La Suprema Corte ha esaminato la variegata e contrastante giurisprudenza esistente riguardo al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c., ed ha affermato ben sei principi di diritto ribadendo “l’assoluta incompatibilità strutturale e funzionale” tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale dei danni, da un lato, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall’altro, ed ha così confermato – tra l’altro – che electa una via non datur recursus ad alteram.


Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14.01..2009 n. 553