Il Decreto Legislativo n. 56/2004 (che reca l’attuazione della direttiva 2001/97 in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività illecite) ha introdotto per le professioni legali e contabili significativi obblighi di identificazione, registrazione nonché di segnalazione di operazioni sospette.


Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Suppl. Ord. G. U. 28 febbraio 2004, n. 49)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   5 luglio   1991,   n.  197,  recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore  nelle  transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
  Vista  la  legge  6 febbraio  1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 15;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme
in   materia   di   circolazione  transfrontaliera  di  capitali,  in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  153, recante
disposizioni   ad   integrazione   dell'attuazione   della  direttiva
91/308/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione  delle  disposizioni  in  materia  di  riciclaggio dei
capitali   di   provenienza   illecita   ed   attivita'   finanziarie
particolarmente  suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista   la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  4 dicembre  2001,  recante  modifica della direttiva
91/308/CEE;
  Vista  la  legge  7 febbraio  2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  per  il  2002, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita'
produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1. 
Definizioni
 
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
    a) «autorita'  di  vigilanza  di  settore»  indica  le  autorita'
preposte,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  alla vigilanza o al
controllo  dei  soggetti  indicati  nell'articolo  2,  comma 1, dalla
lettera a) alla lettera n);
    b) «amministrazioni  interessate»  indica le autorita' competenti
al  rilascio  delle  autorizzazioni  o  licenze, alla ricezione delle
dichiarazioni  di  inizio  attivita',  ovvero  alla  tenuta di albi o
registri  dei  soggetti  indicati  nell'articolo  2,  comma  1, dalla
lettera  a)  alla  lettera  o),  ovvero  i  consigli  nazionali per i
soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
    c) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
    d) «testo   unico   bancario»   indica   il  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    e) «testo   unico  dell'intermediazione  finanziaria»  indica  il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991,
n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni.
 
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
 
  1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:
    a) alle banche;
    b) a Poste Italiane S.p.a.;
    c) agli istituti di moneta elettronica;
    d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
    f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g) alle imprese di assicurazione;
    h) agli agenti di cambio;
    i) alle societa' fiduciarie;
    l)  alle  societa'  che  svolgono  il servizio di riscossione dei
tributi;
    m) agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
    n)  agli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco generale
previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
    o) ai  soggetti  operanti  nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi
4 e 5, del testo unico bancario;
    p) alle   societa'   di  revisione  iscritte  nell'albo  speciale
previsto  dall'articolo  161  del  testo  unico  dell'intermediazione
finanziaria;
    q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi
indicate;
    r) alle  succursali  italiane  dei soggetti indicati alle lettere
precedenti  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  estero  nonche'  le
succursali   italiane   delle  societa'  di  gestione  del  risparmio
armonizzate;
    s) ai  soggetti  iscritti  nell'albo  dei ragionieri e dei periti
commerciali,  nel  registro  dei  revisori  contabili,  nell'albo dei
dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
    t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o
nella realizzazione di operazioni riguardanti:
      1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di beni immobili o
attivita' economiche;
      2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
      3)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli;
      4)  l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
      5)   la   costituzione,  la  gestione  o  l'amministrazione  di
societa', enti, trust o strutture analoghe.
  2.  Gli  obblighi  di  segnalazione  delle operazioni sospette e le
disposizioni  contenute  negli  articoli 3,  3-bis  e  10 della legge
antiriciclaggio si applicano:
    a) ai soggetti indicati nel comma 1;
    b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
    c) alle   societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati  di
strumenti  finanziari  e  ai soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
    d) alle  societa'  di  gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
    e) alle  societa'  di  gestione  dei  sistemi  di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
    f) agli uffici della pubblica amministrazione.
  3.    Gli   obblighi   di   segnalazione   previsti   dalla   legge
antiriciclaggio  non  si applicano ai soggetti indicati nell'articolo
2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da
un   loro  cliente  o  ottengono  riguardo  allo  stesso,  nel  corso
dell'esame   della   posizione   giuridica   del   loro   cliente   o
dell'espletamento  dei  compiti  di  difesa  o  di rappresentanza del
medesimo  in  un  procedimento  giudiziario  o  in  relazione  a tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o
evitare  un  procedimento,  ove  tali  informazioni  siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
 
Art. 3.
Obblighi di identificazione e di conservazione
delle informazioni
 
  1.   Gli  obblighi  previsti  nell'articolo  13  del  decreto-legge
15 dicembre  1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio  1980,  n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1,
della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1,
della  legge  antiriciclaggio,  anche  con  riguardo  alle operazioni
frazionate  di  cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano
ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti l'UIC, le
competenti  autorita'  di  vigilanza  di settore e le amministrazioni
interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti
obbligati,  all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi
e  alla  tenuta  dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con
regolamento,  da  adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita'
di  esecuzione  degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo e le
modalita'  di  identificazione in caso di instaurazione di rapporti o
di effettuazione di operazioni a distanza.
 
