotto  a  semiconduttori  e,  qualora  indichi  una  data di primo
sfruttamento  commerciale, corrispondere alla topografia esistente in
detta data.
  2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
    a) una   documentazione   che  consenta  l'identificazione  della
topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;
    b) una  dichiarazione  attestante  la  data  del  primo  atto  di
sfruttamento  commerciale  della  topografia  qualora questa data sia
anteriore  a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente
e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento
commerciale,  deve  dichiarare  il  rapporto giuridico intercorso con
quest'ultimo;
    c) quando  vi  sia  un  mandatario  l'atto  di  nomina  ai  sensi
dell'articolo 201;
    d) l'eventuale  designazione  dell'autore  o  degli  autori della
topografia.
  3.  E'  consentita  l'utilizzazione  di  termini  tecnici stranieri
divenuti di uso corrente nel settore specifico.
                              Art. 169.
                     Rivendicazione di priorita'
  1.  Quando  si  rivendichi  la  priorita'  di  un deposito ai sensi
dell'articolo  4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui
si  rilevino  il  nome  del richiedente, l'entita' e l'estensione del
diritto  di  proprieta'  industriale  e la data in cui il deposito e'
avvenuto.
  2.  Se  il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve
anche  dare  la  prova  di essere successore o avente causa del primo
depositante.
  3.  Quando  all'estero  siano state depositate separate domande, in
date  diverse,  per  le  varie  parti di uno stesso marchio e di tali
parti  si  voglia  rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di
esse,  ancorche'  costituiscano  un  tutto  unico,  deve  depositarsi
separata  domanda.  Ove  con  una sola domanda siano rivendicate piu'
registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso
marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi
1, e 2.
  4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,
per  le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita'
puo'  essere  rivendicato  con  una unica domanda se vi sia unita' di
invenzione.  Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu'
depositi  e  non  si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande
separate e' applicabile l'articolo 161.
  5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione
temporanea  dei  nuovi  marchi  apposti  su  prodotti  o su materiali
inerenti  alla  prestazione  del  servizio, che hanno figurato in una
esposizione  e  si  rivendichino  i  diritti  di  priorita'  per tale
protezione  temporanea,  il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione  un  certificato  del  comitato esecutivo o direttivo o
della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel
relativo regolamento.
  6.  La  brevettazione  o  la registrazione vengono effettuate senza
menzione  della  priorita',  qualora  entro  sei  mesi  dalla data di
deposito  della  domanda  non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti  di  cui  al  comma  1.  Per  le  invenzioni e i modelli di
utilita'  il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi
dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
  7.  Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle
convenzioni  internazionali  vigenti  venga  comunque  rifiutata, nel
titolo  di  proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del
rifiuto.
  8.  La  rivendicazione  di priorita' nella domanda di privativa per
nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine
di  dodici  mesi  dalla  data di deposito della prima domanda e se il
richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se
ne fa menzione nella privativa.
                              Art. 170.
                         Esame delle domande
  1.  L'esame  delle  domande,  delle quali sia stata riconosciuta la
regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
    a) per  i  marchi:  se  puo'  trovare  applicazione l'articolo 11
quando  si  tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno
possono  essere  registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8,
9,  10,  12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere
a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
    b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della
domanda  sia  conforme  a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82,
esclusi   i   requisiti   di  validita',  fino  a  quando  non  sara'
disciplinata la ricerca delle anteriorita' con decreto ministeriale a
meno  che  la  loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base
delle  stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio;
    c) per  i  disegni  e  modelli  che  l'oggetto  della domanda sia
conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;
    d) per  le  varieta'  vegetali, i requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di
tali  requisiti  e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali,  il  quale  formula  parere  vincolante, avvalendosi della
commissione  consultiva  istituita  dall'articolo  18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 agosto 1975, n. 974. La Commissione
opera   osservando   le  norme  di  procedura  dettate  con  apposito
regolamento  di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti,  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali puo'
chiedere   al  titolare  o  al  suo  avente  causa  il  materiale  di
riproduzione  o  di  moltiplicazione  necessario  per  effettuare  il
controllo;
    e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto
della  domanda  sia  conforme  a  quello  previsto  dall'articolo 87,
esclusi  i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto
a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
  2.   Per  i  marchi  relativi  a  prodotti  agricoli  ed  a  quelli
agroalimentari  di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni
geografiche,  l'Ufficio  trasmette  l'esemplare  del  marchio ed ogni
altra   documentazione   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,  che  esprime  il  parere di competenza entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
  3.  Qualora  non  si  riscontrino  le  condizioni  sopra  indicate,
l'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo
173, comma 7.
                              Art. 171.
                   Esame dei marchi internazionali
  1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali  designanti l'Italia conformemente alle norme relative
ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).
  2.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio
non  possa  essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata
presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:,
provvede,  ai  sensi  dell'articolo  5  dell'accordo di Madrid per la
registrazione  internazionale  dei  marchi,  testo  di  Stoccolma del
14 luglio  1967,  ratificato  con  legge 28 aprile 1976, n. 424 o del
relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo
1996,   n.   169,  all'emissione  di  un  rifiuto  provvisorio  della
registrazione     internazionale     e     ne    da'    comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.
  3.  Il  rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un
anno  per  le  registrazioni  internazionali  basate  sull'Accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi
per  quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle
date    rispettivamente    indicate    nelle    citate    Convenzioni
internazionali.
  4.  In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la
medesima  di  quella  di  una  domanda  di  marchio depositata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  5.  Entro  il  termine  perentorio  all'uopo  fissato  dall'Ufficio
italiano   brevetti  e  marchi,  il  titolare  di  una  registrazione
internazionale,  per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  un  rifiuto  provvisorio,
tramite  un  mandatario  nominato  ai  sensi  dell'articolo 201, puo'
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di
opposizione   sulla  base  del  quale  e'  stato  emesso  il  rifiuto
provvisorio.  In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione
internazionale  richiede  la  copia nel termine prescritto, l'Ufficio
comunica  alle  parti  l'avviso  di  cui all'articolo 178, comma 1, e
applica  le  altre  norme  sulla procedura di opposizione di cui agli
articoli 178 e seguenti.
  6.  Qualora  entro  il termine di cui al comma 5, il titolare della
registrazione  internazionale  non  presenti  le  proprie  deduzioni,
ovvero  non  richieda  copia  dell'atto  di  opposizione  secondo  le
modalita'  prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il
rifiuto definitivo.
  7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  le  decisioni  definitive
relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.
  8.  Nel  caso  che  il  marchio  designante  l'Italia  in  base  al
protocollo  di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte
su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo
titolare  puo'  depositare una domanda di registrazione per lo stesso
segno  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto  dalla  data di registrazione internazionale, con l'eventuale
priorita'  riconosciuta,  o da quella dell'iscrizione dell'estensione
territoriale concernente l'Italia.
  9.  La  domanda  e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a
decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale
e  puo'  riguardare  solo  i  prodotti  e  servizi  in  essa compresi
relativamente all'Italia.
  10.  Alla  domanda  si  applicano  le  disposizioni  vigenti per le
domande nazionali.
                              Art. 172.
           Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
  1.  Il  richiedente  puo'  sempre  ritirare  la  domanda durante la
procedura  di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura
di  opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo.
  2.  Il  richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi
abbia  provveduto  alla  concessione del titolo o deciso in merito ad
una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione
dei  ricorsi,  nei  casi  in  cui  sia stato interposto ricorso abbia
provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali,
la  domanda  originariamente  depositata o ogni altra istanza ad essa
relativa,  nonche',  nel caso di domanda di brevetto per invenzione o
modello  di  utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare
la   descrizione,  le  rivendicazioni  o  i  disegni  originariamente
depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare
i prodotti e i servizi originariamente elencati.
  3.  Il  richiedente,  su  invito  dell'Ufficio  italiano brevetti e
marchi,  deve  completare  o  rettificare  la  documentazione ove sia
necessario per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale o
per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.
  4.  Qualora  siano  necessari  gli accertamenti di cui all'articolo
170,  comma  1,  lettera  d), il Ministero delle politiche agricole e
forestali   invita  il  richiedente  a  presentare  il  materiale  di
riproduzione  o  di  moltiplicazione  della  varieta'  e, nel caso di
varieta'  ibride,  puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna
del  materiale  dei  componenti  genealogici. Gli istituti e gli enti
designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro
consegnato.  Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente
o  qualitativamente  non  idoneo,  gli  istituti e gli enti anzidetti
redigono  apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
  5.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto
con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su
richiesta  del  titolare della domanda o di terzi, disporre che siano
effettuate  visite  presso  i  campi  per fare prendere visione delle
prove  agli  interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle
prove,  ove  lo  ritengano  necessario,  invitano  il  titolare della
domanda  a  visitare  i  campi  prova. L'ente o l'organismo designato
trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti
al  Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso
di  dubbi  sui risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle
prove.  Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base
del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.
L'Ufficio,   ricevuta   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  la  descrizione  ufficiale,  la  trasmette al costitutore,
assegnandogli un termine per le osservazioni.
