E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice della proprietà industriale, che viene a disciplinare in maniera organica la precedente normativa in materia di marchi, invenzioni, disegni, modelli di utilità, ecc…
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 52 DEL 4/3/2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come
modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo
2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n.
795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data
17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
28 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal
presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai
titoli di proprieta' industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni
distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali
riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione
ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti
ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.
Art. 3.
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai
cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini
italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della
Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge
23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a
seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani e'
accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione
accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella
prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'
della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene
alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di
cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini
italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte
e ratificate dall'italia riconoscono allo straniero nel territorio
dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono
automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali
la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di
registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di
corrispondente nazionalita'.
Art. 4.
Priorita'
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato
facente parte di una convenzione internazionale ratificata
dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda
diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo
avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla
prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto
d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di
marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti
d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei
mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di
priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale
regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima
domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale
dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o
plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Art. 5.
Esaurimento
1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare
di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che
i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano
stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si
applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi
legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di
questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
3. Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta'
protetta e delle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'
protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta'
essenzialmente derivata, al costitutore delle varieta' che non si
distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle
varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della
varieta' protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di
esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal
prodotto della raccolta e,
d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano
stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il
suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della
varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non
protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui
appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al
consumo.
Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu'
soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in
contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili.
Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI
DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
Art. 7.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.
Art. 8.
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi
senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il
consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro
morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo
la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro
uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a
chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo
dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di
cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e
sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi
finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.
Art. 9.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto.
Art. 10.
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni
menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti
simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a
meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con
significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente
elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della
registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa
occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma
4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio
che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon
costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi
2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
Art. 11.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono
ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi
ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'
consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In
tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i
marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle
amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
Art. 12.
Novita'
1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data
del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il
marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma
il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso
del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale,
adottato da altri, se a causa della identita' o somiglianza fra i
segni e dell'identita' o affinita' fra l'attivita' d'impresa da
questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra
i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei
suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un
diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita'
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il
marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello
Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli
stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente
conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi per la proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche
non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita'
il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'.
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande
anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.
Art. 13.
Capacita' distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare
quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a
designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a),
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso
che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se
prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',
il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato
fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o
dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia
perduto la sua capacita' distintiva.
Art. 14.
Liceita'
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o
servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto
esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o
servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali
e' registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Art. 15.
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di
deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di
essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la
registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di
deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro
dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel
Bollettino ufficiale.
Art. 16.
Rinnovazione
1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato
oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e'
effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.
Art. 17.
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso
l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra
(OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni
internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale
dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la
protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi
nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.
Art. 18.
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo'
essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attivita'
produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui
prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od
ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in
uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della
registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al
giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla
prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che
la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di
apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e'
stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve
essere depositata entro questo termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi
identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno,
la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima
la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 19.
Diritto alla registrazione
1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
Art. 20.
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza
fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che
mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Art. 21.
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio, purche' l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,
prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo
che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.
Art. 22.
Unitarieta' dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile
all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra
l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.
Art. 23.
Trasferimento del marchio
1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali
e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio
dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto
all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che
violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla
durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei
prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio
in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non
deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Art. 24.
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del
marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il
carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di
essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere
qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i
preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo
dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in
considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della
proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il
titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi
prodotti o servizi.
Art. 25.
Nullita'
1. Il marchio e' nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se
sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,
14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
Art. 26.
Decadenza
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma
2;
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
Art. 27.
Decadenza e nullita' parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa
sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali
il marchio e' registrato, la decadenza o nullita' riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.
Art. 28.
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi
dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi
notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la
dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso
dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato
domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo'
opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
Sezione II
Indicazioni geografiche
Art. 29.
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine che identificano un paese, una regione o una localita',
quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario
e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Art. 30.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le
convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo
ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di
denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa
dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le
qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una
localita' designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del
proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.
Sezione III
Disegni e modelli
Art. 31.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e
modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale
ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o
artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere
assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu'
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.
Art. 32.
La novita'
1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello
identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione
della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la
priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o
modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Art. 33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione
generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce
dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si
prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Art. 34.
Divulgazione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al
pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'
stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della
data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in
virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo
avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la
priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione
degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato
reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
5. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
Art. 35.
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di
un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del
carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto
complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe'
durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di
per se' i requisiti di novita' e di individualita'.
Art. 36.
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o
modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono
essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e
dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o
modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o
connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che
ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono
costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che
possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale
quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Art. 37.
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo'
ottenere la proroga della durata per uno o piu' periodi di cinque
anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di
presentazione della domanda di registrazione.
Art. 38.
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o
modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,
che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le
loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto
del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o
modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di
registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la
domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al
pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i
campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il
richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un
periodo che non puo' essere superiore a trenta mesi dalla data di
deposito o da quella di priorita'.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione
decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 39.
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per
piu disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o
incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre
1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio
1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa
la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola
registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e'
ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita
l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla
parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti
disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data
della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare,
puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello
conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'
da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la
parziale nullita' della registrazione stessa.
Art. 40.
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita'
ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si
riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma
l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo
titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso
tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie
modifiche.
Art. 41.
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare
il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di
utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la
fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello
e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno
o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca
nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del
margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o
modello.
Art. 42.
Le limitazioni del diritto su disegno o modello
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non
commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per
fini didattici, purche' siano compatibili con i principi della
correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente
l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la
fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione
navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera
a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto
predetti.
Art. 43.
Nullita'
1. La registrazione e' nulla:
a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al
buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato
contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di
ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli
dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o
modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di
presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita',
dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da
una data precedente per effetto di registrazione comunitaria,
nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe
violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,
n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli
contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare
interesse pubblico nello Stato.
