La Corte di Giustizia ha affermato che la direttiva 2000/35/CE (recepita in Italia mediante decreto legislativo n. 231/2002) va interpretata nel senso che, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, per escludere l’applicazione degli interessi moratori la somma dovuta deve essere accreditata sul conto del creditore entro la data di scadenza.
Dal principio affermato dalla Corte discende che, a tal fine, non sarebbe nemmeno sufficiente un bonifico accreditato in data successiva alla scadenza ma con valuta anteriore, poiché anche in tal caso il creditore avrebbe la materiale disponibilità della somma solo successivamente alla scadenza dell’obbligazione.


Corte di Giustizia CE
Sentenza 03/04/2008

Nel procedimento C 306/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Köln (Germania), con decisione 26 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa tra

01051 Telecom GmbH

e

Deutsche Telekom AG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

– per la 01051 Telecom GmbH, dall’avv. P. Schmitz, Rechtsanwalt;

– per la Deutsche Telekom AG, dall’avv. M. Reuter, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Günther, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes Purokoski, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone la 01051 Telecom GmbH (in prosieguo: la «01051 Telecom») alla Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), in merito al pagamento di interessi moratori chiesti a causa di un asserito pagamento tardivo di talune fatture.

Contesto normativo

Diritto comunitario

3 La direttiva 2000/35 mira ad armonizzare taluni aspetti delle normative degli Stati membri relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

4 Il settimo, il nono, il decimo e il sedicesimo ‘considerando’ di detta direttiva recitano come segue:

«7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.

(…)

9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l’articolo 14 del trattato [CE], secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

(…)

16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive».

5 L’art. 3, n. 1, lett. a) – c), della direttiva 2000/35 così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a) gli interessi di cui alla lettera [d)] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest’ultima data;

c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

ii) non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore».

Diritto nazionale

6 L’art. 269 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB») così dispone:

«(1) Se il luogo della prestazione non è definito né desumibile dalle circostanze, in particolare dalla natura dell’obbligazione, l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio nel momento in cui è sorta l’obbligazione.

(2) Se l’obbligazione è sorta nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale o industriale del debitore e quest’ultimo aveva la sede della sua attività commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale sede è sostituito a quello del domicilio.

(3) La semplice circostanza che il debitore abbia sopportato le spese di spedizione non consente di concludere che il luogo in cui dev’essere effettuata la spedizione debba essere quello della prestazione».

7 L’art. 270 del BGB è così formulato:

«(1) In caso di dubbio, il debitore deve far pervenire il denaro al domicilio del creditore a proprio rischio e a proprie spese.

(2) Se il credito è sorto nell’ambito di un’attività commerciale o industriale del creditore e quest’ultimo ha la sede della sua attività commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale sede è sostituito a quello del domicilio.

(3) Se, in seguito a una variazione del domicilio o della sede dell’attività commerciale o industriale del creditore, intervenuta successivamente al momento in cui è sorto il debito, si verifica un aggravio dei costi o dei rischi connessi alla spedizione, il creditore deve sopportare i maggiori costi, nel primo caso, e i maggiori rischi, nel secondo.

(4) Restano impregiudicate le disposizioni relative al luogo dell’esecuzione della prestazione».

8 L’art. 286 del BGB, nella sua versione modificata al fine di garantire la trasposizione della direttiva 2000/35, prevede quanto segue:

«(1) Il debitore, qualora non adempia il suo obbligo su sollecito del creditore emesso dopo la scadenza, è costituito in mora per effetto di tale sollecito. L’esercizio di un’azione diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione e la notifica di un’ingiunzione di pagamento nell’ambito della relativa procedura sono equiparati a un sollecito.

(2) Il sollecito non è necessario se

1. la data dell’esecuzione della prestazione è stata fissata in base al calendario,

2. l’esecuzione della prestazione dev’essere preceduta da un evento preciso ed è stato previsto per l’esecuzione della prestazione un termine adeguato, tale da poter essere calcolato in base al calendario a decorrere dal suddetto evento,

3. il debitore rifiuta seriamente e definitivamente di adempiere il suo obbligo,

4. si giustifica l’immediata costituzione in mora per motivi particolari e tenuto conto degli interessi delle due parti.