  6.   L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  deve  conservare  la
documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data
di  ricezione  delle  modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra
opportuna modalita' cautelare.
                              Art. 173.
                               Rilievi
  1.  I  rilievi  ai  quali  dia  luogo l'esame delle domande e delle
istanze  devono  essere comunicati all'interessato con l'assegnazione
di  un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
  2.  Le  osservazioni  dei  terzi  ed  i  rilievi ai quali dia luogo
l'esame  della  domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono
comunicati  all'interessato  con  l'assegnazione  di  un termine, non
superiore  a  sei  mesi,  per la risposta. Nel caso in cui il rilievo
riguardi  la  denominazione,  la  nuova  proposta e' corredata da una
dichiarazione  integrativa  includente  anche la dichiarazione di cui
alla  lettera  e),  del  comma  1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  si  comunicano
reciprocamente  le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente
e le risposte ricevute.
  3.  Quando,  a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato,
di  cui  all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta
il  rigetto  delle  domande e delle istanze connesse, il rilievo deve
essere comunicato al richiedente.
  4.  Quando  il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta
ai  rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da
notificare  al  titolare  della  domanda  stessa  o  dell'istanza con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  Tuttavia,  se il rilievo
concerne  la  rivendicazione  di  un diritto di priorita', la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
  5.   La  domanda  di  privativa  per  nuova  varieta'  vegetale  e'
rifiutata:
    a) in  caso  di  mancata  risposta  ai rilievi dell'ufficio e del
Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
    b) in  caso  di  mancata  consegna  dei  materiali  per  le prove
varietali  ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che
la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
    c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo
170, comma 1, lettera d).
  6.  Se  la  domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e'
accolta  o  se  essa  e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli
tecnici  e'  rimborsato  solo  quando  non siano gia' stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
  7.  Prima  di  respingere  in  tutto  o  in parte una domanda o una
istanza  ad  essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di
rilievi  ai  sensi  del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
assegna   al  richiedente  il  termine  di  due  mesi  per  formulare
osservazioni.  Scaduto  detto  termine,  se non sono state presentate
osservazioni  o  l'Ufficio  ritiene  di  non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.
  8.  Per  le  domande  di brevetto internazionale l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del
Trattato  di  cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad
effettuare  le  eventuali  correzioni  e  a  depositare i disegni non
acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma
restando  l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare
originale  della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del
regolamento  di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  dichiara  che la
domanda  s'intende  ritirata  nelle ipotesi previste dall'articolo 14
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
  9.  Qualora  la  domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede alla concessione del titolo.
  10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione   o   di  registrazione  sono  conservati  dall'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei
diritti  corrispondenti.  Dopo  la scadenza di tale termine l'Ufficio
puo'  distruggere  i  fascicoli  anche  senza il parere dell'Archivio
centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non
alterabili  degli  originali,  delle domande, delle descrizioni e dei
singoli disegni ad esse allegati.
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni
alla registrazione dei marchi
                              Art. 174.
      Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
  1.   Le   domande   di   marchio  ritenute  registrabili  ai  sensi
dell'articolo  170,  comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio
effettuate  secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed
i  marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto
di  osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai
successivi articoli.
                              Art. 175.
                Deposito delle osservazioni dei terzi
  1.  Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita'
di  parte  nella  procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  osservazioni  scritte,  specificando i
motivi  per  i  quali  un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla
registrazione entro il termine perentorio di due mesi:
    a) dalla  data  di pubblicazione di una domanda di registrazione,
ritenuta  registrabile  ai  sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a),  ovvero  ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento
passata in giudicato;
    b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,
la  cui  domanda  non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179,
comma 2;
    c) dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello in cui e'
avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de
l'Organisation  Mondiale  de la Propriete' Intellectuelle des Marques
Internationales.
  2.  Le  osservazioni,  se  ritenute  pertinenti  e  rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che
puo'  presentare  le  proprie  deduzioni  entro  il termine di trenta
giorni dalla data della comunicazione.
  3.  Nel  caso  di  marchio  internazionale,  le  osservazioni  sono
considerate  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi solo al fine
dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).
                              Art. 176.
                      Deposito dell'opposizione
  1.  I  soggetti  legittimati  ai  sensi  dell'articolo  177 possono
presentare  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi opposizione la
quale,  a  pena  di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e
documentata,  entro  il  termine  perentorio  di  tre mesi dalle date
indicate  nell'articolo  175,  comma 1, lettere a), b), e c), avverso
gli atti ivi indicati.
  2.   L'opposizione,   che   puo'  riguardare  una  sola  domanda  o
registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilita':
    a) in    relazione    al    marchio   oggetto   dell'opposizione,
l'identificazione  del richiedente, il numero e la data della domanda
della  registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta
l'opposizione;
    b) in    relazione   al   marchio   o   diritto   dell'opponente,
l'identificazione   del   marchio  o  dei  marchi  anteriori  di  cui
all'articolo  12,  comma  1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e
servizi  sui  quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui
all'articolo 8;
    c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
  3.  L'opposizione  si  considera  ritirata  se non e' comprovato il
pagamento  dei  diritti  di  opposizione  entro  i  termini  e con le
modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
  4.  Chi  presenta  l'opposizione  deve  depositare entro il termine
perentorio  di  due  mesi  dalla  data di scadenza del termine per il
raggiungimento  di  un  accordo  di conciliazione di cui all'articolo
178, comma 1:
    a) copia  della  domanda  o  del certificato di registrazione del
marchio  su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande
o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa
al  diritto  di  priorita'  o  di preesistenza di cui esso beneficia,
nonche'  la  loro  traduzione  in  lingua  italiana;  nel  caso della
preesistenza,  questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione
a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
    b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
    c) la  documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a
presentare  opposizione,  qualora  il marchio anteriore non risulti a
suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
    d) l'atto  di  nomina  ai  sensi  dell'articolo  201, se e' stato
nominato un mandatario.
  5.  Con  l'opposizione  possono  farsi  valere gli impedimenti alla
registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
d)  ed  e),  per  tutti  o per una parte dei prodotti o servizi per i
quali  e'  stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso
alla  registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo
8.
                              Art. 177.
                   Legittimazione all'opposizione
  1. Sono legittimati all'opposizione:
    a) il  titolare  di  un marchio gia' registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato da data anteriore;
    b) il   soggetto   che  ha  depositato  nello  Stato  domanda  di
registrazione  di un marchio in data anteriore o avente effetto nello
Stato  da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una
valida rivendicazione di preesistenza;
    c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
    d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.
                              Art. 178.
                 Esame dell'opposizione e decisioni
  1.  Scaduto  il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio
italiano   brevetti   e   marchi,   verificate   la  ricevibilita'  e
l'ammissibilita'  dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma
1,  e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine
per  il  pagamento  dei  diritti  di  cui  all'articolo 225, comunica
l'opposizione  al  richiedente  la  registrazione con l'avviso, anche
all'opponente,   della   facolta'   di   raggiungere  un  accordo  di
conciliazione   entro   due  mesi  dalla  data  della  comunicazione,
prorogabile su istanza comune delle parti.
  2.  In  assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che
abbia  ricevuto  .a  documentazione di cui all'articolo 176, comma 2,
lettere  a),  b)  e  c),  puo'  presentare  per  iscritto  le proprie
deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.
  3.  Nel  corso  del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  puo',  in  ogni  momento,  invitare  le  parti a
presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni
od   osservazioni   in   funzione  delle  allegazioni,  deduzioni  ed
osservazioni delle altre parti.
  4.  Su  istanza  del  richiedente,  l'opponente che sia titolare di
marchio  anteriore  registrato  da  almeno  cinque  anni  fornisce  i
documenti  idonei  a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo,  da  parte  sua  o  con  il suo consenso, per i prodotti e
servizi  per  i  quali  e'  stato  registrato  e  sui  quali si fonda
l'opposizione,  o  che  vi  siano  i  motivi legittimi per la mancata
utilizzazione.  In  mancanza  di  tale prova, da fornire entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  l'opposizione  e'  respinta. Se l'uso
effettivo  e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i
quali  il  marchio  anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame  dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi.
  5.  L'istanza  del  richiedente  per  ottenere  la  prova  dell'uso
effettivo  del  marchio  deve  essere presentata non oltre la data di
presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.
  6.  In  caso  di  opposizioni  relative  allo  stesso  marchio,  le
opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
  7.  Al  termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  accoglie  l'opposizione  stessa  respingendo  la
domanda  di  registrazione  in  tutto  o  in  parte se risulta che il
marchio  non  puo' essere registrato per la totalita' o per una parte
soltanto  dei  prodotti  e  servizi  indicati  nella domanda; in caso
contrario   respinge   l'opposizione.   Nel   caso  di  registrazione
internazionale,  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi emette rifiuto
definitivo  parziale  o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone
comunicazione    all'Organizzazione    mondiale    della   proprieta'
intellettuale (OMPI).
                              Art. 179.