Art. 4.
Abilitazione
 
  1.  I  soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a)
alla  lettera  l),  e le relative succursali italiane sono abilitati,
nei  limiti  delle  proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le
operazioni  di  trasferimento  previste  dall'articolo  1 della legge
antiriciclaggio.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sentito l'UIC,
determina  con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti
indicati  nell'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative
succursali  italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  ad  effettuare  le  operazioni  di
trasferimento di cui al comma 1.
 
 
Art. 5.
Collaborazione tra autorita'
 
  1.  In  deroga  all'obbligo  del segreto d'ufficio, le autorita' di
vigilanza   di   settore   collaborano,  anche  mediante  scambio  di
informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
  2.   In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  l'UIC  puo'
scambiare  informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri
Stati  che  perseguono  le  medesime  finalita',  anche  a seguito di
protocolli d'intesa.
  3.  Le  amministrazioni  interessate  e  gli organismi locali delle
professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre
forme di collaborazione richieste.
  4.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  le  amministrazioni
interessate  e  gli  organismi  locali  delle professioni interessate
informano  l'UIC  delle  ipotesi  di  omissione delle segnalazioni di
operazioni  previste  dall'articolo  3  della  legge antiriciclaggio,
rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.
 
 
Art. 6.
Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
 
  1.  Nel  comma  1  dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono
soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
  2.  Il  comma  2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio e'
sostituito dal seguente:
  «2-bis.  Il  saldo  dei  libretti  al  portatore  non  deve  essere
superiore   a   Euro 12.500.   I   libretti  con  saldo  superiore  a
Euro 12.500,  esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio
2005.».
  3.  Nel  comma  1  dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono
soppresse  le  parole:  «di  uno  dei soggetti di cui all'articolo 4,
indipendentemente  dall'abilitazione  a  effettuare  le operazioni di
trasferimento di cui all'articolo 1,».
  4.  Nel  comma  4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla
lettera  c)  le  parole:  «di  cui  all'articolo  4  in  ordine  alle
segnalazioni  trasmesse»  e  alla  lettera  d)  le  parole:  «di  cui
all'articolo   4»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tenuti  alle
segnalazioni».
  5.   Nei   commi   1,   4  e  5  dell'articolo  3-bis  della  legge
antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
  6.  All'articolo  5  della  legge antiriciclaggio sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria
fino  al  40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione
amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento»;
    b) al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria fino alla meta'
del  valore  dell'operazione»  sono  sostituite  dalle seguenti: «una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  dal 5 per cento fino alla meta'
del valore dell'operazione»;
    c) al comma 6 le parole «del divieto di cui all'articolo 3, comma
7»  sono  sostituite dalle seguenti: «del divieto di cui all'articolo
3, comma 8»;
    d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis.  La  violazione  della  prescrizione di cui all'articolo 1,
comma  2-bis,  per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La
violazione  il  cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e' punita
con  la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del
saldo.»;
    e) al  comma  8  le  parole:  «Si applicano le disposizioni della
legge  24 novembre  1981,  n.  689, ad esclusione di quelle contenute
nell'articolo  16»  sono  sostituite dalle seguenti: «Si applicano le
disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689. L'articolo 16
della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  si  applica  solo  per le
violazioni  dell'articolo  1,  commi  1  e  2, il cui importo non sia
superiore  a  Euro 250.000,00.  Il pagamento in misura ridotta non e'
esercitabile  da  chi  si e' gia' avvalso della medesima facolta' per
altra  violazione  dell'articolo 1,  commi  1  e  2,  il  cui atto di
contestazione  sia  stato  ricevuto  dall'interessato  nei 365 giorni
precedenti   la  ricezione  dell'atto  di  contestazione  concernente
l'illecito per cui si procede.».
  7.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  le  amministrazioni
interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai
loro  compiti  di  servizio  e  nei  limiti  delle loro attribuzioni,
violazioni    della   legge   antiriciclaggio   e   provvedono   alla
contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  8.  Nell'articolo  10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le
parole: «di cui all'articolo 4».
  9.  L'articolo  4,  comma  4,  del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, e' sostituito dal seguente:
  «4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano
ai  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  indicata nell'articolo 1,
comma  1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio
di «fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500
euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n.
197/1991  e  dell'articolo  16  del  regolamento  di  esecuzione  del
T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».
  10.  Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   la   parola:  «intermediari»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«soggetti».
  11. Sono abrogati:
    a) gli  articoli 3,  comma  9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11
della legge antiriciclaggio;
    b) gli  articoli 4,  commi  1,  2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
    c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
 