(3) Il debitore di una somma di denaro è costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, nel caso in cui non abbia già pagato; ciò vale per il debitore che sia anche consumatore solo se la fattura o la richiesta di pagamento contiene un riferimento esplicito a tale conseguenza. Se la data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento non è certa, il debitore, qualora non sia consumatore, è costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione della controprestazione.

(4) Il debitore non è costituito in mora fintantoché la mancata prestazione dipenda da una circostanza a lui non imputabile».

Causa principale e questione pregiudiziale

9 La 01051 Telecom e la Deutsche Telekom forniscono servizi di telecomunicazione destinati al pubblico e agli utenti di rete. La Deutsche Telekom offre, inoltre, servizi di fatturazione ad altri operatori quali la 01051 Telecom.

10 Tali due società sono legate dal 1998 da un contratto di interconnessione in forza del quale esse si addebitano reciprocamente le prestazioni fornite in esecuzione di tale contratto e calcolano sulla base dello stesso le somme dovute. Il contratto è stato modificato più volte. La versione del 26 giugno 2002 di detto contratto, fatta valere dalle due parti dinanzi al giudice del rinvio, contiene le seguenti clausole:

«17.4 Scadenza

I crediti tra le parti del contratto giungono a scadenza al ricevimento della fattura.

L’importo fatturato deve essere versato sul conto indicato nella fattura.

17.5 Ritardo nel pagamento

La mora sorge, qualora non fosse già fondata su un sollecito di pagamento, 30 giorni dopo la scadenza e la ricezione della fattura.

Se una delle parti contrattuali è in mora, il risarcimento sarà calcolato nel modo seguente:

– interessi di mora dell’8% superiori al tasso d’interesse di base applicabile durante il periodo di mora in forza dell’art. 247 del [BGB];

(…)».

11 Nel 2001 la 01051 Telecom e la Deutsche Telekom hanno concluso un contratto di fatturazione e di recupero dei crediti, il cui punto 8 prevede la seguente clausola:

«Il contraente può liquidare in una fattura inviata alla Deutsche Telekom, il 15 o l’ultimo giorno di un mese di calendario, i corrispettivi netti, più IVA, delle prestazioni fornite alla Deutsche Telekom e da questa riconosciute come fatturabili. L’importo fatturato dev’essere accreditato sul conto indicato nella fattura o compensato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa».

12 Nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Landesgericht Bonn, giudice adito in primo grado dalla 01051 Telecom, quest’ultima ha difeso la tesi secondo cui la clausola di cui al punto 8 del contratto di fatturazione e di recupero dei crediti doveva essere applicata anche nell’ambito del contratto di interconnessione. Essa chiedeva conseguentemente alla Deutsche Telekom, per il caso in cui rimanesse dovuta una somma residua in seguito alla compensazione operata da quest’ultima società, il pagamento di interessi moratori calcolati su un periodo che va dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura di cui trattasi fino all’iscrizione dell’importo dovuto sul conto della 01051 Telecom.

13 Il Landgericht Bonn ha parzialmente accolto tale ricorso, dichiarando che la prestazione a carico della Deutsche Telekom consisteva non semplicemente nell’effettuare il versamento della somma dovuta, ma nell’accreditarla sul conto bancario della 01051 Telecom. Tale conclusione sarebbe derivata necessariamente dall’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35, in forza del quale il creditore sarebbe, in caso di ritardo nel pagamento, legittimato a chiedere gli interessi qualora non abbia «ricevuto» a tempo debito la somma dovuta. In contrasto con l’interpretazione prevalente in Germania fino ad allora, sarebbe costitutiva di un ritardo nel pagamento non l’esecuzione tardiva dell’ordine di pagamento, bensì il fatto che la somma dovuta sia stata ricevuta tardivamente dal creditore.

14 La Deutsche Telekom ha impugnato la sentenza del Landgericht Bonn dinanzi all’Oberlandesgericht Köln, contestando l’interpretazione del giudice di primo grado. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che, in linea di principio, secondo l’interpretazione giurisprudenziale dominante in Germania, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la prestazione è considerata realizzata a tempo debito qualora, anzitutto, l’ordine di versamento sia pervenuto all’organismo finanziario del debitore prima della scadenza del termine di pagamento, il conto del debitore sia inoltre coperto o benefici di una linea di credito di importo sufficiente e, infine, tale organismo finanziario accetti l’ordine di bonifico nel termine suddetto.