                     Estensione della protezione
  1.  Se  il  richiedente intende estendere la protezione del marchio
all'estero  ai  sensi  dell'Accordo  di  Madrid  per la registrazione
internazionale  dei  marchi,  testo  di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato  con  legge  28 aprile  1976,  n.  424, l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi,  anche se e' gia' stata proposta un'opposizione,
procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
  2.  Se  la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata
pubblicata,  la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in
tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per
l'opposizione.    L'accoglimento    dell'opposizione   determina   la
radiazione totale o parziale del marchio.
                              Art. 180.
             Sospensione della procedura di opposizione
  1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
    a) durante  il  periodo concesso alle parti, al fine di pervenire
ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
    b) se  l'opposizione  e'  basata  su una domanda di marchio, fino
alla registrazione di tale marchio;
    c) se  l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino
a   quando   non  siano  scaduti  i  termini  per  il  rifiuto  o  la
presentazione  di  un  opposizione  avverso  la registrazione di tale
marchio,  ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione;
    d) se  l'opposizione  e'  proposta  avverso  un marchio nazionale
oggetto  di  riesame  in  seguito ad osservazioni di cui all'articolo
175,  comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento
di riesame;
    e) se  e'  pendente  un  giudizio  di nullita' o di decadenza del
marchio  sul  quale  si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza
del  diritto  alla  registrazione  a norma dell'articolo 118, fino al
passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  laddove il richiedente la
registrazione depositi apposita istanza.
  2.  Su  istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di
cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
  3.  Se  l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e
d),  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi esamina con precedenza la
domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
                              Art. 181.
              Estinzione della procedura di opposizione
  1. La procedura di opposizione si estingue se:
    a) il   marchio   sul  quale  si  fonda  l'opposizione  e'  stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
    b) le  parti  hanno  raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178,
comma 1;
    c) l'opposizione e' ritirata;
    d) la  domanda,  oggetto  di opposizione, e' ritirata o rigettata
con decisione definitiva;
    e) chi  ha  presentato  opposizione cessa di essere legittimato a
norma dell'articolo 177.
                              Art. 182.
                               Ricorso
  1.  Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara  inammissibile  o  respinge l'opposizione e' comunicato alle
parti,  le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione,
hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di
cui all'articolo 135.
                              Art. 183.
                      Nomina degli esaminatori
  1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo
di  due  anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti
alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.
  2.  La  nomina  all'incarico  di  esaminatore giudicante, di cui al
comma  1,  rinnovabile  e  retribuita  con compenso da stabilirsi con
decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito
favorevole,  apposito  corso  di  formazione da organizzarsi da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e'
inadeguato  in  relazione alle opposizioni depositate, possono essere
nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle
attivita'  produttive,  a  parita'  di requisiti e formazione, oppure
esperti con notoria conoscenza della materia.
  4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle
opposizioni non puo' superare le trenta unita'.
                              Art. 184.
          Entrata in vigore della procedura di opposizione
  1.  Le  norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con
il  successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne
stabilisce le modalita' di applicazione.
Sezione III
Pubblicita'
                              Art. 185.
            Raccolta dei titoli di proprieta' industriale
  1.  I  titoli  originali  di  proprieta'  industriale devono essere
firmati  dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da
lui delegato.
  2.  I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da un numero
progressivo, secondo la data di concessione, contengono:
    a) la data e il numero della domanda;
    b) il  cognome,  il  nome,  il domicilio del titolare e, nel caso
delle  varieta'  vegetali,  del  costitutore,  la  ragione  ovvero la
denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
    c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
    d) il cognome ed il nome dell'autore;
    e) gli estremi della priorita' rivendicata;
    f) nel  caso  delle  varieta'  vegetali, il genere o la specie di
appartenenza   della   nuova   varieta'   vegetale   e   la  relativa
denominazione.
  3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono raccolti
in registri.
  4.   Una  copia  certificata  conforme  del  titolo  di  proprieta'
industriale  e'  trasmessa  al titolare. Nel caso delle privative per
varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.
                              Art. 186.
                       Visioni e pubblicazioni
  1.  La  raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta
delle   domande   possono  essere  consultate  dal  pubblico,  dietro
autorizzazione  dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a
domanda.
  2.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi, a partire dai termini
stabiliti  per  l'accessibilita'  al  pubblico delle domande, tiene a
disposizione   gratuita   del   pubblico,   perche'   possano  essere
consultate,  le  domande  di  brevettazione  o  di  registrazione. Il
pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i
disegni  relativi  ai titoli di proprieta' industriale e gli allegati
alle   domande  nelle  quali  si  sia  rivendicata  la  priorita'  di
precedenti depositi.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi puo' consentire che si
estragga  copia  delle  domande,  delle  descrizioni  e  dei disegni,
nonche'  degli  altri  documenti  di  cui e' consentita la visione al
pubblico,  a  chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele
che   siano   ritenute   necessarie   per   evitare   ogni  guasto  o
deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.
  4.  Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'
all'esemplare  messo  a  disposizione  del  pubblico devono essere in
regola   con   l'imposta  di  bollo.  Il  Ministero  delle  attivita'
produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla
riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti
provveda  esclusivamente  l'Ufficio,  previo pagamento dei diritti di
segreteria.
  5.  Le  copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di
certificati   relativi   a   notizie   da   estrarsi  dalla  relativa
documentazione,  nonche'  i  duplicati  degli  originali,  sono fatti
esclusivamente  dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad
istanza  nella  quale  sia indicato il numero d'ordine del titolo del
quale si chiede la copia o l'estratto.
  6.  La  certificazione  di  autenticita'  delle  copie  e' soggetta
all'imposta  di  bollo  e  al  pagamento dei diritti di segreteria da
corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio
e per ogni tavola di disegno.
  7.  La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita
con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze. Sono determinate, nello
stesso  modo,  le  tariffe  per  i  lavori  di  copiatura e quelli di
riproduzione   fotografica,  ai  quali  provvede  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi.
  8.  I  titoli  di proprieta' industriale, distinti per classi, e le
trascrizioni  avvenute,  sono  pubblicati,  almeno  mensilmente,  nel
Bollettino  ufficiale  previsto  per  ciascun  tipo  di  titoli dagli
articoli 187,   188,   189  e  190.  La  pubblicazione  conterra'  le
indicazioni    fondamentali    comprese    in   ciascun   titolo   e,
rispettivamente,  nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra'
contenere,   inoltre,   sia  gli  indici  analitici  dei  diritti  di
proprieta'  industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in
esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
  9.  Il Bollettino puo' essere distribuito gratuitamente alle Camere
di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a
cura del Ministro delle attivita' produttive.
                              Art. 187.
              Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
  1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con
cadenza  almeno  mensile  da  parte  dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
    a) domande  ritenute  registrabili  ai  sensi  dell'articolo 170,
comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
    b) domande   conseguenti  alla  richiesta  di  trasformazione  di
marchio  comunitario  con  l'indicazione della data di deposito della
relativa domanda;
    c) registrazioni;
    d) registrazioni  accompagnate  dall'avviso  di  cui all'articolo
179, comma 2;
    e) rinnovazioni;
    f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e
trascrizioni avvenute.
  2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre
quelli  specifici  indicati  al  comma 1, lettere a), b), e d), ed ai
relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
  3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
                              Art. 188.
         Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali
  1.  La  comunicazione  al  pubblico prevista dall'articolo 30 della
Convenzione  internazionale  per la protezione delle novita' vegetali
(UPOV)  -  testo  di  Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge
23 marzo  1998,  n.  110,  si  effettua  mediante pubblicazione di un
"Bollettino  ufficiale  delle  nuove  varieta' vegetali" edito a cura
dell'Ufficio.
  2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
    a) l'elenco  delle  domande  di  privative,  distinte per specie,
indicante,  oltre  il  numero e la data di deposito della domanda, il
nome  e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona
diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione
succinta   della  varieta'  vegetale  della  quale  e'  richiesta  la
protezione;
    b) l'elenco  delle  privative  concesse,  per  genere  e  specie,
indicante  il  numero  e  la  data  di  deposito della corrispondente
domanda,  il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare  e la denominazione
varietale definitivamente attribuita;
    c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
  3.   Il   Bollettino  e'  inviato  gratuitamente,  in  scambio,  ai
competenti  uffici  degli  altri  Stati  membri  dell'Union  pour  la
protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)
                              Art. 189.
Bollettino  ufficiale  di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita',
registrazioni   di  disegni  e  modelli,  topografie  di  prodotti  a
                           semiconduttori.
  1.  Il  Bollettino  ufficiale  di  brevetti  d'invenzione e modelli
d'utilita',   registrazioni  di  disegni  e  modelli,  topografie  di
prodotti  a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile
da  parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
    a) domande  di  brevetto  o  di  registrazione  con l'indicazione
dell'eventuale     priorita'     o    richiesta    di    differimento
dell'accessibilita' al pubblico;
    b) brevetti e registrazioni concessi;
    c) brevetti  e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle
tasse previste per il mantenimento annuale;
    d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
    e) brevetti  e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione
o di licenza obbligatoria;
    f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
    g) domande  di  trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e
trascrizioni avvenute.