Art. 7.
Sanzioni amministrative
 
  1.  I  soggetti  indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro
compiti  di  servizio,  e  nei  limiti delle loro attribuzioni, hanno
notizia  di  infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  la  contestazione  e gli altri
adempimenti  previsti  dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n.  689.  In  caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari,  libretti  al portatore o titoli similari, le segnalazioni
devono  essere  effettuate dalla banca che li accetta in versamento e
da quella che ne effettua l'estinzione.
  2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1
e'  punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento
al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
  3.  Per  la  violazione  dell'obbligo di segnalazione di operazioni
sospette  previsto  dall'articolo  3  della  legge antiriciclaggio, i
verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un
parere al Ministero dell'economia e delle finanze;
  4.  I  soggetti  indicati  nell'articolo 2 che violano gli obblighi
informativi   previsti   dall'articolo   3,   comma  4,  della  legge
antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli
obblighi  di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10,
della  legge  antiriciclaggio,  nell'articolo  5 comma 1, del decreto
legislativo  25  settembre  1999,  n.  374,  nonche' nelle rispettive
disposizioni  di  attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.
  5.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del
provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma
6,   della   legge   antiriciclaggio   e'  punito  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.
  6.  All'irrogazione  delle  sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5
provvede,  con  proprio  decreto,  il Ministero dell'economia e delle
finanze,  udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32
del  testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si
applicano  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad
esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.
  7.  Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni
amministrative  previste  dalla  legge antiriciclaggio si applicano i
criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
 
 
 
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
 
  1.  I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure
volte  a  prevenire  e  impedire  la  realizzazione  di operazioni di
riciclaggio,  in particolare istituendo misure di controllo interno e
assicurando    un'adeguata    formazione   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori.
  2.   Gli   intermediari   richiamati  nella  legge  antiriciclaggio
rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
  3.  Nell'articolo  13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n.  625,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n.  15,  come  sostituito  dall'articolo  30,  comma  1,  della legge
19 marzo  1990,  n.  55,  e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge
antiriciclaggio,  il  riferimento  ai  soggetti  in  esso indicati e'
sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
  4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le
competenti   amministrazioni   interessate,  al  fine  di  assicurare
omogeneita'   di   comportamenti,   stabilisce  con  regolamento,  da
adottarsi  entro  240  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo,  le  norme per l'individuazione delle
operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte
dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t).
  5.  Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo
3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere  s)  e  t)  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore dei
regolamenti  previsti  dall'articolo  3,  comma 2, e dall'articolo 8,
comma 4.
  6.  L'UIC  adotta  disposizioni  applicative  sentite le competenti
autorita'  di  vigilanza di settore e le amministrazioni interessate.
Per  lo  svolgimento  di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC
puo'  acquisire  dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati
nell'articolo 2.
  7.  L'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica
anche   ai   procedimenti  amministrativi  relativi  alla  violazione
dell'articolo  1,  commi  1  e 2, della legge antiriciclaggio, il cui
importo  non  sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, non sia ancora
stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato
ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo  1988,  n.  148, ma non sia stata emessa sentenza passata in
giudicato.  Tale  facolta'  potra' essere esercitata entro 120 giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E'
escluso  da  tale  facolta'  chi  si e' gia' avvalso del pagamento in
misura  ridotta  per  altra  violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2,
della  legge  antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato
ricevuto  dall'interessato  nei  365  giorni  precedenti la ricezione
dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
  8.  E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2, della legge antiriciclaggio, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  9.  Le  disposizioni  emanate  in  attuazione  di  norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla  data  di  entrata  in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
dell'articolo  3,  comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo
8, comma 4.
  10.  Dall'attuazione  del  presente  decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

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