2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma
oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),
puo' essere promosa unicamente dal titolare di tali diritti o dai
suoi aventi causa.
3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che
costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati
nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che
rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.
Art. 44.
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli
industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con
cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge
22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione
dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei
diritti, alla data della pubblicazione, nonche' ad ogni altra
annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al
comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo
189 del presente codice.
Sezione IV
Invenzioni
Art. 45.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad
avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,
per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio'
che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in
quanto tali.
4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle
sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei
metodi nominati;
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed
ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Art. 46.
La novita'
1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello
stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia,
cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state
pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu'
tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la
brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze
gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una
nuova utilizzazione.
Art. 47.
Divulgazioni non opponibili
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione
dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata
nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai
sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito
della novita' deve valutarsi con riferimento alla data alla quale
risale la priorita'.
Art. 48.
Attivita' inventiva
1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita'
inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica
comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi
documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento
dell'attivita' inventiva.
Art. 49.
Industrialita'
1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione
industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Art. 50.
Liceita'
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata
contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla
sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica
l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona
esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto
si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel
regolamento.
Art. 52.
Rivendicazioni
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu'
rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si
intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
Art. 53.
Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con la descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al
pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della
domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo novanta giorni
dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato
nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
descrizione e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del
richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale
decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 54.
Effetti della domanda di brevetto europeo
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai
sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa
accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli
effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli
dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta
ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.
Art. 55.
Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata
designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello
stesso.
Art. 56.
Diritti conferiti dal brevetto europeo
1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli
stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti
italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino
europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.
Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto
in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la
concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione
italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi
una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso
dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in
forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo
originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve
essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle
pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto
in Italia.
Art. 57.
Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto
europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo
dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della
protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo e'
considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora
conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo
redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di
azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi
momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un'invezione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo'
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella
sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.
Art. 58.
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l'italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello
di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione
italiana per i modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'
consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi
1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla
stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti
annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo
dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.
Art. 59.
Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso
inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi
effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e'
scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con
il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e'
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se,
successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha
promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la
conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto
europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano
per il periodo anteriore.
Art. 60.
Durata
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo' essere
rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.
Art. 61.
Certificato complementare
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi
della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico,
con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il
certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti
del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle
parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione,
decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della
sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo
intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la
data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di protezione, non puo'
in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data
in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno
1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa
europea.
5. Le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al
di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di
registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo
di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale
complementare del principio attivo.
Art. 62.
Diritto morale
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'
essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge
e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o
dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado
incluso.
Art. 63.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta
all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
Art. 64.
Invenzioni dei dipendenti
1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti
derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro,
salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto
autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di
impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il
brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terra'
conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal
brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita
dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto
dall'orginizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e
si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di
attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione
per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto
del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquistare, per
la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda
di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al
canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare
degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di
amminisirazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede
un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso
di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del
Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente
le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in
pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto
all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso,
l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della
sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e'
manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal
giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante
l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego
l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro
un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione
rientra.
Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro
intercorre con un universita' o con una pubblica amministrazione
avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il
ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a
licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa
universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta
per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti
privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di
ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita',
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Art. 66.
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni
previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il
procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento in questione.
Art. 67.
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume
ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto
identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il
titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente
destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia
anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non
esistano patti contrari.
Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti
all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione
all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione
delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente
necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali
nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati,
purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione
implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di
deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia
fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad
usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto
insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
Art. 69.
Onere di attuazione
1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto
deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta
figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando
gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima,
purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di
oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione.
Art. 70.
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro
anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio
dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia
attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i
bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per
l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire
concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre
tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o
insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla
volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono
comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel
mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il
procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il
titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare
l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata
attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza
obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
Art. 71.
Brevetto dipendente
1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione
protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare
l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al
brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto
sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.
Art. 72.
Disposizioni comuni
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da
questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro
corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare
del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche'
il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine
ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti
che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non
dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno
sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere
trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica
l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione
giudiziaria circa la validita' del brevetto o l'estensione dei
diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati
l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le
altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in
relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di
pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le
modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma
dell'articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna
delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al
riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata
concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi
l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle
stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono
estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
Art. 73.
Revoca della licenza obbligatoria
1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, qualora non risultino adempiute le
condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora
il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita' prescritte.
2. La licenza obbligatoria e' altresi' revocata con decreto del
Ministero delle attivita' produttive se e quando le circostanze che
hanno determinato la concessione cessino di esistere ed e'
improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde
delle parti.
3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da'
pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo'
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza puo'
attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.
Art. 74.
Invenzioni militari
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,
oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni
brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle
sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.
Art. 75.
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro
sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto,
subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e
4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi
altresi' inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e'
ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto
il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione
raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il
pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, da' atto
nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale,
pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente
effettuato il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione
dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di
decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,
udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le
loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del
ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa
nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei
mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato
respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque
dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato
utilmente il diritto.
Art. 76.
Nullita'
1. Il brevetto e' nullo:
a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli
articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta
in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli
dall'articolo 118.
2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il
brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso.
3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso
brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe
stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni
stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per
la validita' dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto
nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta
domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata
la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata
originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista
della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed
effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo
di maggior durata.
5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai
sensi del presente articolo ed, altresi', quando la protezione
conferita dal brevetto e' stata estesa.
Art. 77.
Effetti della nullita'
1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo,
ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate
in giudicato gia' compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha
dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze,
puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione
del contratto;
c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a
titolo di equo premio, canone o prezzo.
Art. 78.
Rinuncia
1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto ricevuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei
brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi
sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede
l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
Art. 79.
Limitazione
1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla
quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni
modificati.
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente dovra' provvedere a versare nuovamente la tassa per la
pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si
fosse gia' provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.