  2.  I  dati  identificativi  di  domande, brevetti e registrazioni,
oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed
ai  relativi  numeri  e  date,  sono quelli di cui agli articoli 160,
comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
  3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
                              Art. 190.
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e
                     per i prodotti fitosanitari
  1.   Il  Bollettino  ufficiale  delle  domande  e  dei  certificati
complementari  per  i  medicinali  e  per i prodotti fitosanitari, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano
brevetti  e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo
11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e
(CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
1996.
Sezione IV
Termini
                              Art. 191.
                        Scadenza dei termini
  1.  I  termini  previsti  nel  presente  codice sono prorogabili su
istanza  presentata  prima  della  loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti   e   marchi,   salvo  che  il  termine  sia  indicato  come
improrogabile.
  2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un
massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.
                              Art. 192.
                    Continuazione della procedura
  1.  Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta'
industriale  non  abbia  osservato  un  termine  fissato dall'Ufficio
italiano  brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte
allo  stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza
o  la  decadenza  di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta
del  richiedente  o  titolare  accompagnata dalla prova dell'avvenuta
osservanza  di  quanto era richiesto entro il termine precedentemente
scaduto.
  2.  La  richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine
non osservato.
  3.  La  disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile
ai termini riguardanti la procedura di opposizione.
                              Art. 193.
                           Reintegrazione
  1.  Il  richiedente  o  il  titolare  di  un  titolo  di proprieta'
industriale  che,  pur  avendo  usato  la  diligenza  richiesta dalle
circostanze,  non  ha  potuto  osservare  un  termine  nei  confronti
dell'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  o  della Commissione dei
ricorsi,  e'  reintegrato  nei  suoi  diritti se l'impedimento ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa
relativa,  ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o
la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.
  2.   Nel   termine   di   due   mesi   dalla   data  di  cessazione
dell'impedimento  deve  essere  compiuto  l'atto omesso e deve essere
presentata  l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e
delle  giustificazioni  e con la documentazione idonea. L'istanza non
e'  ricevibile  se  sia  trascorso un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di
mantenimento  o  rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno
di  scadenza  del  termine comunque utile stabilito per il versamento
del  diritto.  In  questo  caso  deve  anche allegarsi l'attestazione
comprovante  il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto
di mora.
  3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del
diritto  di  proprieta'  industriale  puo',  entro il termine fissato
dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
  4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo  non sono applicabili ai
termini  di  cui  al  comma  2, al termine assegnato per la divisione
delle  domande  di  brevettazione  e di registrazione, nonche' per la
presentazione  della domanda divisionale e per la presentazione degli
atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
  5.  Se  il  richiedente  la registrazione o il brevetto, pur avendo
usato  la  diligenza  richiesta  dalle  circostanze,  non  ha  potuto
osservare  il termine per la rivendicazione del diritto di priorita',
e'  reintegrato  nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata entro
due  mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione
si  applica,  altresi',  in  caso di mancato rispetto del termine per
produrre il documento di priorita'.
  6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi
od  abbia  iniziato  ad  utilizzare  l'oggetto dell'altrui diritto di
proprieta'   industriale   nel   periodo   compreso  fra  la  perdita
dell'esclusiva  o  del  diritto di acquistarla e la reintegrazione ai
sensi del comma 1, puo':
    a) se  si  tratta  di  invenzione, modello di utilita', disegno o
modello,   nuova   varieta'  vegetale  o  topografia  di  prodotti  a
semiconduttori,  attuarli  a  titolo gratuito nei limiti del preuso o
quale risultano dai preparativi;
    b) se  si  tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle
spese sostenute.
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
                              Art. 194.
                     Procedura di espropriazione
  1.  Il  decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio
italiano  brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la
notificazione   degli  atti  processuali  civili,  agli  interessati.
Avvenuta  la  notifica,  i  diritti  che  hanno formato oggetto della
espropriazione  vengono  acquisiti dall'amministrazione espropriante,
che  ha,  senz'altro,  facolta'  di  avvalersene. All'amministrazione
stessa  e'  anche  trasferito  l'eventuale  onere  del  pagamento dei
diritti  prescritti  per  il  mantenimento  in  vigore del diritto di
proprieta'  industriale.  Salvo  il  caso  che la pubblicazione possa
recare  pregiudizio,  dei  decreti  di espropriazione e di quelli che
modificano  o  revocano  i  precedenti  decreti,  l'Ufficio  italiano
brevetti   e  marchi  da'  notizia  nel  Bollettino  ufficiale  e  fa
annotazione nel titolo o nella domanda.
  2.  Nel  decreto  di  espropriazione  della  sola utilizzazione del
diritto  di  proprieta'  industriale  deve  essere indicata la durata
dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata
la  sola  utilizzazione  del  diritto  di  proprieta' industriale, la
brevettazione  e  la  registrazione,  nonche'  la  pubblicazione  dei
relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
  3.   Ai   soli   fini   della   determinazione  dell'indennita'  da
corrispondersi  per  l'espropriazione,  se non si raggiunge l'accordo
circa  l'ammontare  della stessa, provvede un Collegio di arbitratori
composto  di  tre  membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo  nominato  dai  primi  due,  o,  in  caso  di  disaccordo,  dal
presidente  della  sezione  specializzata  del Tribunale di Roma. Gli
arbitratori  devono  essere  scelti  fra coloro che abbiano acquisito
professionalita'   ed   esperienza   nel   settore  della  proprieta'
industriale.   Si   applicano   in   quanto   compatibili   le  norme
dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
  4.   Il   Collegio   degli  arbitratori  deve  procedere  con  equo
apprezzamento  tenendo  conto della perdita del vantaggio competitivo
che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
  5.  Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le
spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce
altresi'  su  chi  ed in quale misura debba gravare l'onere relativo.
Tale  onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita'
venga  liquidata  in  misura  inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
  6.  La  determinazione  degli  arbitratari  puo'  essere  impugnata
davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede
alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e'
di  sessanta  giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione
dell'indennita' viene comunicata alle parti.
                              Art. 195.
                       Domande di trascrizione
  1.  Le  domande  di  trascrizione  devono essere redatte in duplice
esemplare,  di  cui  uno  viene  restituito  al  richiedente  con  la
dichiarazione  dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  2. La domanda deve contenere:
    a) il   cognome,   nome   e   domicilio  del  beneficiario  della
trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
    b) il  cognome  e  nome  del  titolare  del diritto di proprieta'
industriale;
    c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione
richiesta;
    d) l'elencazione  dei  diritti  di proprieta' industriale oggetto
della trascrizione richiesta;
    e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di
cui  il  nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il
nome  dello  Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha
il  domicilio,  ovvero  il  nome  dello  Stato  nel  quale  il  nuovo
richiedente  o  il  nuovo  titolare ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio.
                              Art. 196.
                      Procedura di trascrizione
  1.  Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere
uniti:
    a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali  di  godimento  o  di  garanzia  di cui al comma 1, lettera a),
ovvero  copia  dei  verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate  le  norme  della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto   dell'atto   stesso   oppure   nel   caso  di  fusione  una
certificazione  rilasciata  dal  Registro  delle  imprese  o da altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione
di  cessione  o  di  avvenuta  cessione  firmata  dal  cedente  e dal
cessionario  con  l'elencazione  dei  diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta
dal  titolare;  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi puo' richiedere
che  la  copia  dell'atto  o  dell'estratto  sia certificata conforme
all'originale  da  un  pubblico  ufficiale  o da ogni altra autorita'
pubblica competente.
    b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
  2.  E'  sufficiente  una  sola  richiesta  quando  la  trascrizione
riguarda  piu'  diritti  di  proprieta' industriale sia allo stato di
domanda  che  concessi  alla  stessa  persona,  a  condizione  che il
beneficiario   del  cambiamento  di  titolarita'  o  dei  diritti  di
godimento  o  garanzia  o  dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli
in questione siano indicati nella richiesta medesima.
  3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina
ai sensi dell'articolo 201.
  4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
    a) la  data  di  presentazione della domanda, che e' quella della
trascrizione;
    b) il   cognome,   nome  e  domicilio  dell'avente  causa,  o  la
denominazione  e  la  sede, se trattasi di societa' o di ente morale,
nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
    c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
  5.  I  documenti  e  le  sentenze,  presentati per la trascrizione,
vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  6.  Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte  nelle  stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le
domande  di  trascrizione.  Le  cancellazioni  devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
  7.  Qualora,  per  la  trascrizione  dei  diritti  di garanzia, sia
necessario  convertire  l'ammontare  del credito in moneta nazionale,
tale  conversione  sara' fatta in base al corso del cambio del giorno
in cui la garanzia e' stata concessa.
                              Art. 197.
                             Annotazioni
  1.  Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna
domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le
comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.
  2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati  a  conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
  3.  La  domanda  di  annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
  4.  E'  sufficiente  una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu'  diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
  6.  Le  sentenze  che  pronunciano  la  nullita' o la decadenza dei
titoli  di  proprieta'  industriale  pervenuti  all'Ufficio  italiano
brevetti  e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
                              Art. 198.