15 Il giudice del rinvio ammette, tuttavia, che una certa interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 potrebbe condurre ad una soluzione diversa. In particolare, l’uso nelle versioni tedesca, inglese e francese di tale direttiva, rispettivamente, dei termini «erhalten», «received» e «reçu» potrebbe indicare che, per evitare un ritardo di pagamento ai sensi della direttiva stessa, l’importo dovuto debba essere accreditato sul conto del creditore prima della scadenza del termine di pagamento.

16 In tale contesto, l’Oberlandesgericht Köln ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una normativa nazionale, ai sensi della quale è determinante, per il pagamento eseguito con bonifico bancario che evita il verificarsi della mora del debitore o che fa cessare la mora del debitore già intervenuta, non il momento dell’accredito della somma sul conto del creditore, ma il momento dell’ordine di bonifico dato dal debitore con sufficiente copertura in conto corrente o nell’ambito di un corrispondente prestito, ed accettato dalla banca, sia in accordo con l’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva (…) 2000/35/CE (…)».

Sulla questione pregiudiziale

17 Con la questione proposta il giudice del rinvio chiede sostanzialmente in quale momento si possa ritenere che un pagamento effettuato mediante bonifico bancario sia stato compiuto alla scadenza nel contesto di una transazione commerciale, escludendo così che il credito possa dar luogo alla riscossione di interessi moratori ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35.

18 La 01051 Telecom, il governo ceco e la Commissione delle Comunità europee sostengono che risulta sia dai lavori preparatori e dalla formulazione della direttiva 2000/35 sia dalla ratio di quest’ultima che sussiste ritardo nel pagamento qualora il creditore non abbia ricevuto l’importo dovuto nei termini assegnati, cioè, in caso di bonifico bancario, qualora tale somma non sia stata accreditata sul conto del creditore alla scadenza del termine di pagamento. La data in cui la somma dovuta è accreditata sul conto del creditore sarebbe dunque il momento decisivo al fine di determinare se quest’ultimo abbia diritto ad esigere il pagamento degli interessi moratori.

19 Per contro, la Deutsche Telekom e i governi tedesco, austriaco e finlandese fanno valere principalmente che la direttiva 2000/35 pone soltanto requisiti minimi in materia di lotta al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, riconoscendo nel contesto di tale obiettivo un importante margine di manovra alle legislazioni degli Stati membri. In particolare, l’art. 3 di tale direttiva affiderebbe a questi ultimi l’incombenza di determinare il momento in cui si debba ritenere che il pagamento effettuato mediante bonifico bancario sia stato eseguito tempestivamente, prevedendo esclusivamente, in assenza di un accordo contrattuale, a quali condizioni e entro quali termini sia possibile chiedere gli interessi moratori.

20 In tale contesto, un’interpretazione che esiga che il debitore effettui il suo bonifico bancario presso l’organismo finanziario entro i termini previsti realizzerebbe un equilibrio adeguato tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, tenuto conto in particolare del fatto che il tempo necessario per l’esecuzione del bonifico bancario dipende dal trattamento della transazione da parte delle banche e non dall’attività del debitore. Pertanto, sarebbe irragionevole porre gli eventuali ritardi dovuti ai lassi di tempo necessari per il trattamento delle transazioni bancarie a carico del debitore che ha agito in buona fede effettuando il suo bonifico tempestivamente, cioè prima della scadenza del termine di pagamento.

21 Per risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio, occorre preliminarmente ricordare che, anche se, come osservano la Deutsche Telekom e i governi tedesco, austriaco e finlandese, la direttiva non opera un’armonizzazione completa di tutte le norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, essa detta tuttavia talune disposizioni specifiche del settore. Tra di esse compaiono, come già ha dichiarato la Corte, le norme relative agli interessi moratori (v., in tal senso, sentenza 26 ottobre 2006, causa C 302/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I 10597, punto 23).

