Il Decreto Legislativo n. 56/2004 (che reca l’attuazione della direttiva 2001/97 in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività illecite) ha introdotto per le professioni legali e contabili significativi obblighi di identificazione, registrazione nonché di segnalazione di operazioni sospette.
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Suppl. Ord. G. U. 28 febbraio 2004, n. 49)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme
in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante
disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva
91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2002, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita'
produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorita' di vigilanza di settore» indica le autorita'
preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al
controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera n);
b) «amministrazioni interessate» indica le autorita' competenti
al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle
dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o
registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i
soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
c) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
d) «testo unico bancario» indica il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) «testo unico dell'intermediazione finanziaria» indica il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle societa' fiduciarie;
l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei
tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi
4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale
previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi
indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere
precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le
succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio
armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti
commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei
dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o
nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o
attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
societa', enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le
disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge
antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di
strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge
antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo
2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da
un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del
medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Art. 3.
Obblighi di identificazione e di conservazione
delle informazioni
1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1,
della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni
frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano
ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le
competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni
interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti
obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi
e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita'
di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le
modalita' di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o
di effettuazione di operazioni a distanza.
Art. 4.
Abilitazione
1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati,
nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le
operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge
antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC,
determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative
succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero
dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di
trasferimento di cui al comma 1.
Art. 5.
Collaborazione tra autorita'
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di
vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di
informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC puo'
scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri
Stati che perseguono le medesime finalita', anche a seguito di
protocolli d'intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle
professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre
forme di collaborazione richieste.
4. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate e gli organismi locali delle professioni interessate
informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di
operazioni previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio,
rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.
Art. 6.
Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono
soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio e'
sostituito dal seguente:
«2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere
superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a
Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio
2005.».
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono
soppresse le parole: «di uno dei soggetti di cui all'articolo 4,
indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di
trasferimento di cui all'articolo 1,».
4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla
lettera c) le parole: «di cui all'articolo 4 in ordine alle
segnalazioni trasmesse» e alla lettera d) le parole: «di cui
all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «tenuti alle
segnalazioni».
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge
antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione
amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento»;
b) al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria fino alla meta'
del valore dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta'
del valore dell'operazione»;
c) al comma 6 le parole «del divieto di cui all'articolo 3, comma
7» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto di cui all'articolo
3, comma 8»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La
violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del
saldo.»;
e) al comma 8 le parole: «Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute
nell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le
violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia
superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e'
esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per
altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di
contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni
precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente
l'illecito per cui si procede.».
7. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai
loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni,
violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla
contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le
parole: «di cui all'articolo 4».
9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, e' sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano
ai soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1,
comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio
di «fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500
euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n.
197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».
10. Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, la parola: «intermediari» e' sostituita dalla seguente:
«soggetti».
11. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11
della legge antiriciclaggio;
b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 7.
Sanzioni amministrative
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro
compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno
notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero
dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni
devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e
da quella che ne effettua l'estinzione.
2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1
e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento
al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni
sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i
verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un
parere al Ministero dell'economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi
informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge
antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli
obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10,
della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' nelle rispettive
disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del
provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma
6, della legge antiriciclaggio e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.
6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5
provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad
esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni
amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i
criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure
volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di
riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e
assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei
collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio
rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge
antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati e'
sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le
competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare
omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da
adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle
operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte
dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t).
5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo
3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8,
comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti
autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate.
Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC
puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati
nell'articolo 2.
7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica
anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui
importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora
stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato
ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in
giudicato. Tale facolta' potra' essere esercitata entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E'
escluso da tale facolta' chi si e' gia' avvalso del pagamento in
misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2,
della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato
ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione
dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo
8, comma 4.
10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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