                 Procedure di segretazione militare
  1.  Coloro  che  risiedono  nel territorio dello Stato non possono,
senza   autorizzazione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
depositare  esclusivamente  presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti   europeo  o  l'Ufficio  internazionale  dell'organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  in  qualita'  di  ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello  di  utilita'  o  di  topografia, ne' depositarle presso tali
uffici  prima  che  siano  trascorsi  novanta  giorni  dalla data del
deposito  in  Italia,  o  da  quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione.  Il  Ministero  predetto  provvede  sulle  istanze di
autorizzazione,   previo  nulla  osta  del  Ministero  della  difesa.
Trascorso  il  termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
delle  disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore
a  77,47  euro  o  con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore ad un anno.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti e marchi mette con immediatezza a
disposizione  del  servizio  militare  brevetti  del  Ministero della
difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di  utilita'  e  per  topografie di prodotti a semiconduttori ad esso
pervenute.
  4.  Qualora  la  sezione predetta ritenga che le domande riguardino
invenzioni  o  modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o
funzionari  estranei  alla  sezione stessa espressamente delegati dal
Ministro   della   difesa   possono   prendere  visione,  nella  sede
dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
  5.  Tutti  coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi  a  brevetti  o  che  ne  hanno avuto notizia per ragioni di
ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
  6.  Entro  novanta  giorni  successivi alla data del deposito delle
domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  il  differimento della concessione del titolo di
proprieta'  industriale  e  di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da'  comunicazione  della  richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
  7.  Se,  entro  otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero  competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in
quanto  questi  abbia  indicato  il proprio domicilio nello Stato, la
notizia  di  voler  procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura  ordinaria  per  la  concessione  del  titolo di proprieta'
industriale.  Nel  termine  predetto,  il Ministero della difesa puo'
chiedere  che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a  tre  anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del
titolo  di  proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In
tal   caso   l'inventore   o  il  suo  avente  causa  ha  diritto  ad
un'indennita'  per  la  determinazione  della  quale  si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
  8.  Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel
comma  7  puo'  essere  chiesto  per un tempo non superiore a un anno
dalla data di deposito della domanda.
  9.  A  richiesta  di  Stati  esteri che accordino il trattamento di
reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo
anche  superiore  a  tre  anni, il differimento della concessione del
brevetto  e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande
di  brevetto  gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo
di segreto.
  10.  Le  indennita'  eventuali  sono  a  carico  dello Stato estero
richiedente.
  11.  L'invenzione  deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione
della   richiesta   di   differimento  e  per  tutta  la  durata  del
differimento   stesso,   nonche'   durante   lo   svolgimento   della
espropriazione  e  dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo
del segreto.
  12.  L'invenzione  deve  essere,  altresi', tenuta segreta nel caso
previsto  dal  comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la  determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
  13.  L'obbligo  del segreto cessa qualora il Ministero della difesa
lo consenta.
  14.  La  violazione  del segreto e' punita ai termini dell'articolo
262 del codice penale.
  15.  Il  Ministero  della  difesa  puo'  chiedere che le domande di
brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di organismi dipendenti o
vigilati siano mantenute segrete.
  16.  Qualora,  per  invenzione  interessante la difesa militare del
Paese,   il  Ministero  della  difesa  richieda  o,  nell'ipotesi  di
differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,
la  procedura  relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e
non si consentono le visioni nel presente codice.
  17.  In  caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,
il  Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla
difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
  18.  Gli  enti  organizzatori  di  esposizioni devono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre  riferentisi  ad invenzioni industriali non protette ai sensi
del presente codice.
  19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre
all'ente  stesso  il  divieto di esposizione degli oggetti utili alla
difesa militare del Paese.
  20.  Il  Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  deve  dare  notizia  alla presidenza dell'esposizione e
agli  interessati  del  divieto  di  esposizione,  diffidandoli circa
l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare
gli  oggetti  sottoposti  al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
  21.  Nel  caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che
gli  oggetti  siano  stati  esposti, gli oggetti stessi devono essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
  22.  E'  fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della
difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute
utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei  diritti  derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
  23.  Qualora  non  sia  rispettato  il  divieto  di  esposizione, i
responsabili  dell'abusiva  esposizione  sono  puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
                              Art. 199.
                  Procedura di licenza obbligatoria
  1.  Chiunque  voglia  ottenere  la licenza obbligatoria di cui agli
articoli  70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di
invenzione  industriale  o  di  modello  di  utilita' deve presentare
istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la
misura  e  le  modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio
da'  pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  titolare  del  brevetto  ed  a  coloro  che abbiano
acquistato  diritti  sul  brevetto  in  base  ad  atti  trascritti  o
annotati.
  2.   Entro   sessanta   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
raccomandata,  il  titolare  del brevetto e tutti coloro che ne hanno
diritto  in  base  ad  atti  trascritti  o  annotati  possono opporsi
all'accoglimento  dell'istanza  ovvero dichiarare di non accettare la
misura  e  le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve
essere motivata.
  3.  In  caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data
di  scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio
italiano  brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione
l'istante,  il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti
in  base  ad  atti  trascritti  o annotati. L'atto di convocazione e'
inviato  ai  soggetti  suddetti  mediante  raccomandata con avviso di
ricevimento   o  tramite  altri  mezzi,  anche  informatici,  purche'
siffatte    modalita'    garantiscano    una   sufficiente   certezza
dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
  4.  Nell'atto  di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi
deve  comunicare  e  trasmettere  all'istante copia delle opposizioni
presentate.
  5.  L'istante  puo'  presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi entro il quinto giorno antecedente alla
data di svolgimento della riunione.
  6.  Nei  quarantacinque  giorni successivi alla data della riunione
per  il  tentativo  di  conciliazione,  il  Ministero delle attivita'
produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
  7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
                              Art. 200.
         Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
  1.  La  domanda  di  richiesta  di  licenza volontaria sui principi
attivi,  corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento
dei  diritti  nella  misura  stabilita dal decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  226,  deve contenere le
seguenti informazioni:
    a) nome  o  ragione  sociale  e  domicilio  o  sede  sociale  del
richiedente la licenza volontaria;
    b) nome del principio attivo;
    c) estremi  di  protezione, numero del brevetto e del certificato
complementare di protezione;
    d) indicazione  dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente
autorizzata  dal  Ministero  della  salute  ai sensi di legge, ove si
intende produrre il principio attivo.
  2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta
di   ritorno  o  tramite  altri  mezzi  che  garantiscano  l'avvenuto
ricevimento  della  comunicazione,  all'Ufficio  italiano  brevetti e
marchi  (UIBM)  domanda,  con  allegata traduzione in lingua inglese,
corredata dagli elementi previsti dal comma 8.
  3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento
della  comunicazione,  dell'istanza alle parti interessate e a coloro
che  abbiano  acquisito  diritti  sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
  4.  Qualora  entro  novanta  giorni dalla data di ricevimento della
domanda,  prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo  sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve
essere   trasmessa,   con  analoghe  modalita',  al  Ministero  delle
attivita'   produttive  -  UIBM.  Se  nei  trenta  giorni  successivi
l'Ufficio  non  comunica  rilievi  alle  parti,  l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
  5.  Nel  caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato
possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui al comma 15.
  6.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive, nomina, con proprio
decreto,  una  commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere
un accordo tra parti.
  7.  La  commissione  e' composta da sei componenti e da altrettanti
supplenti di cui:
    a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
    b) un rappresentante del Ministero della salute;
    c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
    d) un  rappresentante  dei  detentori  di  CCP, su proposta delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
    e) un   rappresentante   dei   produttori   di   principi  attivi
farmaceutici,   su   proposta   delle   associazioni   di   categoria
maggiormente rappresentative.
  8.  La  commissione  di  cui al comma 14, entro trenta giorni dalla
data   di   comunicazione  ricevuta  dall'UIBM  del  mancato  accordo
raggiunto  tra  le  parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare  un'ipotesi  di  accordo  finalizzato  a  contemperare le
esigenze   delle   parti   medesime,  garantendo,  comunque,  un'equa
remunerazione  del  soggetto  che  rilascia  la  licenza  volontaria,
mediante  indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei
produttori di principi attivi.
  9.  Qualora,  nonostante  la  mediazione ministeriale, l'accordo di
licenza  non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,
ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli
atti  del  procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
                              Art. 201.
                           Rappresentanza
  1.  Nessuno  e'  tenuto  a  farsi  rappresentare  da  un mandatario
abilitato  nelle  procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro  dipendente  anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente
di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
  2.  La  nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda,  oppure  con  separato  atto,  autentico o autenticato, puo'
farsi  con  apposita  lettera d'incarico, soggetta al pagamento della
tassa prescritta.
  3.  L'atto  di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o
piu'  domande  o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura  di  fronte  all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione   dei  ricorsi  con  esclusione  delle  procedure  aventi
carattere  giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura
o lettera d'incarico.