3. L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente
un giudizio di nullita' del brevetto e finche' non sia passata in
giudicato la relativa sentenza. Neppure puo' essere accolta in
mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande
giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di
tali diritti.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.
Art. 80
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo'
offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al
titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il
compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle
parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una
delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la
determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti
nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti
o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia' fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al
pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta'
dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma e' concessa dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel
registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finche' non e' revocata.
Art. 81.
Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro
1. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto
della legislazione vigente in materia.
2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto, in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.
Sezione V
I modelli di utilita'
Art. 82.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai
modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso
concetto innovativo.
Art. 83
Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di
utilita' ed ai suoi aventi causa.
Art. 84.
Brevettazione alternativa
1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione
industriale, ai sensi del presente codice, di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da
valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o
viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale
tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche
un'inverzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.
Art. 85.
Durata ed effetti della brevettazzione
1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data
di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto
sono regolati conformemente all'articolo 53.
Art. 86.
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei
modelli di utilita', in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita'
le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze
obbligatorie.
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
Art. 87
Oggetto della tutela
1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno
strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o piu' strati composti di materiale
conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre
funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' una serie di
disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui
si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in
parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.
Art. 88.
Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie
risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che
non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti
a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le
topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o
familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al
comma 1.
Art. 89.
Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilita' spettano
all'autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro,
il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.
Art. 90.
Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori consistono nella facolta' di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o
parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a
scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un
prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale e' costituito dalla vendita,
l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione
commerciale o l'offerta per tali scopi.
Art. 91.
Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori
non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o
informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle
riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo
di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei
concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella
topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti
di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione
effettuata in conformita' al comma 2, qualora tali topografie
rispondano ai requisiti di proteggibilita'.
Art. 92.
Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a
condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la
topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine
di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche' tale data
sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo
sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni
di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore
distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia
non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della
richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia
cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia
rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il
decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o
codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di
sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo
stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si
intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).
Art. 93.
Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima,
in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia
in una qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui e' stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni
dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la
prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del
mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma
1, lettera a).
Art. 94.
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro
esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia e' stata
oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti
sulla topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia,
ovvero la rivendicazione della titolarita' sulla topografia o
l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due
anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la
domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni
dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia
stata rifiutata definitivamente.
Art. 95.
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio,
senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per
interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della
topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un
prodotto a semiconduttori;
c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di
commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione
del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la
distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere
una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di
cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione
dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e
delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona
fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza
di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di
pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato
si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza
di diritto.
Art. 96.
Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la
diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al
risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione
di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e'
tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della
topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di
riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un
equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere
una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una
licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui
alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della
misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di
opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto e'
tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo
compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma
conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.
Art. 97.
Nullita' della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in
qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non
sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti
indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il
termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora
trattisi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato
nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia
stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento
in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti
richiesti.
Sezione VII
Informazioni segrete
Art. 98.
Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a
prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Art. 99.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e' vietato
rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all'articolo 98.
Sezione VIII
Nuove varieta' vegetali
Art. 100.
Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta'
vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu'
basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle
condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore,
puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entita rispetto alla sua idoneita' a
essere riprodotto in modo conforme.
Art. 101.
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una
varieta';
b) la persona che e' il datore di lavoro della persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle
lettere a) e b).
Art. 102.
Requisiti
1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e'
nuova, distinta, omogenea e stabile.
Art. 103.
Novita'
1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta'
non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore
o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di
deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti, da oltre sei anni.
Art. 104.
Distinzione
1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue
nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del
deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente
conosciuta quando:
a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda
per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un
registro ufficiale, purche' detta domanda abbia come effetto il
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro
ufficiale delle varieta';
b) e' presente in collezioni pubbliche.
Art. 105.
Omogeneita'
1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente
uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della
protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla
sua moltiplicazione vegetativa.
Art. 106.
Stabilita'
1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito
alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un
particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di
ogni ciclo.
Art. 107.
Contenuto del diritto del costitutore
1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti
atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta' protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di
commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti
menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore
non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta,
quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente
derivata;
b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta' protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta'
e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta'
iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da una
varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta'
iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che
risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della
varieta' iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per
quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta
conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri
essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei
genotipi della varieta' iniziale.
5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra
l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
fra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e
la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha
compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.
Art. 108.
Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in
ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta',
nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107,
comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2,
compiuti rispetto a tali altre varieta'.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque
intende procedere alla moltiplicazione, in vista della
certificazione, di materiale proveniente da varieta' oggetto di
privativa per nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.
Art. 109.
Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua
concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al
pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata
degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.
Art. 110.
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta'
vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua
morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro
mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al
quarto grado incluso.
Art. 111.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta'
vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di
un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo
64.
Art. 112.
Nullita' del diritto
1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla
distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla
stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di
costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di
informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva
diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta'
accordategli dall'articolo 118.
Art. 113.
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu'
effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le
informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al
controllo del mantenimento della varieta';
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione
della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra
denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 114.
Denominazione della varieta'
1. La varieta' deve essere designata con una denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'.
Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno che non si
tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa
non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare
confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla
identita' della varieta' o alla identita' del costitutore. In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che
designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la
protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), una varieta'
preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione
non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono
pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in
uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove
varieta' vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta'.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e' registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonche' le relative
variazioni sono comunicate alle autorita' competenti degli Stati
aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la
varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella
misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3,
diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale
utilizzazione.
8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente
riconoscibile.
Art. 115.
Licenze obbligatorie ed espropriazione
1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano,
in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione,
le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV,
incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione
prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto
di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu'
licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel
territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di
moltiplicazione della varieta' vegetale protetta in misura adeguata
alle esigenze dell'economia nazionale.
4. Con le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi',
indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di
costitutore, essere concesse in qualunque momento mediante pagamento
di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove
varieta' vegetali protette che possono servire all'alimentazione
umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione
di medicinali.