22 Al riguardo, dopo aver definito all’art. 3, n. 1, lett. b), i), un termine di pagamento di trenta giorni applicabile in assenza di accordo contrattuale, la direttiva 2000/35 prevede allo stesso paragrafo, lett. c), ii), che il creditore abbia diritto a chiedere al debitore il pagamento di interessi moratori nella misura in cui «non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore».

23 Dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta pertanto esplicitamente che il pagamento del debitore è considerato tardivo, ai fini dell’esigibilità degli interessi moratori, qualora il creditore non disponga della somma dovuta alla scadenza. Orbene, in caso di pagamento effettuato mediante bonifico bancario, soltanto l’accredito dell’importo dovuto sul conto del creditore è atto a consentire a quest’ultimo di disporre di detta somma.

24 Tale interpretazione è corroborata dalle diverse versioni linguistiche della direttiva 2000/35, che si riferiscono univocamente al ricevimento dell’importo dovuto entro il termine di pagamento, come attestato, in particolare, dai termini «erhalten», «received», «reçu» e «ricevuto», che compaiono rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese e italiana della direttiva 2000/35.

25 Del resto, risulta chiaramente dai lavori preparatori di detta direttiva che la scelta del termine «ricevuto» non è stata casuale, ma risulta da una decisione intenzionale del legislatore comunitario. Infatti, come sottolinea la Commissione, nel corso dei dibattiti che hanno preceduto l’adozione di tale direttiva in seno al Consiglio dell’Unione europea, tale termine è stato, da ultimo, preferito a diverse altre espressioni meno precise per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale si deve ritenere che il pagamento sia stato eseguito entro i termini stabiliti nell’ambito di una transazione commerciale.

26 Inoltre, l’interpretazione consistente nel considerare l’accredito dell’importo dovuto sul conto del creditore come criterio determinante del pagamento, in quanto si basa sul momento in cui la somma dovuta è in modo certo messa a disposizione di detto creditore, è conforme al principale obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/35, che, come risulta in particolare dai suoi settimo e sedicesimo ‘considerando’, consiste nella tutela dei titolari di crediti finanziari.

27 Occorre, infine, aggiungere che tale lettura dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), di detta direttiva appare corroborata dall’interpretazione adottata dalla Corte per quanto riguarda altri settori del diritto comunitario. Pertanto, come osserva la 01051 Telecom, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’accredito sul conto delle risorse proprie delle Comunità europee costituisce il criterio determinante per stabilire se uno Stato membro, che deve mettere a disposizione della Commissione una somma di denaro, sia venuto meno ai suoi obblighi e se, conseguentemente, esso sia tenuto al pagamento degli interessi moratori (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C 363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I 5767, punti 42, 43 e 46).

28 Pertanto, il momento determinante per valutare se, nel contesto di una transazione commerciale, il pagamento mediante bonifico bancario possa essere considerato effettuato alla scadenza, escludendo così che il credito possa dar luogo alla riscossione di interessi moratori ai sensi di detta disposizione, è la data in cui la somma dovuta è accreditata sul conto del creditore.

29 Tale conclusione non può essere posta in discussione dall’argomentazione, sostenuta in particolare dal governo finlandese, secondo cui tale interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 condurrebbe a porre irragionevolmente a carico del debitore il rischio relativo ai lassi di tempo necessari per il trattamento delle transazioni bancarie.

30 Al riguardo, è sufficiente constatare che detta disposizione prevede, per l’appunto, all’ultima frase, che il debitore non debba essere considerato responsabile di ritardi che non possono essergli imputati. In altri termini, la stessa direttiva 2000/35 esclude il pagamento di interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia conseguenza del comportamento del debitore che abbia diligentemente tenuto conto dei tempi normalmente necessari per l’esecuzione di un bonifico bancario.

31 Del resto, come osserva il governo ceco, è prassi diffusa, nella materia delle transazioni commerciali, che determinate disposizioni regolamentari o contrattuali fissino i termini necessari per l’esecuzione dei bonifici bancari, di modo che il debitore sia in grado di prevedere tali termini ed evitare così l’applicazione degli interessi moratori.

32 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 deve essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l’applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.

Sulle spese

33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l’applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.