  4.  Il  mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in  un  albo  all'uopo  istituito presso il Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
  5.  Il  mandato puo' anche essere conferito a cittadini dell'Unione
europea  in  possesso  di  una  qualifica corrispondente a quella dei
mandatari  abilitati  in  materia  di  brevetti  o di marchi iscritti
all'Albo   italiano   dei   consulenti   in  proprieta'  industriale,
riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove
essi   hanno  il  loro  domicilio  professionale,  a  condizione  che
nell'attivita' svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo
professionale  dello  Stato  membro  in  cui  risiede, espresso nella
lingua  originale,  e  che  l'attivita'  di rappresentanza dei propri
mandanti   sia   prestata  esclusivamente  a  titolo  temporaneo.  Il
mandatario  invia  la  documentazione,  comprovante il possesso della
qualifica  nel  proprio  Stato  membro,  all'Ufficio  e  al Consiglio
dell'ordine,  cui  spetta l'attivita' di controllo del rispetto delle
condizioni   per   l'esercizio   dell'attivita'   di   rappresentanza
professionale previste in questo articolo.
  6.  Il  mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.
                              Art. 202.
                         Albo dei consulenti
  1.  Fermo  quanto  disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone  fisiche  o  giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  ed  alla  commissione dei ricorsi puo'
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo
istituito  presso  il  Consiglio  dell'ordine  e  denominato Albo dei
consulenti  in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.
  2.  L'Albo  e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti  in  materia  di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',
disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di  disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
  3.  Gli  iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
  4.  La  vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata
dal  Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
                              Art. 203.
                     Requisiti per l'iscrizione
  1.  Puo'  essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
    a) abbia   il   godimento  dei  diritti  civili  nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
    b) sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino degli Stati membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
    c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
o  nell'Unione  europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro
di  essa,  il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini  italiani  l'iscrizione  a  corrispondenti  albi senza tale
requisito;
    d) abbia  superato  l'esame  di abilitazione, di cui all'articolo
207  o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti
in  proprieta'  industriale  al  comma  2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
  2.   L'iscrizione   e'  effettuata  dal  Consiglio  dell'ordine  su
presentazione  di  una istanza accompagnata dai documenti comprovanti
il  possesso  dei  requisiti  di  cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente  comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
  3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano
l'attivita'  di  rappresentanza  a  titolo  temporaneo si considerano
automaticamente   inseriti  all'albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti ed all'osservanza
degli  obblighi  previsti  nell'ordinamento  professionale  in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e   non   possono   essere  eletti  quali  componenti  del  Consiglio
dell'ordine.
  4.  I  soggetti  indicati  nel comma 3 che abbiano residenza ovvero
domicilio  professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono
tenuti  ad  eleggere  domicilio  in Italia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.
                              Art. 204.
             Titolo professionale oggetto dell'attivita'
  1.  Il  titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato
alle  persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte  solo  nella  sezione  brevetti  devono utilizzare il titolo
nella  forma  di  consulente  in  brevetti e le persone iscritte solo
nella  sezione  marchi  devono  utilizzare  il  titolo nella forma di
consulente  in  marchi.  Le  persone  iscritte in entrambe le sezioni
possono  utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
  2.  Le  persone  indicate  nell'articolo  202 svolgono per conto di
qualsiasi  persona  fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti
dalle  norme  che  regolano  i servizi attinenti rispettivamente alla
materia  dei  brevetti  per  invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni  e  modelli  per  nuove varieta' vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
  3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono  svolgere  ogni  altra  funzione  che  sia  affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
  4.  Se  l'incarico  e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,
salva  diversa  disposizione,  possono  agire anche separatamente. Se
l'incarico  e'  conferito  a piu' consulenti abilitati, costituiti in
associazione  o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno
di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.
                              Art. 205.
                          Incompatibilita'
  1.  L'iscrizione  all'albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale  sono  incompatibili  con  qualsiasi  impiego  od ufficio
pubblico  o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia,
sia  autonomi  che  organizzati  nell'ambito  di  enti  o  imprese, e
dell'attivita'  di  insegnamento  in  qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio   del   commercio,  con  la  professione  di  notaio,  di
giornalista  professionista,  di  mediatore, di agente di cambio o di
esattore dei tributi.
  2.  L'iscrizione  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale  e'  compatibile,  se  non  previsto  altrimenti  e fermo
restando  il  disposto  del  comma  1, con l'iscrizione in altri albi
professionali e con l'esercizio della relativa professione.
  3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano
la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti
o  di  imprese,  ovvero  nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese,
possono operare esclusivamente in nome e per conto:
    a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
    b) delle  imprese  appartenenti  al consorzio, o gruppo nella cui
organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
    c) di  imprese  o persone che siano con enti o imprese o gruppi o
consorzi,  in  cui  e'  inserito il consulente abilitato, in rapporti
sistematici  di  collaborazione,  ivi  compresi quelli di ricerca, di
produzione o scambi tecnologici.
                              Art. 206.
                  Obbligo del segreto professionale
  1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto
professionale  e  nei  suoi  confronti  si applica l'articolo 200 del
codice di procedura penale.
                              Art. 207.
                        Esame di abilitazione
  1.  L'abilitazione  e'  concessa  previo  superamento  di  un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
    a) dal  direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
    b) da  un  membro  della  commissione  dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
    c) da  due  professori  universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche   e  tecniche,  designati  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive;
    d) da  quattro  consulenti  in  proprieta' industriale abilitati,
designati  dal  consiglio  di cui all'articolo 215, di cui due scelti
fra  i  dipendenti  di  enti  o  imprese  e  due  che  esercitano  la
professione in modo autonomo;
    e) da  membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla
lettere b), c) e d), se impossibilitati.
  2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
    a) abbia conseguito:
      1)   la  laurea  o  un  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi Paese estero;
      2)  un  diploma  o  un  titolo  rilasciato  da  un Paese membro
dell'Unione  europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito  con  successo  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata
minima  di  tre  anni  o  di  durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita'  o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto  dello  stesso  livello  di  formazione, a condizione che il
ciclo   di  studi  abbia  indirizzo  tecnico-professionale  attinente
all'attivita'  di  consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni
e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
    b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in  proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale
effettivo, documentato in modo idoneo.
  3.  E'  ammessa  all'esame  di  abilitazione per l'iscrizione nella
sezione  brevetti  qualsiasi  persona  che  abbia superato l'esame di
qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
  4.  Il  periodo  di  tirocinio  e'  limitato  a diciotto mesi se il
candidato  all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto  un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in  materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
  5. L'esame  di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e  rispettivamente  nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali,  tendenti  ad  accertare  la  preparazione teorico-pratica del
candidato  nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,
cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente   alla   sezione   interessata,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
  6. L'esame  di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
ovvero  quello  per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni
due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
                              Art. 208.
                 Esonero dall'esame di abilitazione
  1.  Sono  esonerati  dall'esame  di  abilitazione  coloro che, gia'
dipendenti del Ministero delle attivita' produttive, abbiano prestato
servizio,  per  almeno  cinque  anni,  con  mansioni direttive presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  2.  Sono  anche  esonerati,  ai  fini dell'iscrizione nella sezione
brevetti,  i  cittadini  italiani  che  abbiano prestato servizio per
almeno  cinque  anni  con  mansioni  di  esaminatori presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
                              Art. 209.
       Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
  1.  L'albo  istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun  iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
il   titolo   di   studio,   la  data  di  iscrizione,  il  domicilio
professionale  o  i domicili professionali oppure la sede dell'ente o
impresa da cui dipende.
  2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione  sono  di  nuovo  iscritti  all'albo hanno l'anzianita'
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
                              Art. 210.
          Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
  1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
    a) quando  e'  venuto  meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di
cui all'articolo 203;
    b) quando  ricorre  uno  dei  casi  di  incompatibilita' previsti
dall'articolo 205;
    c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
  2.  Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando  sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di
nuovo esame.
  3.  Il  consulente  abilitato  e'  dichiarato  sospeso  di  diritto
dall'esercizio  professionale  dal  momento della sottoposizione alle
misure  coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo
IV,  titolo  I,  del  codice  di procedura penale sino a quello della
revoca  delle  misure  stesse,  nonche'  in caso di mancato pagamento
entro  il  termine  fissato,  del  contributo  annuo,  fino alla data
dell'accertato adempimento.
                              Art. 211.
                        Sanzioni disciplinari
  1.  I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e  mancanze  di  lieve  entita', alla sospensione per non piu' di due
anni  in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia   compromesso   gravemente   la   reputazione   e  la  dignita'
professionale.
                              Art. 212.
                  Assemblea degli iscritti all'Albo
  1.  L'assemblea  e'  convocata  dal  presidente,  su  delibera  del
Consiglio  dell'ordine.  Essa  e'  regolarmente  costituita  in prima
convocazione  con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda  convocazione,  che  non  puo'  aver  luogo  lo stesso giorno
fissato  per  la  prima,  con  la  presenza  di almeno un sesto degli
iscritti  se  gli  iscritti  presenti  e rappresentati raggiungono la
presenza  di  almeno  un  quinto  degli  iscritti.  Essa  delibera  a
maggioranza assoluta dei voti.
  2.   Ogni   consulente   abilitato  iscritto  all'albo  puo'  farsi
rappresentare  da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con
delega  scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'
di cinque iscritti.