5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su
conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali,
che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
6. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo
per il titolare del diritto di mettere a disposizione del
licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali,
sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni
della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della
presente sezione.
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
Art. 117.
Validita' ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio
delle azioni circa la validita' e l'appartenenza dei diritti di
proprieta' industriale.
Art. 118.
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo'
presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di
brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il
diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto
diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo
di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di
richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di
essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale
cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio,
una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in
cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a
quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di
priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere
effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'
stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto,
questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del
deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per
una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della
concessione della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle
facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di
marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di
nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o
richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di
registrazione.
Art. 119.
Paternita'
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste
dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare
del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato
ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata
solanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia
presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della
registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di
quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare
del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come
inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.
Art. 120.
Giurisdizione e competenza
1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorita'
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio
e la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' e' proposta
quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo'
essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi
ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a
domande presentate in data anteriore.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la
residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in
cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello
Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita'
giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di
registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio
cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale
appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai
sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita'
giudiziaria dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione
i fatti sono stati commessi.
Art. 121.
Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del
marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese
le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che
il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico
d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a
tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.
Art. 122.
Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 188, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile, l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio.
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso
del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata
effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la
registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto
oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un
titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in
materia di diritti di proprieta' industriale deve essere comunicata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il
giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto,
l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e
marchi copia di ogni sentenza in materia di diritti di proprieta'
industriale.
Art. 123.
Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo di
proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando
siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Art. 124.
Sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale puo' essere disposta l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce
violazione del diritto.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte
le cose costituenti la violazione. Non puo' essere ordinata la
distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Nel caso della violazione di
diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio ma puo'
comprendere le confezioni e, quando l'autorita' giudiziaria lo
ritenga opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla
prestazione dei servizi, se cio' sia necessario per eliminare gli
effetti della violazione del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo
tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma
4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta'
industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il
sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta'
industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'
puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso
personale o domestico.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure
menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 125.
Risarcimento del danno
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo conto degli
utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che
l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse
ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne,
ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
Art. 126.
Pubblicazione della sentenza
1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare
o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o
piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Art. 127.
Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice
penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di
proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente
codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non
corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia
protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far
credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la
relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima
il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
Art. 128.
Descrizione
1. Il titolare di un diritto industriale puo' chiedere che sia
disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale
diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entita'.
2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione
specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai
sensi dell'articolo 120.
3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del decreto.
4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre,
sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se
dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per
garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza
l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto,
motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di
merito.
6. Il provvedimento perde di efficacia se non e' eseguito nel
termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo
669-undicies del codice di procedura civile.
Art. 129.
Sequestro
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata
violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il procedimento di sequestro e' disciplinato dalle norme del
codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la violazione di un diritto di proprieta' industriale, finche'
figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.
Art. 130.
Disposizioni comuni
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'
si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi
in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 131.
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto,
secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 132.
Anticipazione della tutela cautelare
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono
essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione,
purche' la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
Art. 133.
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre
all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente
registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo,
se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte
del beneficiario del provvedimento.
Art. 134.
Norme di procedura
1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti
di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale in
materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese
quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si
applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo
III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non
disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso
l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5.
2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le
norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5.
3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi
comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli
articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza
delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di
indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale,
di cui conosce il giudice ordinario.
Art. 135.
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che
rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di
un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e' ammesso
ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, e' composta di un presidente, un presidente
aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non
inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, o tra i professori di materie
giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal
presidente e dal preidente aggiunto. Il presidente, il presidente
aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due anni.
L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati
tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e
degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta'
industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza
come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia
su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le
quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla
vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle attivita' produttive nella materia della proprieta'
industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del
Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in
sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,
sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 136.
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano
brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla
Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute
notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del
ricorrente e con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi
in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta
giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui
all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale,
alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in
carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le
controparti, salva, tuttavia, la facolta' del Presidente della
Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di
copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine cli deposito del ricorso, deve produrre,
mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria
della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli
atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione
competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni
di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,
scelti tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,
non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione
delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito
dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione puo'
disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le
modalita' della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti
per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano
necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente
fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi,
giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi
voto deliberativo.
9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia
domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della
discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue
ragioni. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio puo'
costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un
proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le
loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione,
il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario
dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le
notizie ed i documenti richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del
ricorso, puo' presentare alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,
di ordinare il differimento della decisione, o anche della
discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o
inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che
il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.
15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e'
incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della
decisione.
16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura
della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo
mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,
nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto
bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero
dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in
assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda
cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto
solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le
opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.
Art. 137.
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue
con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta'
industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi
del sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale,
anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati
dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso
del diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di
pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per
la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di
pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza
nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione
e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In
quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio
ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale
deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni
dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento
del diritto di proprieta' industriale, e finche' il pignoramento
stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti
valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'
industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme
stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve
le disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi
se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un
termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto
di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale,
dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche
in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il
giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della
Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta'
industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del
diritto di proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi
titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di
proprieta' industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima
della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia,
trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del
giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare,
nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare
dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8,
il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella
quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo
ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice,
nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato
dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla
destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione
mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano
esigibili secondo le norme del codice civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha
diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti
di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e
attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di
aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle
trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di
concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia
di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresi'
quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro
dei diritti di proprieta' industriale si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a norma
dell'articolo 120.
Art. 138.
Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'
industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali
di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti
di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al
debitore, a norma del codice di procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati
nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati
precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione
dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte
le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al
presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della
sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione
legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione
della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare
apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando
copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia
autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 195.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'
formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di
presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza
assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di
proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano
l'invalidita' della trascrizione.
Art. 139.
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138,
finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi
che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di
proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni
vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione,
purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel
Registro italiano dei brevetti europei.
Art. 140.
Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale
devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e'
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e'
eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del
creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la
cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero
in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a
seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per
la trascrizione.
Art. 141.
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'
industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione,
possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i
bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze
obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata
nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di
proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito
all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli
di proprieta' industriale all'estero.
Art. 142.
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la
difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa
militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa
dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere
l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo
di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262
del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante
al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla
base del valore di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione
dei ricorsi.
5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica
utilita' e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio il quale provvede con giurisdizione
esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 143.
Indennita' di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita'
fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il
titolare e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata
da un collegio di arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il
diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione
negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un
equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di
espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro
dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Sezione II
Misure contro la pirateria
Art. 144.
Atti di pirateria
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui
diritti di proprieta' industriale, realizzate dolosamente in modo
sistematico.
Art. 145.
Comitato Nazionale Anti contraffazione
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito il
Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio
dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta'
industriale, nonche' di proprieta' intellettuale limitatamente ai
disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
2. Le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di
cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali,
in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e
privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta
oneri per la finanza pubblica.
Art. 146.
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza
dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche
d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e,
decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di
cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del
contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni
da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'
compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al
comma 2 e' proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E
RELATIVE PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
Art. 147.
Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi
notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio,
industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Con
decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalita' di
deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del
ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro
i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad
adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto
d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona,
chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari
gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro
ufficio.
Art. 148.
Ricevibilita' ed integrazione delle domande
1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'articolo
147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e'
identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche
quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco
dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevitilita', salvo quanto
stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare
le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di
pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della
comunicazione se constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita'
non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una
descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in
essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della
descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto
il deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un
esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie
in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la
riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne
consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei
diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il
termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa
integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere
a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione
richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al
comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto
espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di
cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita'
della domanda ai sensi del comma 1.
4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di
cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da
valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e
ne da' comunicazione al richiedente.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo
147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la
traduzione in lingua italiana. Se la descrizione e' presentata in
lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana
deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
Art. 149.
Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai
fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere
corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni
redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
Art. 150.
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del
servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e'
manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per
motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu'
breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data
del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano
ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul
brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di
ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la
trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle
invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti
mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della
richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali
degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una
copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
Art. 151.
Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il
domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio
ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge
26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di
attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a
norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.
3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso
l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio
ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le
disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.
Art. 152.
Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno
1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo
regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2,
la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e
delle rivendicazioni in lingua italiana, nonche' degli eventuali
disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad
eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono
essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono
approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del
richiedente.
Art. 153.
Segretezza della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del
richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che
abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta
all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui
all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi
dalla data di priorita'.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di
essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente,
il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della
domanda internazionale.
Art. 154.
Trasmissione della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio
internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della
ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle
regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per
la trasmissione dell'esemplare originale della domanda
internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal
Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto,
l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma
2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale
in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella
internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda
si intende ritirata.
Art. 155.
Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il
domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare
le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli
direttamente prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni
o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni,
ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato:
Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,
comma 2, dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle
istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed
essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.
Art. 156.
Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data
da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento
di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione
internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e'
destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della
classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge
27 aprile 1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
Art. 157.
Domanda di registrazione di marchio collettivo
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi
oltre ai documenti di cui all'articolo 156, comma 1, anche copia dei
regolamenti di cui all'articolo 11.
Art. 158.
Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a
limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare,
per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto
dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti
o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande
parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della
domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione
del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione
dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di
registrare il marchio.
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda
iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine
assegnato dall'ufficio.
Art. 159.
Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere
fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve
essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data
di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda
di rinnovazione puo' essere presentata nei sei mesi successivi al
mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio
comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive
modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di
una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo
9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima
registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente
dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla
data di registrazione internazionale.
5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda
di rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di
tutte.
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono
soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il
marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata
soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
Art. 160.
Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di
titolo, che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e
lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu'
brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi
dell'articolo 51;
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con
un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve
concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del
brevetto.
Art. 161.
Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine,
a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di
presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che
avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine
assegnato dall'Ufficio.
Art. 162.
Procedimento microbiologico
1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento
microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara'
considerata descritta qualora:
a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al piu'
tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso
un centro di raccolta di tali colture;
b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di
cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di
raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del
microrganismo sia stata depositata, nonche' con il numero e la data
di deposito di detta coltura, salva la facolta' per l'Ufficio
italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di
deposito.
2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini
dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorita' internazionale
riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.
3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere
comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del
deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa
indicazione e' considerata quale consenso irrevocabile e senza
riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a
disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la
domanda di brevetto e' resa accessibile al pubblico, presenti
richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo e'
stato depositato.
4. La richiesta di cui al comma 3 dovra' essere notificata al
titolare della domanda o del brevetto e dovra' essere completata
dalle seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del
titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere
accessibile la cultura a qualsiasi terzo;
c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura
attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato
esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda
di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia
definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno
qualsiasi possibilita' di reintegrazione in forma specifica a favore
del richiedente o del titolare del brevetto.
5. L'esperto designato per l'utilizzazione e' responsabile
solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
Art. 163.
Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i
prodotti fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di
base con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio
del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti
dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio
nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta
dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di
immissione in commercio nella comunita'.
Art. 164.
Domanda di privativa per varieta' vegetale
1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della
specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice
o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta'
ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai
componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico
dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle
sue cartteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini
dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami
in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La
documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una
traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o
dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda,
della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa
autocertificazione.
3. I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono
essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei
mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2,
lettere c) e g), possono essere presentate successivamente ma non
oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in
evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i
caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da
altre varieta' similari conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta
dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del
comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se
trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine
e la natura della modifica genetica.
Art. 165.
Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua
conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e
presenta i requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove
varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di
quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato
con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato
a consentire l'esame della stessa;
d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di
protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato,
qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.
Art. 166.
Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varieta':
a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di
amministrazione dell'ufficio comunitario delle varieta' vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e
al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
Art. 167.
Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed
eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si
intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la
riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione
deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei
prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi
fondamentalmente due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per
l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
Art. 168.
Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un
prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo
sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in
detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
a) una documentazione che consenta l'identificazione della
topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di
sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia
anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente
e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento
commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con
quest'ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della
topografia.
3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri
divenuti di uso corrente nel settore specifico.
Art. 169.
Rivendicazione di priorita'
1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi
dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui
si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del
diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e'
avvenuto.
2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve
anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo
depositante.
3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in
date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali
parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di
esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi
separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu'
registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso
marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi
1, e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,
per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita'
puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di
invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu'
depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande
separate e' applicabile l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione
temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali
inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una
esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale
protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o
della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel
relativo regolamento.
6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza
menzione della priorita', qualora entro sei mesi dalla data di
deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di
utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi
dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle
convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel
titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del
rifiuto.
8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per
nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine
di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il
richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se
ne fa menzione nella privativa.
Art. 170.
Esame delle domande
1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la
regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11
quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno
possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8,
9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere
a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della
domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82,
esclusi i requisiti di validita', fino a quando non sara'
disciplinata la ricerca delle anteriorita' con decreto ministeriale a
meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base
delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia
conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di
tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della
commissione consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione
opera osservando le norme di procedura dettate con apposito
regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo'
chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il
controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto
della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87,
esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto
a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli
agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni
geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni
altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo
173, comma 7.
Art. 171.
Esame dei marchi internazionali
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative
ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio
non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata
presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:,
provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del
relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo
1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della
registrazione internazionale e ne da' comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un
anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi
per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle
date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni
internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la
medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione
internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio,
tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo'
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di
opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto
provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione
internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio
comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e
applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli
articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della
registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni,
ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le
modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il
rifiuto definitivo.
7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni definitive
relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al
protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte
su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo
titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso
segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale
priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione
territoriale concernente l'Italia.
9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a
decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale
e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi
relativamente all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le
domande nazionali.
Art. 172.
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la
procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura
di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo.
2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi
abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad
una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione
dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia
provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali,
la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa
relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o
modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare
la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente
depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare
i prodotti e i servizi originariamente elencati.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia
necessario per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale o
per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo
170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e
forestali invita il richiedente a presentare il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di
varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna
del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti
designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro
consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente
o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti
redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto
con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su
richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano
effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle
prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle
prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della
domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato
trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti
al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso
di dubbi sui risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle
prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base
del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.
L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e
forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore,
assegnandogli un termine per le osservazioni.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la
documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data
di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra
opportuna modalita' cautelare.
Art. 173.
Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle
istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione
di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo
l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono
comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non
superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo
riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una
dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui
alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano
reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente
e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato,
di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta
il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve
essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta
ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da
notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con
raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo
concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e'
rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del
Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove
varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che
la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo
170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e'
accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli
tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una
istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di
rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare
osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate
osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad
effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non
acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma
restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare
originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del
regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la
domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei
diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio
puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio
centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non
alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei
singoli disegni ad esse allegati.
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni
alla registrazione dei marchi
Art. 174.
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi
dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio
effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed
i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto
di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai
successivi articoli.
Art. 175.
Deposito delle osservazioni dei terzi
1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita'
di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i
motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla
registrazione entro il termine perentorio di due mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione,
ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento
passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,
la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179,
comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e'
avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de
l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques
Internationales.
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che
puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta
giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono
considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine
dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).
Art. 176.
Deposito dell'opposizione
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la
quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e
documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date
indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso
gli atti ivi indicati.
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o
registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilita':
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda
della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta
l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e
servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui
all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il
pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le
modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine
perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il
raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo
178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del
marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande
o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa
al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia,
nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della
preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione
a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a
presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a
suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato
nominato un mandatario.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla
registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i
quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso
alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo
8.
Art. 177.
Legittimazione all'opposizione
1. Sono legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di
registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello
Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una
valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.
Art. 178.
Esame dell'opposizione e decisioni
1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e
l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma
1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine
per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 225, comunica
l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche
all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di
conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione,
prorogabile su istanza comune delle parti.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che
abbia ricevuto .a documentazione di cui all'articolo 176, comma 2,
lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie
deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a
presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni
od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di
marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i
documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e
servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso
effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i
quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi.
5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso
effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di
presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le
opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la
domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il
marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte
soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto
definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone
comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI).
Art. 179.
Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio
all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta un'opposizione,
procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata
pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in
tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per
l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la
radiazione totale o parziale del marchio.
Art. 180.
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire
ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino
alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino
a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la
presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale
marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale
oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo
175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento
di riesame;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del
marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza
del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al
passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la
registrazione depositi apposita istanza.
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di
cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e
d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la
domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
Art. 181.
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178,
comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata
con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a
norma dell'articolo 177.
Art. 182.
Ricorso
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle
parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione,
hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di
cui all'articolo 135.
Art. 183.
Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo
di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti
alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.
2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al
comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito
favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e'
inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere
nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle
attivita' produttive, a parita' di requisiti e formazione, oppure
esperti con notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle
opposizioni non puo' superare le trenta unita'.
Art. 184.
Entrata in vigore della procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con
il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne
stabilisce le modalita' di applicazione.
Sezione III
Pubblicita'
Art. 185.
Raccolta dei titoli di proprieta' industriale
1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere
firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da
lui delegato.
2. I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da un numero
progressivo, secondo la data di concessione, contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso
delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la
denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell'autore;
e) gli estremi della priorita' rivendicata;
f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di
appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa
denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono raccolti
in registri.
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta'
industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per
varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.
Art. 186.
Visioni e pubblicazioni
1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta
delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro
autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a
domanda.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini
stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a
disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere
consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il
pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i
disegni relativi ai titoli di proprieta' industriale e gli allegati
alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di
precedenti depositi.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si
estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni,
nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al
pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele
che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o
deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'
all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in
regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita'
produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla
riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti
provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di
segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di
certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa
documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti
esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad
istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del
quale si chiede la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta
all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da
corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio
e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello
stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di
riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, e le
trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel
Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli
articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le
indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e,
rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra'
contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di
proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in
esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
9. Il Bollettino puo' essere distribuito gratuitamente alle Camere
di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a
cura del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 187.
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con
cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170,
comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di
marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della
relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo
179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e
trascrizioni avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre
quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai
relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Art. 188.
Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali
1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della
Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
(UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge
23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un
"Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito a cura
dell'Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie,
indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il
nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona
diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione
succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la
protezione;
b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie,
indicante il numero e la data di deposito della corrispondente
domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione
varietale definitivamente attribuita;
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai
competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la
protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)
Art. 189.
Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita',
registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a
semiconduttori.
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli
d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di
prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile
da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione
dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento
dell'accessibilita' al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle
tasse previste per il mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione
o di licenza obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e
trascrizioni avvenute.
2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni,
oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed
ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160,
comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Art. 190.
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e
per i prodotti fitosanitari
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati
complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo
11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e
(CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
1996.
Sezione IV
Termini
Art. 191.
Scadenza dei termini
1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su
istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un
massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.
Art. 192.
Continuazione della procedura
1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta'
industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte
allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza
o la decadenza di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta
del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta
osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente
scaduto.
2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine
non osservato.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile
ai termini riguardanti la procedura di opposizione.
Art. 193.
Reintegrazione
1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprieta'
industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle
circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei
ricorsi, e' reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa
relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o
la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione
dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere
presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e
delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non
e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di
mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno
di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento
del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto
di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del
diritto di proprieta' industriale puo', entro il termine fissato
dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai
termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione
delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la
presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli
atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo
usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto
osservare il termine per la rivendicazione del diritto di priorita',
e' reintegrato nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata entro
due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione
si applica, altresi', in caso di mancato rispetto del termine per
produrre il documento di priorita'.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi
od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di
proprieta' industriale nel periodo compreso fra la perdita
dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai
sensi del comma 1, puo':
a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegno o
modello, nuova varieta' vegetale o topografia di prodotti a
semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o
quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle
spese sostenute.
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
Art. 194.
Procedura di espropriazione
1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio
italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la
notificazione degli atti processuali civili, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della
espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante,
che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione
stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei
diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di
proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa
recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che
modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa
annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del
diritto di proprieta' industriale deve essere indicata la durata
dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata
la sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale, la
brevettazione e la registrazione, nonche' la pubblicazione dei
relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da
corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo
circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal
presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli
arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito
professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta'
industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme
dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo
apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo
che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le
spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce
altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo.
Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita'
venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari puo' essere impugnata
davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede
alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e'
di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione
dell'indennita' viene comunicata alle parti.
Art. 195.
Domande di trascrizione
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice
esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la
dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della
trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta'
industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione
richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto
della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di
cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il
nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha
il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio.
Art. 196.
Procedura di trascrizione
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere
uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a),
ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione
di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal
cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta
dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere
che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme
all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita'
pubblica competente.
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione
riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di
domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il
beneficiario del cambiamento di titolarita' o dei diritti di
godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli
in questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina
ai sensi dell'articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della
trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la
denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale,
nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione,
vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte nelle stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le
domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia
necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale,
tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno
in cui la garanzia e' stata concessa.
Art. 197.
Annotazioni
1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna
domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le
comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei
titoli di proprieta' industriale pervenuti all'Ufficio italiano
brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
Art. 198.
Procedure di segretazione militare
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono,
senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive,
depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle presso tali
uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del
deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa.
Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore
a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a
disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della
difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso
pervenute.
4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino
invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o
funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal
Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede
dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di
ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle
domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di
proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in
quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la
notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'
industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo'
chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del
titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In
tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel
comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno
dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di
reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo
anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del
brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande
di brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo
di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero
richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione
della richiesta di differimento e per tutta la durata del
differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo
del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso
previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa
lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'articolo
262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di
brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o
vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del
Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di
differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,
la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e
non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,
il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla
difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi
del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre
all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla
difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e
agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa
l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare
gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che
gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della
difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute
utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i
responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
Art. 199.
Procedura di licenza obbligatoria
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli
articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di
invenzione industriale o di modello di utilita' deve presentare
istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la
misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio
da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano
acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o
annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno
diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi
all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la
misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve
essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione
l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti
in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione e'
inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche'
siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza
dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi
deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni
presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla
data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione
per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita'
produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Art. 200.
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi
attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento
dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le
seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del
richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato
complementare di protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente
autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si
intende produrre il principio attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto
ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e
marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese,
corredata dagli elementi previsti dal comma 8.
3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento
della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro
che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve
essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle
attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi
l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato
possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui al comma 15.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio
decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere
un accordo tra parti.
7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti
supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi
farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo
raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le
esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa
remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria,
mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei
produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di
licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,
ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli
atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 201.
Rappresentanza
1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario
abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente
di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo'
farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della
tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o
piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi
carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura
o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
5. Il mandato puo' anche essere conferito a cittadini dell'Unione
europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei
mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti
all'Albo italiano dei consulenti in proprieta' industriale,
riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove
essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che
nell'attivita' svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo
professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella
lingua originale, e che l'attivita' di rappresentanza dei propri
mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il
mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della
qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio
dell'ordine, cui spetta l'attivita' di controllo del rispetto delle
condizioni per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza
professionale previste in questo articolo.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.
Art. 202.
Albo dei consulenti
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo'
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo
istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',
disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata
dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Art. 203.
Requisiti per l'iscrizione
1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri
dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro
di essa, il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale
requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo
207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti
in proprieta' industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su
presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti
il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'
prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano
l'attivita' di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano
automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprieta'
industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza
degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio
dell'ordine.
4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero
domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono
tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.
Art. 204.
Titolo professionale oggetto dell'attivita'
1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato
alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo
nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo
nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di
consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni
possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di
qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti
dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla
materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,
salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se
l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in
associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno
di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.
Art. 205.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio
pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia,
sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e
dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di
giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di
esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo
restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi
professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano
la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti
o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese,
possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui
organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o
consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti
sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di
produzione o scambi tecnologici.
Art. 206.
Obbligo del segreto professionale
1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto
professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del
codice di procedura penale.
Art. 207.
Esame di abilitazione
1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita'
produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,
designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti
fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la
professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla
lettere b), c) e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente
all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni
e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale
effettivo, documentato in modo idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di
qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il
candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del
candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,
cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni
due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 208.
Esonero dall'esame di abilitazione
1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero delle attivita' produttive, abbiano prestato
servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione
brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Art. 209.
Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio
professionale o i domicili professionali oppure la sede dell'ente o
impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita'
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 210.
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di
cui all'articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti
dall'articolo 205;
c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di
nuovo esame.
3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto
dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle
misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo
IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della
revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento
entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data
dell'accertato adempimento.
Art. 211.
Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due
anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita'
professionale.
Art. 212.
Assemblea degli iscritti all'Albo
1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del
Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli
iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la
presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a
maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi
rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con
delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'
di cinque iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 213.
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese
di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello
consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo
che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per
l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione
deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio
dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda
per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un
decimo degli iscritti all'albo.
Art. 214.
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente
espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non
superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',
uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che
esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o
imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto
componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 215.
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un
Consiglio che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri
con non meno di tre anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A
sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della
scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che,
dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine
continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza
della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. In materia
disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di
almeno tre quarti dei componenti.
Art. 216.
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un
presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti
i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima
seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui
conferite dal presente codice.
2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio
attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice
presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o
impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
Art. 217.
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle
iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire
nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo
necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio
della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui
all'articolo 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il
miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le
istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o
che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove
opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita'
necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
Art. 218.
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine,
scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono
per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono
da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'
produttive, se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono
cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero
nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono
assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attivita'
produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire
nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve
riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell'atto di convocazione.
Art. 219.
Sedute del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne
sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Art. 220.
Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre
all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un
relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno
di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali
memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole
all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna
memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia
dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i
motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i
motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di
procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per
gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine
l'autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Art. 221.
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la
regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo'
ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei
ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 222.
Tariffa professionale
1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio
decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale
proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma
1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento
professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
statale.
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
Art. 223.
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli
affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di
coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive
promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli
uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e
provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai
seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle
informazioni brevettuali con particolare riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale
della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta'
industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono
o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta'
industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta'
industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le
piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni
correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di
indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in
proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non
istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano
compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa
attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni
con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei
propri compiti.
Art. 224.
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'
con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi
direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta'
industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere
annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui
al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto
dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla
sua attivita'.
Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita'
produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'
industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle
tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,
in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al
quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di registrazione internazionale di marchio, nella designazione
posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi
internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio
italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e'
fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della
rinnovazione.
Art. 226.
Termini e modalita' di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione
governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e
nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con
proprio decreto.
Art. 227.
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la
domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.
2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso
nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il
cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta'
industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di
indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere
l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto
anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve
pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli
arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Art. 229.
Diritti rimborsabili
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,
prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di
opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle
attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio
quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di
registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su
richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle
attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,
ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati
nel registro delle domande.
Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 puo' ammettere
come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza
viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei
ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
Art. 231.
Domande anteriori
1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di
trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le
disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la
regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di
opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile
al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e'
stato registrato.
Art. 233.
Nullita'
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono
soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge
anteriori.
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio
anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di
marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29
giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore dello stesso.
Art. 234.
Trasferimento e licenza del marchio
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano
anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480.
Art. 235.
Decadenza per non uso
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi gia'
concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.
Art. 236.
Decadenza per uso ingannevole
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello
stesso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
Art. 237.
Domande anteriori
1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le
domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono
soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarita'
formale.
Art. 238.
Proroga della privativa
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati
fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito
della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti
non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione
valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni
governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere
c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 239.
Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore
1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile
2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente
alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I
diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.
Art. 240.
Nullita'
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle
norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di
nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.
Art. 241.
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei
disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione
a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti
esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere
fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine
di ripristinarne l'aspetto originario.
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
Art. 242.
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si
applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed
effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali
coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti
non ancora scaduti.
Sezione IV
Invenzioni
Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca
1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si
applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore
del presente codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.
Sezione V
Domande anteriori
Art. 244.
Trattamento delle domande
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di
trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della
data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo
le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV,
sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle
condizioni di ricevibilita'.
Sezione VI
Norme di Procedura
Art. 245.
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e
le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed
agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui
all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello
iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di
primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore.
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le
procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in
vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
Sezione VII
Abrogazioni
Art. 246.
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795;
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre
1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della
legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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