  3.  Le  modalita'  di  convocazione e di svolgimento dell'assemblea
sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
                              Art. 213.
                       Compiti dell'assemblea
  1.  L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese
di  marzo,  per  l'approvazione  del  conto  preventivo  e  di quello
consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo
che  deve  essere  uguale  per  tutti gli iscritti e, occorrendo, per
l'elezione  del  Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione
deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
  2.   L'assemblea  si  riunisce  inoltre  ogni  volta  il  Consiglio
dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda
per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un
decimo degli iscritti all'albo.
                              Art. 214.
         Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
  1.  I  componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono  eletti  a  maggioranza  semplice  dei  voti segreti validamente
espressi  per  mezzo  di  schede  contenenti  un  numero  di nomi non
superiore  alla  meta'  piu'  uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti  i  dieci  candidati  che hanno riportato il maggior numero di
voti.  In  caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano di eta'.
  2.  Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in  forma  autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',
uffici  o  servizi  autonomi,  da  una  parte,  e  dei consulenti che
esercitano  in  uffici  e servizi specializzati nell'ambito di enti o
imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata  in  seno  al  Consiglio  dell'ordine  con piu' di otto
componenti.  Parimenti  ciascuna  sezione  dell'albo  non puo' essere
rappresentata  in  seno  al  Consiglio  dell'ordine con piu' di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
  3.  Non  sono  ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
  4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio  e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.
                              Art. 215.
   Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
  1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un
Consiglio  che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri
con  non  meno  di  tre  anni  di anzianita' eletti dall'assemblea. A
sostituire  i  componenti  cessati  per  qualsiasi  causa prima della
scadenza  sono  chiamati  i candidati compresi nella graduatoria che,
dopo  quelli  eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
  2.  In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine
continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
  3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza
della  maggioranza  dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del  presidente. In materia
disciplinare  il  Consiglio  dell'ordine  delibera con la presenza di
almeno tre quarti dei componenti.
                              Art. 216.
        Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
  1.  Il  Consiglio  dell'ordine  nomina  tra  i  suoi  componenti un
presidente,  il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti
i  provvedimenti  necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima
seduta  successiva,  ed  esercita  le  rimanenti  attribuzioni  a lui
conferite dal presente codice.
  2.   Il   presidente   puo'  delegare  a  componenti  il  Consiglio
attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
  3.  Il  Consiglio  nomina  altresi'  fra  i suoi componenti un vice
presidente,  il  quale  sostituisce  il  presidente  in sua assenza o
impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
                              Art. 217.
               Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
  1. Il Consiglio dell'ordine:
    a) provvede   tempestivamente   agli  adempimenti  relativi  alle
iscrizioni,  alle  sospensioni  ed  alle  cancellazioni  da  eseguire
nell'albo,   dandone  immediata  comunicazione  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi;
    b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo
necessarie;
    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni  che  sorgono  fra  gli iscritti all'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
    d) propone    modifiche    ed    aggiornamenti    della   tariffa
professionale;
    e) su  richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime  parere  sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprieta'  industriale  per  le  prestazioni  inerenti all'esercizio
della professione;
    f) adotta i provvedimenti disciplinari;
    g) designa   i   quattro  consulenti  in  proprieta'  industriale
abilitati  che  concorrono  a  formare la commissione di esame di cui
all'articolo 207;
    h) adotta   le   iniziative  piu'  opportune  per  conseguire  il
miglioramento  ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell'attivita' professionale;
    i) stabilisce  la  propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
    l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
    m) predispone  il  conto  preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
    n) riceve  le  domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
    o) mantiene  i  rapporti  e  collabora  con  gli  organismi  e le
istituzioni  che  operano  nel settore della proprieta' industriale o
che  svolgono  attivita'  aventi  attinenza  con essa, formulando ove
opportuno proposte o pareri;
    p) svolge  gli  altri  compiti  definiti con decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive  che abbiano carattere di strumentalita'
necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
                              Art. 218.
Decadenza  dalla  carica  di  componente  il  Consiglio  dell'ordine,
    scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
  1.  I  componenti  che, senza giustificati motivi, non intervengono
per  tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono
da questo dichiarati decaduti dalla carica.
  2.  Il  Consiglio  puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'
produttive,  se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono
cessati  o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero
nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
  3.  In  caso  di  scioglimento  del Consiglio, le sue funzioni sono
assunte  da  un  commissario  nominato  dal  Ministro delle attivita'
produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire
nuove  elezioni,  per  lo  svolgimento  delle  quali l'assemblea deve
riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell'atto di convocazione.
                              Art. 219.
                  Sedute del Consiglio dell'ordine
  1.  Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta  ogni  sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne
sia   fatta   richiesta   dalla   maggioranza   dei   componenti.  Le
deliberazioni  del  Consiglio  sono  verbalizzate  da  un  componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
                              Art. 220.
                      Procedimento disciplinare
  1.   Quando   perviene   notizia  di  fatti  che  possono  condurre
all'applicazione   di   una   delle   sanzioni  disciplinari  di  cui
all'articolo  211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un
relatore.
  2.  Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno
di  10  giorni  l'audizione  dell'interessato, esaminate le eventuali
memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso  di  parita'  di  voti  prevale  la  decisione  piu'  favorevole
all'incolpato.
  3.  Se  l'interessato  non  si  presenta  o non fa pervenire alcuna
memoria  difensiva  si  procede  in  sua  assenza  a meno che non sia
dimostrato un legittimo impedimento.
  4.  La  deliberazione  deve  contenere  l'indicazione  dei fatti, i
motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
  5.  I  membri  del  Consiglio  devono  astenersi quando ricorrano i
motivi   indicati  dall'articolo  51,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per
gli  stessi  motivi  con  istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.
  6.  In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
i  membri  possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine
l'autorizzazione ad astenersi.
  7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
                              Art. 221.
      Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
  1.  Contro  tutti  i  provvedimenti  del  Consiglio  dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
  2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la
regolarita'  dell'operato  e  la  funzionalita'  del Consiglio e puo'
ricorrere,  per  ogni  irregolarita' constatata, alla commissione dei
ricorsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
                              Art. 222.
                        Tariffa professionale
  1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive approva, con proprio
decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale
proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma
1, lettera d).
  2.   Lo   svolgimento   delle  attivita'  relative  all'ordinamento
professionale  non  comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
statale.
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
                              Art. 223.
                               Compiti
  1.  Ai  servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  2.  Fatte  salve  le  competenze  istituzionali del Ministero degli
affari  esteri  in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di
coordinamento  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
italiano  brevetti  e marchi del Ministero delle attivita' produttive
promuove  e  mantiene  relazioni  con  le istituzioni e gli organismi
comunitari  ed  internazionali competenti in materia, nonche' con gli
uffici  nazionali  della  proprieta' industriale degli altri Stati, e
provvede  alla  trattazione  delle  relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  provvede  altresi' ai
seguenti ulteriori compiti:
    a) creazione  e  gestione  di  banche  dati  e  diffusione  delle
informazioni      brevettuali     con     particolare     riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
    b) promozione  della preparazione tecnico-giuridica del personale
della  pubblica  amministrazione  operante nel campo della proprieta'
industriale  e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono
o  intendono  svolgere  la  professione  di  consulente in proprieta'
industriale;
    c) promozione   della   cultura   e   dell'uso  della  proprieta'
industriale  presso  i  potenziali  utenti,  in particolare presso le
piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
    d) effettuazione  di  studi,  ricerche,  indagini e pubblicazioni
correlate  alla  materia  della  proprieta' industriale e sviluppo di
indicatori  brevettuali  per  l'analisi  competitiva  dell'Italia, in
proprio  o  in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
    e) effettuazione  di  prestazioni a titolo oneroso di servizi non
istituzionali   a  richiesta  di  privati,  a  condizione  che  siano
compatibili  con  la  funzione  e  il  ruolo  istituzionale  ad  essa
attribuito.
  4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni
con   regioni,   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei
propri compiti.
                              Art. 224.
                         Risorse finanziarie
  1.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei  propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'
con  le  risorse  di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa  del  Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi
direttamente  riscossi  per  i  servizi resi in materia di proprieta'
industriale.
  2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere
annualmente  il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui
al  comma  1  all'Ufficio  europeo  dei brevetti, cosi' come previsto
dall'articolo  30  della  convenzione  di  Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
  3.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
effettuati  da  organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali  l'Italia  partecipa  e con ogni altro provento derivante dalla
sua attivita'.
                              Art. 225.
              Diritti di concessione e di mantenimento
  1.   Per   le  domande  presentate  al  Ministero  delle  attivita'
produttive   al   fine   dell'ottenimento  di  titoli  di  proprieta'
industriale,  per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo  e'  dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle
tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,
in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al
quale  si  riferiscono,  viene  effettuata  con  apposito decreto dal
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  2.  La  tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di   registrazione  internazionale  di  marchio,  nella  designazione
posteriore   o   nell'istanza   di   rinnovo  applicabile  ai  marchi
internazionali  esteri  che  chiedono  la  protezione  sul territorio
italiano   tramite   l'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
intellettuale   di   Ginevra,   ai   sensi  del  Protocollo  relativo
all'Accordo  di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
del  27 giugno  1989,  ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e'
fissata  nella  misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il  deposito  della  concessione di un marchio nazionale ovvero della
rinnovazione.
                              Art. 226.
                  Termini e modalita' di pagamento
  1.   Il   pagamento  dei  diritti  e  delle  tasse  di  concessione
governativa  di  cui  al  presente codice e' effettuato nei termini e
nelle  modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con
proprio decreto.
                              Art. 227.
Diritti  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli  di  proprieta'
                             industriale
  1.  Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il  mese  corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata depositata la
domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.
  2.  Trascorso  questo  termine di scadenza, il pagamento e' ammesso
nei  sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il
cui  ammontare  e'  determinato  per  ciascun  diritto  di proprieta'
industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
  4.  Nel  caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
                              Art. 228.
          Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
  1.  All'inventore,  il  quale  dimostri  di essere in condizioni di
indigenza,  il  Ministro  delle  attivita'  produttive puo' concedere
l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei  diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto
anno  l'inventore  che  intende  mantenere in vigore il brevetto deve
pagare,  oltre  il  diritto  annuale  per  il sesto anno anche quelli
arretrati.  In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
                              Art. 229.
                        Diritti rimborsabili
  1.  In  caso  di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,
prima  che  la  registrazione  sia stata effettuata o il brevetto sia
stato  concesso,  sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto   di   domanda.  Il  diritto  previste  per  il  deposito  di
opposizione  e'  rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
  2.  I  rimborsi  dei  diritti  sono autorizzati dal Ministero delle
attivita'   produttive.  L'autorizzazione  viene  disposta  d'ufficio
quando  i  diritti  da  rimborsare  si  riferiscono ad una domanda di
registrazione  o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto.  In  ogni  altro  caso,  il  rimborso  viene  effettuato  su
richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle
attivita' produttive.
  3.  I  rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,
ove  si  riferiscano  a domande ritirate o respinte, vengono annotati
nel registro delle domande.
                              Art. 230.
                 Pagamento incompleto od irregolare
  1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga  pagato  incompletamente  o  comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  di cui all'articolo 223 puo' ammettere
come  utile  l'integrazione  o  la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.
  2.  Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti
e  marchi  provvede  solo  su  istanza dell'interessato. Se l'istanza
viene  respinta,  l'interessato  puo'  ricorrere alla commissione dei
ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
  3.  Il  ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
                              Art. 231.
                          Domande anteriori
  1.  Le  domande  di  registrazione  di  marchio  e  le  domande  di
trascrizione  depositate  prima  della  data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le
disposizioni  in  esso  contenute.  Tuttavia,  per quanto riguarda la
regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.
                              Art. 232.
          Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
  1.  Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992,  n.  480,  e che goda di rinomanza, non consente al titolare di
opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile
al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e'
stato registrato.
                              Art. 233.
                              Nullita'
  1.  I  marchi  di impresa registrati prima della data di entrata in
vigore   del  decreto  legislativo  4 dicembre  1992,  n.  480,  sono
soggetti,  in  quanto  alle  cause  di  nullita', alle norme di legge
anteriori.
  2.   Non   puo'  essere  dichiarata  la  nullita'  del  marchio  se
anteriormente   alla   proposizione   della   domanda   principale  o
riconvenzionale  di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
  3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio
anteriore  sia  scaduto  da oltre due anni ovvero tre se si tratta di
marchio   collettivo  o  possa  considerarsi  decaduto  per  non  uso
anteriormente   alla   proposizione   della   domanda   principale  o
riconvenzionale di nullita'.
  4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29
giugno   1942,  n.  929,  come  sostituito  dal  decreto  legislativo
4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore dello stesso.
                              Art. 234.
                 Trasferimento e licenza del marchio
  1.  Le  norme  del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano  il  trasferimento e la licenza del marchio si applicano
anche  ai  marchi  gia'  concessi, ma non ai contratti conclusi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480.
                              Art. 235.
                        Decadenza per non uso
  1.  Le  norme  del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano  la  decadenza  per  non uso si applicano ai marchi gia'
concessi  alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto
legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.
                              Art. 236.
                    Decadenza per uso ingannevole
  1.  Le  norme  del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano  la  decadenza  del  marchio  per  uso ingannevole dello
stesso  si  applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in
vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,  in  relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
                              Art. 237.
                          Domande anteriori
  1.  Le  domande  di brevetto per disegno o modello ornamentale e le
domande  di  trascrizione  depositate  prima della data di entrata in
vigore  del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate
secondo  le  disposizioni  in  esso contenute. Le stesse domande sono
soggette   alle   norme  precedenti  relativamente  alla  regolarita'
formale.
                              Art. 238.
                       Proroga della privativa
  1.  I  brevetti  per  disegno  o modello ornamentale concessi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata
in  vigore  del  decreto legislativo citato, possono essere prorogati
fino  al  termine  massimo di venticinque anni dalla data di deposito
della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare  il  disegno  o  modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria  gratuita  e  non  esclusiva  per  il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti
non ancora scaduti.
  2.  Le  tasse  di  concessione  corrisposte  in  un'unica soluzione
valgono  per  le  prime  due  proroghe.  Le  tasse  sulle concessioni
governative  relative  al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19 aprile  2001,  sono  di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio  prevista  dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere
c)  ed  f),  della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
                              Art. 239.
        Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore
  1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile
2001,   la  protezione  accordata  ai  disegni  e  modelli  ai  sensi
dell'articolo  2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941,
n.  633,  non  opera  nei soli confronti di coloro che, anteriormente
alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o  modelli  che  erano  oppure  erano divenuti di pubblico dominio. I
diritti  di  fabbricazione,  di  offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.
                              Art. 240.
                              Nullita'
  1.  I  brevetti  per  disegni  e modelli ornamentali concessi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  95,  sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle
norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di
nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.
                              Art. 241.
     Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
  1.  Fino  a  che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
Consiglio,  del  13 ottobre  1998,  sulla  protezione  giuridica  dei
disegni  e modelli non sara' modificata su proposta della commissione
a   norma   dell'articolo 18  della  direttiva  medesima,  i  diritti
esclusivi  sui componenti di un prodotto complesso non possono essere
fatti   valere  per  impedire  la  fabbricazione  e  la  vendita  dei
componenti  stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine
di ripristinarne l'aspetto originario.
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
                              Art. 242.
                       Durata della privativa
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  109  del  presente  codice  si
applicano   ai   brevetti   per   nuove  varieta'  vegetali  concessi
conformemente  al  decreto  del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975,  n.  974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
  2.  I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed
effettivi  investimenti  per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali
coperte  dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria  gratuita  e  non  esclusiva  per  il periodo di maggior
durata.  Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti
non ancora scaduti.
Sezione IV
Invenzioni
                              Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
                               ricerca
  1.  La  disciplina  di  cui  all'articolo 65 del presente codice si
applica  alle  invenzioni  conseguite  successivamente  alla  data di
entrata  in  vigore  dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno
1939,  n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
a  quelle  conseguite  successivamente alla data di entrata in vigore
del  presente  codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.
Sezione V
Domande anteriori
                              Art. 244.
                      Trattamento delle domande
  1.   Le  domande  di  brevetto  o  di  registrazione  e  quelle  di
trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della
data  di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo
le  disposizioni  in  esso  contenute.  Le domande di cui al capo IV,
sezione  I,  sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle
condizioni di ricevibilita'.
Sezione VI
Norme di Procedura
                              Art. 245.
                      Disposizioni procedurali
  1.  Le  norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e
le  norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n.  5,  si applicano ai procedimenti giudiziari ed
agli  arbitrati  che  siano  iniziati  con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
  2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui
all'articolo  134,  comma  3,  le  controversie  in  grado  d'appello
iniziate  dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di
primo  grado  o  il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore.
  3.  Sono  devolute  alla  cognizione delle sezioni specializzate le
procedure  di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in
vigore  del  codice  anche  se  riguardano  misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore.
  4.  Le  norme  di  procedura di cui all'articolo 136 concernenti la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
  5.  Le  norme  di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
Sezione VII
Abrogazioni
                              Art. 246.
                       Disposizioni abrogative
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
    b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
    c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
    d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
    e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795;
    g) l'articolo 34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
    h) il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
    i) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   22 febbraio   1973,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
    l)  il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
    m) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
    n) il  decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
    o) il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
    p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
    q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
    r) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   26 febbraio   1986,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
    s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
    t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
    u) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  19 luglio  1989,  n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
    v) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 gennaio  1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
    z) la  legge  19 ottobre  1991,  n.  349;  il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
    aa)  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
    bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
    cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
    dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
    ee)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  30 maggio  1995,  n. 342, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
    ff)  il  decreto  legislativo  19 marzo  1996, n. 198; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre
1999, n. 447;
    gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
    hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
    ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
    ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
    mm)  i  commi  8,  8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della
legge  15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
    nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
    oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    pp)  i  commi  72,  73,  79,  80 e 81 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli